Fattura differita per il professionista: le istruzioni

Non tutti sanno che anche il professionista può usufruire della fatturazione elettronica cosiddetta differita, vediamo come

Fattura differita per il professionista: le istruzioni

Specialmente in periodi di pausa lavorativa come ad agosto o per le festività natalizie per citare i più comuni, ma anche più semplicemente per mera dimenticanza, può accadere di avere oltrepassato il fatidico termine di 12 giorni dalla data di incasso di un compenso per poter emettere la fattura nei termini.

Secondo la tabella di marcia prevista dall’articolo 21 del Dpr n. 633/72, comma 4, “La fattura è emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6”.

Ipotizzando un incasso avvenuto il 20 dicembre, si sarebbe dovuto procedere con la fatturazione elettronica entro 1° gennaio successivo, a nulla rilevando che il giorno festivo. Rammentando appunto che i 12 giorni sono un lasso di tempo tassativo, ci troveremmo in una condizione di infrazione della norma.

Fattura differita per incassi antecedenti ai 12 giorni

Sembrerebbe ormai necessario provvedere al ravvedimento per la ritardata fatturazione se non fosse che lo stesso passaggio normativo evidenziato in precedenza prevede la possibilità di emettere una fattura nella prassi detta “differita” indicando come data di emissione della fattura quella dell’ultima operazione contenuta nel documento in emissione od anche quella di fine mese e spedire la fattura al SDI entro il giorno 15 del mese successivo.

Il comma 4 citato dispone appunto come segue:

“a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime;”

Ecco quindi la possibilità, se si è ancora in tempo, di “sanare” la mancata emissione della fattura nel termine ordinario di 12 giorni dall’operazione con la sopracitata fattura differita da inviare entro il giorno 15 del mese successivo.

Fattura differita servizi: cosa dice la circolare n. 18/E del 24 giugno 2014

Per quanto attiene al trattamento della documentazione a supporto della fatturazione differita dei servizi ci viene in aiuto la lettura della risposta ad interpello 389 del 10 settembre 2019 che richiama un ancor più datato documento di prassi, la Circolare 18/2014, riporta una importante precisazione circa la documentazione dell’operazione:

“…. Sotto quest’ultimo profilo, il medesimo documento di prassi, in richiamo alla normativa nazionale e a quella dell’Unione europea cui la stessa si conforma, ha chiarito che il legislatore non impone specifici obblighi documentali rilevanti ai fini fiscali. Pertanto, il contribuente, per rendere individuabile la prestazione di servizio effettuata, può utilizzare la documentazione commerciale prodotta e conservata, peculiare del tipo di attività svolta (si pensi, tra gli altri, ai documenti attestanti l’avvenuto incasso del corrispettivo, al contratto, alla nota di consegna lavori, alla lettera di incarico, ecc.), da cui individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti”

Fattura differita: le istruzioni da seguire

Possiamo quindi riepilogare la procedura della fatturazione differita delle parcelle come segue: per gli incassi di parcelle accreditati in un determinato mese si ha la possibilità di emettere una fattura o più fatture di cui al Tipo Documento TD24 indicando quale data di emissione le relative date di incasso e inviandola al SDI entro il 15 del mese successivo, senza dover allegare alcun documento a supporto.

Si ipotizzi l’avvenuto incasso da parte dello stesso cliente di due proforma uno di 1.000 euro incassato il 2 dicembre ed un secondo incassato di euro 1.500 il 20 dicembre.

Si potranno emettere due fatture TD24:

  • una da 1000 euro datata 2 dicembre;
  • una seconda da 1500 euro datata 20 dicembre.

Oppure una unica fattura da euro 2.500 con data 20 dicembre ed inviarle al SDI entro il 15 gennaio.

Il tutto avendo comunque l’accortezza di conservare la relativa documentazione quale ad esempio le lettere di incarico, la proposta di parcella, l’accredito del bonifico ricevuto.

Una ultima annotazione da evidenziare circa la datazione dei documenti è che qualora si emettano nel contempo fatture ordinarie TD01 e fatture differite TD24, si potrà scegliere di adottare due distinte numerazione od anche utilizzarne una sola, atteso che anche in quest’ultima modalità si ha modo di rispettare sia la progressività che l’univocità della numerazione espressamente previste al comma 2 dell’articolo 21 del Dpr 633/72:

“2. La fattura contiene le seguenti indicazioni:
a) data di emissione;
b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco.”

Come si legge. la norma in effetti non fa alcun riferimento alla “consecuzione” delle date ma alla sola progressività della numerazione, purché si rispettino le rispettive diverse tempistiche di invio al SDI.

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