Sanatoria badanti, colf e braccianti: le istruzioni INPS sugli adempimenti per la regolarizzazione, specifiche per settore. Apertura della posizione contributiva e comunicazione di assunzione entro il 10 ottobre. Per i rapporti di lavoro domestico iscrizione d’ufficio da parte dell'Istituto. I dettagli nella circolare numero 101 dell'11 settembre 2020.
Sanatoria badanti, colf e braccianti: con la circolare numero 101 dell’11 settembre 2020, l’INPS ha fornito le istruzioni da seguire sugli adempimenti contributivi per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro con cittadini stranieri in base al settore di appartenenza:
- agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza;
- lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
Coloro che hanno presentato domanda di accesso alla sanatoria badanti, colf e braccianti finalizzata alla dichiarazione della sussistenza di un rapporto di lavoro devono procedere con una serie di adempimenti contributivi per concludere la regolarizzazione.
Le indicazioni contenute nel documento INPS sono indirizzate ai datori di lavoro, in attesa della definizione del procedimento di emersione, sui periodi retributivi che decorrono dal 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del Decreto Rilancio ovvero, dalla data di instaurazione del rapporto di lavoro, per le domande che riguardano la conclusione di un contratto di lavoro con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale.
Apertura della posizione contributiva e della comunicazione di assunzione entro il 10 ottobre. Mentre per i rapporti di lavoro domestico prevista l’iscrizione d’ufficio da parte dell’Istituto.
Il primo chiarimento riguarda, innanzitutto, da quale data far partire il calcolo della contribuzione dovuta per i periodi di lavoro:
- dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge n.34/2020), per le domande con cui è stata dichiarata la sussistenza del rapporto di lavoro con cittadini italiani o di Stati dell’Unione europea;
- dalla data di inizio del rapporto di lavoro, per le istanze presentate allo Sportello unico per l’immigrazione finalizzate a instaurare un rapporto di lavoro con cittadini extracomunitari presenti sul territorio nazionale se il rapporto di lavoro è instaurato successivamente alla presentazione dell’istanza ma prima della definizione della procedura di emersione, secondo le indicazioni della circolare congiunta del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’Interno del 24 luglio 2020, n. 2399.
Sanatoria badanti, colf e braccianti: adempimenti INPS per i datori di lavoro agricolo
Come prima operazione, i datori di lavoro agricolo devono aprire una posizione contributiva, seguendo le istruzioni fornite dall’INPS:
- bisogna utilizzare il canale online per inviare la denuncia aziendale telematica (D.A.);
- nel campo “Procedura di emersione” del quadro B bisogna indicare il valore “Si”.
La circolare INPS numero 101 dell’11 settembre 2020 specifica:
La posizione contributiva dedicata all’emersione sarà contraddistinta da uno specifico codice di autorizzazione “5W”, con il significato di “Posizione contributiva riferita a rapporti di lavoro oggetto di istanza di emersione ai sensi dell’articolo 103 del D.L. n. 34/2020”.
Se un unico datore di lavoro ha richiesto di accedere alla sanatoria badanti, colf e braccianti per più di un rapporto di lavoro la posizione contributiva dovrà essere aperta con data di inizio attività relativa alla data più remota di presentazione della domanda.
E anche chi ha già una posizione contributiva per gli operai agricoli dovrà aprirne una dedicata all’emersione. Definita la procedura di emersione illustrata dall’INPS, il datore di lavoro deve richiedere tempestivamente la cessazione della posizione contributiva dedicata all’emersione indicando come data di fine validità della posizione il giorno precedente alla data di definizione più recente fra quelle relative a tutti i rapporti di lavoro interessati dall’emersione.
Inoltre, bisognerà procedere con la comunicazione obbligatoria di assunzione (UNILAV) sempre entro la scadenza del 10 ottobre 2020 indicando, come data di inizio dell’attività lavorativa, la data di instaurazione del rapporto di lavoro indicata nella domanda di emersione.
Sanatoria badanti, colf e braccianti: istruzioni operative INPS per i datori di lavoro agricolo
Una volta ricevuta la comunicazione di apertura della posizione contributiva, i datori di lavoro hanno sempre 30 giorni di tempo per trasmettere i flussi Uniemens, nodo Posagri, relativi ai periodi retributivi da regolarizzare, entro 30 giorni, ovvero, se successivi, entro i termini ordinari legali di presentazione (ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento del periodo retributivo).
Sarà l’INPS a calcolare direttamente la contribuzione dovuta nella prima tariffazione utile, chi trasmette i flussi Uniemens in ritardo dovrà versare anche le somme aggiuntive previste.
L’elemento del flusso Uniemens da considerare è l’elemento “DenunciaAgriIndividuale”, con le seguenti precisazioni per la valorizzazione degli elementi:
- “CodiceFiscaleLavoratore”: indicare il codice fiscale (anche provvisorio) del lavoratore;
- “DatiAgriRetribuzione”: indicare il codice contratto 121 “Operaio assunto ai sensi art. 103 decreto-legge n.34/2020”;
- “DataAssunzione”: indicare la data del 19 maggio 2020 ovvero la data di inizio del rapporto di lavoro per le istanze volte ad instaurare un rapporto di lavoro secondo le indicazioni fornite su come calcolare il periodo di contribuzione.
