L'INPS con il messaggio n. 1375 del 13 aprile ha fornito alcuni chiarimenti per quanto riguarda l'assegno per il nucleo familiare (ANF). In particolare, le indicazioni sono relative al riconoscimento della prestazione ai lavoratori non comunitari per i familiari residenti nel Paese di origine o Paesi terzi
I lavoratori non comunitari che chiedono il riesame delle domande di assegno per il nucleo familiare per l’inserimento di nuovi familiari, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, dovranno inviare una nuova istanza se la richiesta precedente è già stata accolta.
I chiarimenti arrivano dall’INPS tramite il messaggio n. 1375, pubblicato lo scorso 13 aprile 2023.
Con la sentenza n. 67/2022 della Corte Costituzionale, gli stranieri extra UE titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo hanno diritto agli ANF anche per i familiari residenti all’estero.
Nel documento l’INPS precisa che le richieste di riesame, per l’inserimento retroattivo di familiari nelle domande già pienamente accolte, dovranno essere considerate e gestite come nuove domande.
ANF: dall’INPS chiarimenti sul riconoscimento dell’assegno a lavoratori stranieri
Tramite il messaggio n. 1375, pubblicato lo scorso 13 aprile, l’INPS chiarisce alcuni aspetti in relazione all’assegno per il nucleo familiare (ANF), riconosciuto ai lavoratori non comunitari in favore dei familiari che risiedono nel Paese d’origine o in un altro Paese.
Si tratta, in particolare, dei lavoratori che si trovano in Italia e titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno.
Con l’introduzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico, l’assegno per il nucleo familiare è stato abrogato per quanto riguarda i nuclei familiari con figli e orfanili.
La prestazione viene concessa solamente ai nuclei composti:
- dal richiedente;
- dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato o la parte di unione civile non sciolta da unione civile;
- dagli uniti civilmente;
- dai fratelli, le sorelle e i nipoti in linea collaterale del richiedente, minori di età o maggiorenni inabili, se orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti.
Possono richiedere la prestazione anche i lavoratori non comunitari per i propri familiari che risiedono in Italia oppure in un Paese terzo, che abbia stipulato una convenzione internazionale con il nostro Paese per gli ANF oppure è un Paese UE.
La disciplina relativa al diritto all’assegno per il nucleo familiare in favore dei lavoratori non comunitari, titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per i familiari residenti nel Paese di origine o altro Paese, è specificata dall’INPS nella circolare n. 95 dello scorso agosto.
Il documento ha recepito la sentenza della Corte Costituzionale n. 67/2022 per cui gli ANF spettano anche per i familiari dei lavoratori stranieri residenti all’estero.
ANF lavoratori stranieri: riesame delle domande per l’inserimento di nuovi familiari residenti all’estero
La circolare dello scorso agosto aveva chiarito le istruzioni per il riesame delle domande di ANF precedentemente respinte e di quelle non ancora definite, che sono state presentate da cittadini di Paesi non comunitari titolari di permesso unico e lavoro o di lungo periodo per i familiari residenti all’estero.
In particolare, l’Istituto aveva specificato come eventuali richieste di riesame delle domande respinte, per le quali il relativo rapporto giuridico non possa considerarsi esaurito, potessero essere accolte dalle strutture territoriali competenti INPS.
Le richieste devono essere integrate con la documentazione richiesta e superare la verifica dell’esistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa, nell’ambito della prescrizione quinquennale.
“A tale riguardo, recentemente risultano presentate, da lavoratori extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, domande di Assegno per il nucleo familiare con le quali, a fronte di pregressa domanda già accolta per familiari tutelati dalla normativa, si chiede il riesame della stessa alla luce della sentenza n. 67/2022 della Corte Costituzionale, al fine dell’inserimento nel nucleo familiare di nuovi componenti per i periodi già definiti con provvedimento di pieno accoglimento.”
La richiesta di riesame può essere presentata solamente per le domande già respinte o parzialmente accolte, dato che si riferiscono a soggetti che non fanno parte del nucleo familiare individuato secondo le disposizioni della normativa, nei termini di decadenza.
Nel caso in cui, invece, il richiedente chiede il riesame di una domanda, per l’inserimento di nuovi componenti del nucleo familiare, che però è già definita e accolta pienamente, la procedura dovrà essere considerata e gestita come una nuova domanda:
“in quanto, nei casi definiti con provvedimento di pieno accoglimento della domanda già avanzata dal richiedente, il rapporto con l’Istituto deve intendersi esaurito in perfetta adesione con la domanda di parte.”
Pertanto, sottolinea l’INPS nel messaggio n. 1375, eventuali richieste di riesame per includere retroattivamente familiari non inclusi nell’istanza già accolta dovranno essere considerate e gestite come nuove domande per l’assegno per il nucleo familiare.
Per tutti gli altri dettagli si rimanda al testo integrale del messaggio n. 1375/2023 e della circolare n. 95/2022.
- INPS - Messaggio n. 1375 del 13 aprile 2023
- Assegno per il nucleo familiare. Riconoscimento del diritto alla prestazione familiare ai lavoratori cittadini di Paese extracomunitario, titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per i familiari residenti in Paese terzo in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 67dell’11 marzo 2022. Chiarimenti
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: ANF: dall’INPS chiarimenti sul riconoscimento dell’assegno a lavoratori stranieri