Fattura elettronica differita per la prestazione dei servizi: le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate sulla data di emissione nella risposta all'interpello numero 389 del 24 settembre 2019. Possibile emettere un unico documento fiscale con il dettaglio delle diverse operazioni entro il 15 del mese successivo all'effettuazione.
Fattura elettronica differita: nella risposta all’interpello numero 389 del 24 settembre 2019 l’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni da seguire sulla data di emissione. Per le prestazioni di servizi, rese nello stesso mese e nei confronti dello stesso soggetto, è possibile emettere un unico documento fiscale con il dettaglio delle diverse operazioni entro il 15 del mese successivo all’effettuazione.
Lo spunto per fare luce sulla compilazione corretta della fattura elettronica arriva, come di consueto, dall’analisi di un caso pratico. Il risultato è un vademecum sulla tabella di marcia da seguire per essere in linea con i tempi previsti dalla normativa.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 389 del 24 settembre 2019
- Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 – Data della fattura per le prestazioni di servizi.
Fattura elettronica differita per prestazione di servizi: istruzioni AdE sulla data di emissione
A far sorgere dubbi sulle regole che riguardano la data di emissione della fattura elettronica al contribuente è la lettera g-bis) introdotta dal Decreto Fiscale nell’articolo 21, comma 2, del Decreto IVA.
Tra le indicazioni che tutte le fatture devono necessariamente riportare, infatti prevede la “data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura”.
Alla luce della nuova disposizione, che ha effetto da luglio 2019, il contribuente si rivolge all’Amministrazione finanziaria per chiedere se è possibile comunque emettere una unica fattura mensile riepilogativa di tutti i DDT di riconsegna in conto lavoro emessi nel corso dello stesso mese solare, nei confronti dello stesso committente, riportando nel campo data della sezione dati generali del file fattura elettronica la data di fine mese.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello numero 389 del 24 settembre 2019, fornisce i suoi chiarimenti.
In primis richiama la circolare numero 14 del 2019, in cui si sottolineano due aspetti:
- è possibile assumere che la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione;
- la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione, ferma restando la possibilità di sfruttare il termine dei 12 giorni per la trasmissione del file della fattura elettronica allo SdI.
E poi conferma:
“Restano vigenti, anche dal 1° luglio 2019, le prescrizioni contenute nelle successive lettere, da a) a d), dell’articolo 21, comma 4, del decreto IVA e, dunque, con particolare riferimento alla operazioni di cui alla lettera a) – ossia per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto – la possibilità di emettere un’unica fattura (c.d. differita), recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello della loro effettuazione”.
Si tratta, però, di una possibilità e non di un obbligo. Resta la necessità di riportare nel campo dedicato la data relativa al mese in cui è stata effettuata una delle cessioni di beni/prestazioni di servizi ovvero in cui è stato pagato in tutto o in parte il relativo corrispettivo, a cui la fattura fa riferimento.
Fattura elettronica differita per prestazione di servizi: quale data inserire nel campo dedicato?
Il documento chiarificatore elaborato dall’Agenzia delle Entrate, poi, illustra anche un esempio pratico sul tema per indicare come compilare il campo “data documento” per la fattura elettronica.
Nel caso di più cessioni effettuate nel mese di settembre 2019, accompagnate dai relativi Documenti di trasporto, ci sono due opzioni:
- l’indicazione di un giorno qualsiasi tra il 28 settembre ed il 15 ottobre 2019 qualora la data di predisposizione sia contestuale a quella di invio allo SdI (“data emissione”);
- la data di almeno una delle operazioni e, preferibilmente la data dell’ultima operazione o di fine mese, rappresentativa del momento di esigibilità dell’imposta, fermo restando che la fattura potrà essere inviata allo SdI entro il 15 ottobre 2019.
In chiusura, con la risposta all’interpello numero 389 del 2019, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che le disposizioni che consentono di emettere un’unica fattura riepilogativa-differita per documentare le prestazioni di servizi rese nel mese fanno riferimento a quelle prestazioni per cui si è verificata l’esigibilità dell’imposta, il cui momento coincide:
- con il pagamento dei corrispettivi;
- con il momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese per le prestazioni indicate nell’articolo 3, terzo comma, primo periodo, del decreto IVA secondo il quale “Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo, sempreché l’imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono, per ogni operazione di valore superiore ad euro cinquanta prestazioni di servizi anche se effettuate per l’uso personale o familiare dell’imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all’esercizio dell’impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente, nonché delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attività istituzionali di enti del Terzo settore di natura non commerciale, e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici”;
- con il momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi per le prestazioni cosiddette generiche rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che è stabilito oltreconfine.
Fermo restando che, “Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati [...] o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento”.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Fattura elettronica differita: istruzioni delle Entrate sulla data di emissione