Rottamazione e rateizzazione delle cartelle, quali effetti sui nuovi limiti alle compensazioni F24 in caso di debiti superiori a 100.000 euro? Un focus sulle novità dal 1° luglio 2024
Compensazioni F24 e rottamazione e rateizzazione delle cartelle: impatto diretto sulla verifica del limite di 100.000 euro.
Dal 1° luglio 2024 è operativa la novità prevista dalla Legge di Bilancio che inibisce le compensazioni dei crediti fiscali in caso di debiti iscritti a ruolo e carichi affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione per importi superiori a 100.000 euro.
La presenza di un piano di rateizzazione in corso sospende il blocco delle compensazioni, anche in caso di rate non versate entro la scadenza in un numero tale da non comportare la decadenza della dilazione concessa.
Stesse regole anche in relazione ai debiti inclusi nella rottamazione quater delle cartelle, per i quali sarà rilevante monitorare la prossima scadenza di pagamento fissata al 31 luglio prossimo.
Quali regole si applicano in caso di mancato pagamento delle rate dovute? A fornire le istruzioni nel dettaglio è la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16/E del 28 giugno.
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Rottamazione e rateizzazione delle cartelle, l’impatto sui nuovi limiti per le compensazioni F24
Dal 1° luglio 2024 è inibita la possibilità di utilizzare in compensazione i crediti fiscali in caso di debiti iscritti a ruolo per un importo superiore a 100.000 euro.
Nella soglia rientrano gli importi relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione concernenti le imposte erariali e i relativi accessori, quelli affidati all’agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi comprese le somme oggetto degli atti di recupero.
Questo uno dei primi aspetti posti in evidenza dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 16/E, specificando che gli importi di cui sopra dovranno essere considerati ai fini del limite dei 100.000 euro a patto che sia già scaduto il termine di pagamento del debito, che non risultino in essere provvedimenti di sospensione o piani di rateazione per i quali non sia intervenuta la decadenza.
Ed è su quest’ultimo aspetto che vale la pena soffermarsi, anche alla luce delle regole specifiche in materia di decadenza sia dai piani di rateizzazione delle cartelle che sul fronte della rottamazione quater.
Per le cartelle per le quali è in corso un piano di pagamento a rate, nella soglia dei 100.000 euro non concorreranno quindi le somme regolarmente pagate così come le rate non corrisposte che non abbiano in ogni caso comportato la decadenza dal piano concesso dall’Agenzia delle Entrate Riscossione.
Per individuare al meglio i casi in cui non opera la sospensione del diritto alla compensazione, è utile soffermarsi su uno degli esempi forniti dall’Agenzia delle Entrate.
In caso di rateazione di un ruolo pari a 130.000 euro per imposte, sanzioni e interessi, il mancato pagamento di un numero di rate non superiore a 7 non rileverà ai fini della verifica della soglia di 100.000 euro. In tal caso infatti il piano di pagamento dilazionato concesso dall’Agenzia delle Entrate Riscossione non decade e conseguentemente resterà libera la possibilità di utilizzare i crediti fiscali in compensazioni.
Se si raggiunge o si supera la soglia di 8 rate non versate entro le scadenze previste, anche se non consecutive, il piano di rateazione decade in automatico e l’intero importo iscritto a ruolo, al netto delle somme pagate, diventa immediatamente riscuotibile in un’unica soluzione.
Riprendendo quindi l’esempio di cui sopra, se l’importo residuo del ruolo al netto degli importi corrisposti è pari a 110.000 euro, scatta in automatico il blocco della compensazione orizzontale dei crediti mediante F24.
Per chi decade dalla rottamazione quater scatta il divieto di compensazione F24 in caso di debiti superiori a 100.000 euro
L’adesione alla rottamazione quater, in caso di regolare pagamento delle rate dovute in relazione ai debiti del periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, consente di superare il divieto di compensazione.
In tal caso:
“L’importo oggetto di definizione non contribuisce al raggiungimento della soglia qualora siano state versate tutte le rate nei termini previsti dal piano di rateazione”
Nell’ipotesi di decadenza dalla rottamazione quater per omesso, insufficiente o tardivo versamento delle rate, l’importo di tutto il carico residuo (e quindi al netto delle somme già versate) rileva ai fini della verifica della soglia dei 100.000 euro.
