La nuova circolare del Ministero del Lavoro chiarisce alcuni aspetti legati alla riforma dei contratti a tempo determinato introdotta dal decreto lavoro. Le indicazioni riguardano le nuove causali e le proroghe o rinnovi dei contratti a termine
Arrivano i chiarimenti del Ministero del Lavoro sulla nuova disciplina per i contratti a termine introdotta dal decreto lavoro.
La circolare del 9 ottobre fornisce gli orientamenti da seguire per applicare correttamente le previsioni del DL n. 48/2023.
Le indicazioni riguardano le nuove causali per il superamento del limite di 12 mesi e le nuove regole per quanto riguarda la proroga e il rinnovo del contratto, libere nei primi 12 mesi e poi legate alle causali.
Il limite di un anno si calcola a partire dalla data di entrata in vigore del decreto lavoro, cioè il 5 maggio 2023.
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Contratti a termine: i chiarimenti del Ministero del Lavoro su causali, proroghe e rinnovi
Il Ministero del Lavoro con la circolare n. 9, pubblicata il 9 ottobre 2023, fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla riforma dei contratti a tempo determinato introdotta dal decreto lavoro.
Il DL n. 48/2023, convertito dalla legge n. 85/2023, infatti è intervenuto sulla disciplina dei contratti a termine introducendo una serie di importanti novità con l’obiettivo di garantire maggiore flessibilità.
Gli interventi riguardano l’introduzione di nuove causali per il superamento del limite di 12 mesi e nuove regole per la proroga e per il rinnovo del contratto, libere nei primi 12 mesi e poi legate alle causali. Il calcolo del limite poi decorre a partire dal 5 maggio 2023.
Il Ministero precisa come il decreto lavoro non abbia modificato la durata massima dei rapporti a tempo determinato che resta di 24 mesi, né il numero massimo di proroghe, 4 in 2 anni.
I contratti, dunque, potranno avere una durata superiore ai 12 mesi, ma non superiore a 2 anni:
- nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del DL n. 81/2015;
- in assenza delle previsioni di cui al punto precedente, nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
- in sostituzione di altri lavoratori.
Queste nuove causali non si applicano ai contratti:
- stipulati dalle pubbliche amministrazioni;
- di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione;
- stipulati da enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all’innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione.
In questi casi particolari, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del Decreto Dignità.
Contratti a termine: i 12 mesi senza causali decorrono dal 5 maggio 2023
L’articolo 24 del decreto lavoro interviene anche sul regime delle proroghe e dei rinnovi. Per i primi 12 mesi, quindi, i contratti possono essere prorogati o rinnovati liberamente, oltre il termine solo in presenza delle causali indicate.
A questo proposito è utile ricordare la differenza tra la proroga e il rinnovo. La prima prevede l’estensione della durata del rapporto presupponendo che non siano intervenute variazioni nelle ragioni che hanno giustificato inizialmente l’assunzione. Se si modifica la motivazione, infatti, si dà luogo ad un nuovo contratto a termine e si parla di rinnovo, anche se avviene senza interruzioni dopo il precedente rapporto.
Il comma 1-ter dell’articolo 24, inoltre, inserito in fase di conversione in legge aggiunge un’altra novità importante e cioè che al fine del calcolo del termine di un anno, si deve tenere conto dei soli contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto lavoro, cioè il 5 maggio 2023.
Pertanto, eventuali i rapporti di lavoro a termine stipulati prima di tale data non concorrono al raggiungimento del limite di dodici mesi entro il quale viene consentito liberamente il ricorso a questa tipologia contrattuale. Sono però calcolati ai fini del limite massimo di durata dei 24 mesi.
Il Ministero sottolinea che l’espressione “contratti stipulati” è riferita sia ai rinnovi di precedenti contratti di lavoro a termine sia alle proroghe di contratti già in essere.
Contratti a termine: gli interventi in materia di somministrazione
Il comma 1-quater dell’articolo 24, infine, interviene a modificare l’articolo 31, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015 relativo alla somministrazione di lavoro a tempo determinato con l’obiettivo di superare alcune limitazioni per particolari categorie di lavoratori.
Nello specifico, si prevede che ai fini del calcolo del limite del 20 per cento, relativo ai lavoratori con contratto di somministrazione a tempo indeterminato nella stessa azienda, non si contano i lavoratori somministrati assunti dall’agenzia di somministrazione con contratto di apprendistato.
Inoltre, non è possibile applicare i limiti quantitativi per la somministrazione a tempo indeterminato per alcune specifiche categorie di lavoratori, tra cui i soggetti disoccupati e i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati individuati dal decreto ministeriale del 17 ottobre 2017.
Per tutti gli altri dettagli si rimanda al testo integrale della circolare n. 9 del Ministero del Lavoro.
- Ministero del Lavoro - Circolare n. 9 del 9 ottobre 2023
- Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Articolo 24, in materia di modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Contratti a termine: i chiarimenti del Ministero del Lavoro su causali, proroghe e rinnovi