Obblighi condominio, qual è l'impatto del DL Cura Italia? Lo stop alle ritenute solo per alcuni specifici compensi, 30 aprile e 31 ottobre 2020 sono le due scadenze da considerare per il modello CU. Ai chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate nella circolare numero 8 del 3 aprile 2020, si aggiungono le novità del Decreto Liquidità.
Obblighi condominio, la sospensione prevista dal DL Cura Italia che impatto ha sulle ritenute da operare in qualità di sostituto di imposta e sulla trasmissione della Certificazione Unica che riguarda redditi esenti o non dichiarabili tramite precompilata all’Agenzia delle Entrate?
Lo stop vale solo per alcuni specifici compensi nel primo caso, mentre i termini scadono il 31 ottobre per questa specifica tipologia di modello CU.
A fornire le risposte a questo doppio quesito e a tanti altri, sull’applicazione pratica delle misure previste dal Decreto numero 18 del 17 marzo 2020, è l’Agenzia delle Entrate con la circolare numero 8 del 3 aprile 2020.
Ma le novità in questo periodo corrono veloci e, dopo pochi giorni, i chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria devono essere riletti nell’ottica delle novità in arrivo con il Decreto Liquidità approvato in Consiglio dei Ministri il 6 aprile 2020, che prevede tra le misure, l’invio della Certificazione Unica al 30 aprile 2020 senza l’applicazione di sanzioni.
- Agenzia delle Entrate - Circolare numero 8 del 3 aprile 2020
- Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Risposte a quesiti.
Obblighi condominio, sospensione anche per le ritenute da operare in qualità di sostituto di imposta?
Il condominio, in qualità di sostituto di imposta, è tenuto a operare le ritenute d’acconto.
Ma che impatto ha su questo obbligo la sospensione prevista dall’articolo 62 del Decreto Cura Italia?
Lo stop riguarda gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 e il ruolo di sostituto di imposta non può ritenersi sospeso.
Ma l’Agenzia delle Entrate, con la circolare numero 8 del 3 aprile, facendo luce sulla questione sposta i riflettori dal condominio che opera la ritenuta ai soggetti che devono ricevere il compenso per fare una precisazione.
Il comma 7 dell’articolo 62 stabilisce che i ricavi e i compensi percepiti, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge e il 31 marzo 2020, da soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge, non sono assoggettati alle ritenute d’acconto, da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
La sospensione, dunque, può essere applicata solo ai ricavi o ai compensi che rispondono a precise caratteristiche:
- devono essere corrisposti alle categorie di soggetti indicati dal comma 7 dell’articolo 62 del DL Cura Italia;
- ricadono nel periodo che va dal 17 al 31 marzo 2020.
Con il Decreto Liquidità, approvato in Consiglio dei Ministri il 6 aprile, la sospensione delle ritenute d’acconto si estende anche alle scadenze di aprile e maggio ed è verosimile pensare che si applichino le stesse regole.
Ma sul tema, si attende ancora il testo ufficiale ed eventuali nuove istruzioni per l’uso da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Obblighi condominio, modello CU per redditi esenti o non dichiarabili tramite precompilata entro il 31 ottobre
L’altro aspetto su cui si sofferma la circolare numero 8 del 2020, per quanto riguarda gli obblighi del condominio in qualità di sostituto di imposta, è la tabella di marcia della Certificazione Unica.
Sono due le date evidenziate:
- entro il 31 marzo 2020, come tutti gli altri sostituti di imposta, i condomini avrebbero già dovuto consegnare al diretto interessato il modello CU, ma è necessaria una precisazione: a pochi giorni dai chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Liquidità che porta i termini per l’invio al 30 aprile senza l’applicazione di sanzioni;
- entro la scadenza del 31 ottobre, termine ultimo del modello 770, può essere presentata all’Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica che riguarda redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.
A prescindere dalle nuove disposizioni del Decreto Liquidità, nella tabella di marcia originaria del Dl Cura Italia facevano già eccezione i soggetti che si trovano nella zona rossa. La circolare, infatti, specifica:
“Restano salve, tuttavia, le disposizioni riguardanti tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o quella operativa negli 11 comuni della Lombardia e del Veneto individuati dal Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 febbraio 2020, che stabilisce la sospensione di tutti gli adempimenti con scadenza tra l’8 marzo ed il 31 marzo 2020, che devono essere effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione e, pertanto, entro il 30 aprile 2020”.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Obblighi condominio, l’impatto del DL Cura Italia su ritenute e modello CU