Anche in questo caso dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate arriva un utile esempio per capire al meglio l’impatto della decadenza dalla rottamazione quater sul fronte dell’inibizione delle compensazioni.
Un’impresa individuale ha in carico:
- un ruolo conseguente a un controllo automatizzato ex articolo 36-bis del DPR n. 600 del 1973, il cui importo, pari a 15.000 euro, non è stato pagato entro le scadenze previste;
- dei ruoli per imposte erariali di importo complessivo pari a 120.000 euro, affidati nel periodo 1° gennaio 2000 - 30 giugno 2022, oggetto di definizione agevolata per 90.000 euro, con pagamento in 18 rate.
In caso di regolare versamento delle somme pregresse, entro il 31 luglio prossimo dovrà essere versata la quinta rata di importo pari a 4.500 euro. Il versamento non eseguito entro il termine ultimo del 5 agosto (considerando la tolleranza extra di 5 giorni), comporterà il venir meno dei benefici della rottamazione quater e l’AdER provvederà al recupero dell’intero ammontare del carico affidatogli, pari a 120.000 euro, al netto delle prime quattro rate versate ai fini della definizione.
L’importo residuo del carico affidato all’agente della riscossione, pari a 93.000 euro, contribuirà al raggiungimento della soglia di 100.000 euro. Considerando anche il debito ulteriore di 15.000 euro ancora in carico, la compensazione dei crediti in F24 verrà inibita avendo superato il limite di cui sopra.
La riduzione dei debiti dovuti ripristina il diritto alla compensazione in F24
Interessante soffermarsi anche sulla possibilità di ripristino del diritto alla compensazione dei crediti maturati.
Il divieto alla compensazione viene meno a partire dalla data in cui l’importo complessivo dei carichi affidati all’agente della riscossione e relativi accessori è ridotto a un ammontare inferiore o pari a 100.000 euro, per effetto:
- della sospensione giudiziale o amministrativa dei carichi affidati;
- della concessione, da parte dell’agente della riscossione, di un piano di rateazione finalizzato all’estinzione dei debiti, per il quale non sia intervenuta la decadenza dal beneficio della rateazione;
- del pagamento delle somme dovute.
Per effetto di quanto previsto dal comma 49-quinquies, articolo 37 del DL n. 223/2006, così come modificato dall’articolo 4, comma 2, del DL n. 39 del 2024, è ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme affidate per imposte erariali e relativi accessori mediante l’utilizzo in compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte.
La rimozione o la riduzione fino a 100.000 euro di importo dei carichi affidati all’AdER potrà essere effettuata anche utilizzando in compensazione i crediti relativi alle stesse imposte erariali, fatta eccezione degli atti di recupero di crediti non spettanti o inesistenti utilizzati in tutto o in parte in compensazione, per i quali è esclusa la possibilità di compensazione.
Riprendendo l’esempio riportato sul fronte della decadenza dalla rottamazione quater, il contribuente potrà rimuovere il blocco delle compensazioni dei crediti agevolativi maturati mediante il pagamento del ruolo in misura tale da ridurre la somma complessiva dei carichi affidati all’agente della riscossione a un importo pari o inferiore alla soglia di 100.000 euro.
“Considerato che l’importo complessivo dei debiti iscritti a ruolo del contribuente è pari a 108.000 euro, il pagamento integrale della somma di 15.000 euro del ruolo, ovvero la compensazione di tale somma con crediti erariali ai sensi dell’articolo 31, comma 1, quarto periodo, del d.l. n. 78 del 2010, facendo ridurre l’importo complessivo dei carichi a 93.000 euro, determina la rimozione del divieto e, conseguentemente, il ripristino del diritto di Tizio a utilizzare l’importo dei crediti agevolativi maturati in compensazione con i debiti non iscritti a ruolo.”
Questo quanto riportato dall’Agenzia delle Entrate: una via per superare il blocco delle compensazioni in F24 versando, anche parzialmente, il debito maturato.
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Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Rottamazione e rateizzazione delle cartelle, l’impatto sui nuovi limiti per le compensazioni F24