Compensazioni con modello F24: la circolare delle Entrate sulle novità dal 1° luglio 2024

Rosy D’Elia - Imposte

Dal 1° luglio 2024 entrano in vigore due importanti novità sulle compensazioni tramite modello F24: obbligo generalizzato di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate e blocco orizzontale in caso di debiti superiori a 100.000 euro. Le istruzioni nella circolare del 28 giugno

Compensazioni con modello F24: la circolare delle Entrate sulle novità dal 1° luglio 2024

La circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 16 del 28 giugno 2024 fa luce sulle ultime novità introdotte dalla Legge di Bilancio e dal Decreto Agevolazioni sulle compensazioni tramite modello F24.

Dal 1° luglio entra in vigore l’obbligo generalizzato di utilizzare i servizi telematici delle Entrate, anche in caso di crediti maturati nei confronti dell’INPS e dell’INAIL, e diventa operativo il blocco che vieta la possibilità di compensare gli importi in maniera orizzontale, tra tributi diversi, nel caso in cui si abbiano debiti superiori a 100.000 euro.

Compensazioni con modello F24: obbligo generalizzato di utilizzare i servizi telematici

La necessità di procedere telematicamente si applica a tutti i versamenti effettuati a partire dal 1° luglio 2024, a prescindere dal fatto che i debiti o i crediti indicati nel modello F24 riguardino tributi che derivano da presupposti, dichiarazioni o istanze che riguardano periodi antecedenti.

Il nuovo obbligo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2024, riguarda anche la compensazione solo parziale dei crediti con i debiti, con modello F24 non a “saldo zero”, e quella verticale, ovvero che riguarda lo stesso tributo.

“In caso di delega con compensazione e saldo maggiore di zero, pertanto, laddove la stessa venga eseguita in data uguale o successiva al 1° luglio 2024, potranno essere utilizzati solo i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate”, chiarisce la circolare numero 16.

A prescindere dal fatto che l’eventuale prenotazione sia stata effettuata entro il 30 giugno 2024 tramite i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati e che l’eventuale invio all’intermediario sia avvenuto in una data precedente al 1° luglio.

Compensazioni con modello F24: blocco in caso di debiti oltre i 100.000 euro

Sempre a partire dalla stessa data entra in vigore anche il blocco delle compensazioni orizzontali in caso di debiti superiori a 100.000 euro.

La novità è regolata dal comma 49-quinquies all’articolo 37 del DL n. 223 del 2006, che è stato formulato prima dalla Legge di Bilancio 2024 e poi dal Decreto Agevolazioni.

Il testo chiarisce nel dettaglio le regole da seguire per verificare il superamento del limite.

Prima di tutto nel calcolo devono essere considerate le seguenti somme:

“Rilevano gli importi relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione concernenti le imposte erariali e i relativi accessori, quelli affidati all’agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi comprese le somme oggetto degli atti di recupero.”

La verifica della soglia, però, non viene fatta in maniera indiscriminata. Gli importi si considerano solo se si verificano le seguenti condizioni:

  • è scaduto il termine di pagamento del debito;
  • non sono in essere provvedimenti di sospensione di qualsiasi genere;
  • non sono in corso piani di rateazione.

Nel momento in cui si supera il limite dei 100.000 euro, considerando le regole illustrate nel dettaglio nel documento di prassi, non è più possibile procedere con la compensazione orizzontale, quindi tra tributi diversi.

Fa eccezione, però, la compensazione dei crediti maturati nei confronti di INPS e INAIL.

Facendo il punto sulle regole, poi, l’Agenzia delle Entrate illustra anche l’integrazione delle novità con le disposizioni già in vigore in caso di carichi affidati all’Agente della riscossione superiore a 1.500 euro.

Entro i 100.000 euro trova applicazione l’articolo 31, comma 1, del DL n. 78 del 2010, che vieta la compensazione solo dei crediti erariali.

Quando si supera la soglia si applica solo il più ampio divieto regolato dall’articolo 37 del DL n. 223 del 2006 che agisce sui crediti di qualsiasi natura.

Dettagli ed esempi pratici sono contenuti nel testo integrale della circolare numero 16 del 28 giugno 2024.

Agenzia delle Entrate - Circolare numero 16 del 2024
Nuove regole sulla compensazione dal 1° luglio 2024

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