Gestione separata INPS: le aliquote contributive 2020. Le tabelle con i valori, massimale e minimale del reddito, istruzioni per la ripartizione dell'onere contributivo per professionisti e collaboratori nella circolare numero 12 del 3 febbraio.
Gestione separata INPS: con la circolare numero 12 del 3 febbraio, l’Istituto ha stabilito le aliquote contributive 2020 per professionisti e collaboratori, i valori di massimale e minimale del reddito e ha riepilogato le regole per la ripartizione dell’onere contributivo.
Per tutto il 2020 i collaboratori applicano un’aliquota contributiva, comprensiva di aliquote aggiuntive, pari al 34,23%, mentre per i professionisti il valore è pari al 25,72%.
Per quanto riguarda i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatori, l’INPS specifica:
“L’aliquota per il 2019, è confermata al 24% per entrambe le categorie (collaboratori e figure assimilate e liberi professionisti)”.
I valori sono rimasti invariati rispetto allo scorso anno, e sono quelli del 2018, mentre cambiano minimale e massimale 2020 di cui professionisti e collaboratori devono tener conto per tutto l’anno.
Gestione separata INPS: le aliquote contributive 2020
Sulla base dei valori indicati dall’INPS nella circolare numero 12 del 3 febbraio, una tabella riassuntiva con le aliquote contributive, comprensive di quelle aggiuntive, previste per l’anno 2020.
Collaboratori e figure assimilate | Aliquote |
---|---|
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll | 34,23% (33,00 + 0,72 +0,51 aliquote aggiuntive) |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll | 33,72% (33,00 + 0,72 aliquote aggiuntive) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 24% |
Liberi professionisti | Aliquote |
---|---|
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie | 25,72% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 24% |
Nel caso dei collaboratori e delle figure assimilate, all’aliquota ordinaria del 33% si aggiungono i valori che seguono:
- 0,50%, per il finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera;
- 0,22%, in attuazione dell’articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007;
- 0,51% per le misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato.
Anche per i professionisti l’aggiunta dello 0,72% rappresenta l’aliquota aggiuntiva per la tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale.
Gestione separata INPS, ripartizione dell’onere contributivo 2020
L’INPS, con la circolare numero 12 del 3 febbraio 2020, inoltre riepiloga le regole da seguire per la ripartizione dell’onere contributivo:
- nel rapporto tra collaboratore e committente, il versamento spetta per un terzo al primo e per due terzi al secondo;
- ai professionisti stessi spetta per intero l’onere contributivo.
L’azienda committente deve eseguire il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, utilizzando il modello F24 telematico.
I professionisti devono eseguire il versamento, sempre tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi.
Il testo della circolare, poi, specifica:
“L’articolo 51 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), dispone che le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Ne consegue che il versamento dei contributi in favore dei collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis, i cui compensi, ai sensi dell’articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, è riferito a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2019 e pertanto devono essere applicate le aliquote contributive previste per l’anno di imposta 2019.
In merito alle modalità e ai termini di versamento dei contributi dovuti in relazione ai compensi erogati entro il 12 gennaio 2020 si rinvia a quanto già precisato nella circolare n. 10/2002”.
Gestione separata INPS: minimale e massimale 2020
Il teso, diffuso dall’INPS, oltre a stabilire le aliquote contributive, riporta anche i valori relativi al massimale e minimale di reddito a cui far riferimento per l’anno 2020.
Il massimale di reddito previsto è pari a 103.055 euro: facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento della soglia, si applicano le aliquote indicate.
Per l’anno 2020 il minimale è pari a 15.953,00 euro. Gli iscritti, tenuti ad applicare il 24%, avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di 3.828,72 euro, mentre per gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore bisogna far riferimento ai valori riportati in tabella.
Reddito minimo annuo | Aliquota | Contributo minimo annuo |
---|---|---|
€ 15.953,00 | 24% | € 3.828,72 |
€ 15.953,00 | 25,72% | € 4.103,11 di cui € 3.988,25 ai fini pensionistici |
€ 15.953,00 | 33,72% | € 5.379,35 di cui € 5.264,52 ai fini pensionistici |
€ 15.953,00 | 34,23% | € 5.460,71 di cui € 5.264,52 ai fini pensionistici |
Tutti i dettagli nella circolare numero 12 del 3 febbraio 2020.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Gestione separata INPS: le aliquote contributive 2020