Sanatoria badanti, colf e braccianti: gli adempimenti INPS per i datori di lavoro domestico
Per i rapporti di lavoro domestico già in corso alla data di presentazione della domanda di accesso alla sanatoria badanti, colf e braccianti, invece, l’INPS provvede all’iscrizione d’ufficio del rapporto di lavoro domestico e attribuisce un codice provvisorio.
Nella circolare numero 101 dell’11 settembre 2020 si legge:
“L’iscrizione d’ufficio avverrà sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro con l’istanza di emersione inoltrata all’Istituto e sulla base dei dati comunicati all’Istituto dal Ministero dell’Interno a seguito della presentazione della dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro allo Sportello unico per l’immigrazione”.
Sarà l’INPS, quindi, a inviare direttamente al datore di lavoro domestico la comunicazione di iscrizione provvisoria e le istruzioni per il pagamento dei contributi tramite avviso di pagamento pagoPA.
E sarà sempre l’Istituto a calcolare la contribuzione dovuta sulla base dei dati forniti al momento della domanda di regolarizzazione.
Nel caso in cui sia stata presentata istanza per cittadini stranieri presso lo Sportello unico per l’immigrazione, l’imponibile contributivo non potrà comunque essere inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale.
Dopo l’accoglimento della domanda inoltrata presso l’INPS o, nel caso di domande presentate allo Sportello unico per l’immigrazione, dopo la sottoscrizione del contratto di soggiorno, l’INPS provvede all’iscrizione definitiva del rapporto di lavoro.
Il testo della circolare in conclusione specifica:
“Si comunica che la procedura di comunicazione obbligatoria di assunzione da presentare all’INPS, secondo quanto previsto dal decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del rapporto di lavoro domestico, consentirà ai datori di lavoro che assumono il lavoratore nelle more della conclusione della procedura di regolarizzazione di indicare che si tratta di assunzione per un lavoratore per il quale è stata presentata domanda di emersione presso lo Sportello Unico.
Nelle more del rilascio di tale funzione, che verrà reso noto con apposito messaggio, le comunicazioni obbligatorie di assunzione dovranno essere trasmesse utilizzando il servizio per l’iscrizione dei lavoratori domestici senza indicazione della presentazione di domanda di emersione presso lo Sportello Unico”.
Sanatoria badanti, colf e braccianti: istruzioni INPS per datori di lavoro non agricolo e non domestico
Infine, l’INPS chiarisce i passaggi da seguire per i datori di lavoro non domestico e che non impiegano operai agricoli.
Per ogni domanda di emersione presentata all’INPS, dovranno inviare la comunicazione obbligatoria di assunzione (UNILAV) sempre entro la scadenza del 10 ottobre 2020 indicando, come data di inizio dell’attività lavorativa, la data di instaurazione del rapporto di lavoro indicata nella domanda di emersione.
Entro la stessa data dovranno richiedere all’INPS l’apertura di un’apposita matricola aziendale, contraddistinta dal codice di autorizzazione “5W”, che assume il significato di “Posizione contributiva riferita a rapporti di lavoro oggetto di istanza di emersione ai sensi dell’art 5 del D.lgs. n.109/2012 e ai sensi dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020”. È tenuto a procedere con l’adempimento anche chi è già in possesso di una posizione contributiva presso l’Istituto.
Allo stesso modo dei datori di lavoro agricolo, entro 30 giorni dall’attivazione della matricola aziendale, sarà necessario provvedere provvedere all’invio dei flussi Uniemens per i periodi di paga, che decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 34/2020 e al versamento, tramite modello F24 (causale DM10), dei relativi contributi, senza aggravio di somme aggiuntive.
L’INPS specifica:
“Per gli adempimenti e i versamenti previdenziali relativi al mese di agosto e successivi si dovrà provvedere secondo le ordinarie scadenze”.
E fornisce le istruzioni da seguire per il flusso Uniemens:
- valorizzare l’elemento “Assunzione” indicando nell’elemento “GiornoAssunzione” la data del 19 maggio 2020 ovvero la data di inizio del rapporto di lavoro per le istanze volte ad instaurare un rapporto di lavoro, stessa data dovrà essere comunicata all’INAIL;
- i lavoratori saranno esposti nel flusso Uniemens con il “TipoAssunzione” “1E”, che assume il più significato di “Lavoratore assunto a seguito di domanda di emersione ai sensi dell’art 5 del D.lgs. n.109/2012 e ai sensi dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020”.
In conclusione, l’INPS chiarisce:
“Qualora tali lavoratori non siano in possesso di un codice fiscale validato dall’Agenzia delle Entrate, gli stessi dovranno munirsi di un codice fiscale provvisorio, da utilizzare per i suddetti adempimenti”.
Tutti i dettagli nel testo integrale della circolare numero 101 dell’11 settembre 2020.
- INPS - Circolare numero 101 dell’11 settembre 2020
- Articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Prime istruzioni relative agli adempimenti dichiarativi e contributivi cui sono tenuti i datori di lavoro che hanno presentato domanda di emersione di rapporti di lavoro irregolare.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Sanatoria badanti, colf e braccianti: adempimenti INPS per la regolarizzazione