Condòmini morosi: l'amministratore può agire in via giudiziale per richiedere il pagamento delle spese condominiali. Ecco cosa fare e chi paga in questi casi.
Il lavoro dell’amministratore di condominio è tutt’altro che semplice specialmente per quanto riguarda la gestione delle spese comuni del condominio.
Il regolamento condominiale è il principale strumento per definire, in base a delle apposite tabelle, come suddividere le spese tra i condòmini.
La tabella millesimale o di proprietà stabilisce come suddividere le spese generiche tra i proprietari; a queste possono affiancarsi altre tabelle come ad esempio quella relativa al riscaldamento o all’ascensore per definire come suddividere le spese di combustibile, manutenzione o elettricità.
Non sempre però i condòmini sono intenzionati a pagare il loro contributo: come deve comportarsi l’amministratore in presenza di un condòmino moroso?
Condòmino moroso: il decreto ingiuntivo
In presenza di un condòmino moroso l’amministratore gioca un ruolo fondamentale.
Sono riconosciuti diversi strumenti per indurre il condòmino a pagare la sua parte, anche ricorrendo in via giudiziale.
L’amministratore deve agire con fermezza, senza lasciarsi condizionare da rapporti personali che spesso esistono all’interno di uno stabile, specialmente se è chiamato ad amministrare uno dei proprietari.
La Legge 220/2012 ha modificato l’articolo 63 delle disposizioni di attuazioni del codice civile, stabilendo che:
“Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.”
In pratica l’amministratore può ricorrere al giudice per ottenere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per pignorare i beni del condòmino moroso e onorare così il suo debito, e può agire direttamente, senza alcuna autorizzazione dell’assemblea.
Il condòmino ha la possibilità di proporre ricorso avverso al decreto che gli è stato notificato, entro 40 giorni dalla notifica: in questo caso si instaura un giudizio tra il debitore e il condominio, rappresentato dall’amministratore.
Condòmino moroso: come comportarsi se il debitore è nullatenente?
Nel caso in cui un amministratore si trovi di fronte ad un condòmino nullatenente, senza lavoro e che non percepisce alcuna forma di reddito o sussidio, può agire attuando soluzioni drastiche, come ad esempio la sospensione della fruizione dei servizi comuni (come ad esempio l’uso del parcheggio) o addirittura dell’acqua o del gas, se sono gestiti da un impianto centralizzato.
Non si può definire nullatenente il condòmino proprietario della casa in condominio: in questo caso lo stesso appartamento può essere oggetto di pignoramento immobiliare oppure venduto all’asta.
Il nuovo acquirente è obbligato in solido con il vecchio proprietario per tutti i debiti lasciati da quest’ultimo nell’anno relativo all’acquisto e in quello precedente.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Condòmini morosi: chi paga e cosa fare in queste situazioni