La Legge di Bilancio 2024 è intervenuta introducendo una stretta alla compensazione dei crediti contributivi INPS ed INAIL, ecco una prima analisi dei provvedimenti assunti
Compensazioni dei crediti contributivi, novità dalla Legge di Bilancio 2024.
Il comma 97 dell’articolo 1 della Legge n. 213/2023, composto dalle lettere a) e b), prevede una serie di modificazioni all’articolo 17 del Dlgs n. 241/1997.
Si tratta della norma che disciplina le compensazioni di crediti e debiti tributari e contributivi e, per effetto dei nuovi commi 1-bis e 1-ter, sarà più complessa la procedura per l’utilizzo dei crediti INPS e INAIL.
Un’analisi delle novità previste.
Le novità 2024 in tema di compensazione dei crediti INPS e INAIL
Il nuovo comma 1-bis dell’articolo 17 del Dlgs n. 241/1997 stabilisce che la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS, potrà essere effettuata:
- dai datori di lavoro non agricoli a partire dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
- dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
- dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS a decorrere dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.
Resta comunque impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato.
Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.
Il successivo comma 1-ter dispone che la compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell’INAIL potrà essere effettuata nel solo caso che il credito sia certo, liquido ed esigibile e registrato negli archivi dell’Istituto.
Compensazioni F24, la volontà del Governo in merito ai limiti previsti dal 2024
Dalla lettura della relazione illustrativa, emerge la volontà del Governo di introdurre controlli preventivi automatizzati sui crediti utilizzati in compensazione già nella fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dal contribuente o sempre per esso da parte del proprio intermediario fiscale abilitato, così da poter bloccare sul nascere il possibile utilizzo di crediti inesistenti anche di natura contributiva.
La lettera b) del comma 97 della Legge di Bilancio 2024 modifica i riferimenti al comma 15-bis contenuti nel comma 2-quater del citato articolo 17 Dlgs n. 241/1997, aggiungendo anche i riferimenti al comma 15-bis.1.
In tal modo, la facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti è esclusa non soltanto per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ma anche per i contribuenti per i quali è prevista la cessazione d’ufficio della partita IVA correlata a profili di rischio relativi al sistematico inadempimento alle obbligazioni tributarie.
Il comma 2 quater dell’articolo 17 del Dlgs n. 241/1997, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 8, comma 1 della legge n. 212 del 2000, che consente l’estinzione per compensazione dell’obbligazione tributaria, preclude tale possibilità ai contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi dell’articolo 35, comma 15-bis, del DPR n. 633 del 1972, a partire dalla data di notifica del provvedimento.
Con la relazione illustrativa, il Governo fornisce alcuni chiarimenti anche su questo punto.
L’articolo 2 del DL n. 124/2019, aveva introdotto un divieto di compensazione dei crediti nel modello F24 per tutti i contribuenti nei cui confronti fosse stato emesso il provvedimento di cessazione della partita IVA, come previsto dall’articolo 35, comma 15-bis, del DPR n. 633/1972.
La Legge di Bilancio 2023, n. 197/2022, aveva poi previsto, all’articolo 1, comma 148, nuovi presupposti e modalità per la cessazione d’ufficio della partita IVA, correlati a profili di rischio relativi al sistematico inadempimento alle obbligazioni tributarie, da parte di enti e società costituiti per avere ridotta operatività nel tempo, aggiungendo il comma 15.bis.1 all’articolo 35 del DPR n. 633/1972.
La previsione della lettera b) del comma 97 della Legge di Bilancio 2024 vuole estendere anche a tali ultimi soggetti l’esclusione dalla facoltà di compensazione in F24, a partire dalla data di notifica del provvedimento di cessazione della partita IVA.
La decorrenza delle limitazioni alla compensazione dei crediti contributivi
Il successivo comma 98 della Manovra 2024 rinvia a dei provvedimenti da adottare d’intesa da parte del direttore dell’Agenzia delle Entrate, del direttore generale dell’INPS e del direttore generale dell’INAIL per la definizione della decorrenza e dell’efficacia, anche progressiva, delle disposizioni di cui alla lettera a) dei commi 94 e 97 e le relative modalità di attuazione.
Quindi un provvedimento di non immediata attuazione ma appunto in stand by fino all’emanazione dell’atto di carattere amministrativo e procedurale che dovrà dettare tempi e modi dell’avviamento della disposizione.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Compensazione dei crediti contributivi INPS e INAIL: le novità per il 2024