Condominio

Il condominio, nel significato puro del termine, significa diritto di proprietà comune a più persone. Si tratta di un istituto giuridico che nasce automaticamente in presenza di un edificio diviso in appartamenti, riconducibili almeno a due proprietari.

Ognuno è proprietario di una porzione specifica dell’edificio, ma tutti i condomini hanno la comproprietà su alcune parti comuni, che sono menzionate nell’articolo 1117 del codice civile e sono le seguenti:

  • “tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;
  • le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l’alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune;
  • le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell’aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche”.

Il condominio, il diritto di proprietà comune a più persone, è rappresentato dalla figura dell’amministratore, come si legge nell’articolo 1131 del codice civile.

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