Spese di rappresentanza: il trattamento fiscale

Francesco Oliva - Dichiarazione dei redditi

Analisi di tutte le regole di deducibilità e detraibilità IVA delle spese di rappresentanza per professionisti, imprese e società: con l'avvicinarsi del Natale questa tipologia di costi verrà sostenuta con maggiore frequenza, ecco come fare per non incorrere in ripresa a tassazione delle spese

Spese di rappresentanza: il trattamento fiscale

Sulle spese di rappresentanza occorre prestare molta attenzione ed evitare errori che possono costare caro, soprattutto in un periodo dell’anno festivo come il Natale, ormai alle porte.

Proprio in questi periodi dell’anno le spese di rappresentanza mediamente sostenute dalle aziende crescono per via di eventi, fiere, convegni e necessità e piacere di scambiarsi gli auguri.

Diverse sono le regole particolari previste in ordine alla deducibilità del costo e alla detraibilità dell’IVA per imprese, professionisti e società.

Di seguito analizzeremo tutte le regole previste dal TUIR, limiti ed importi, ma è bene partire dalla definizione di cosa sono le spese di rappresentanza e quali quelle detraibili o deducibili dal reddito.

Rientrano nell’elenco delle diverse spese di rappresentanza sostenute da professionisti, imprese o società tutti i costi relativi ad attività svolte con l’obiettivo di accrescere il prestigio della propria attività e che hanno come fine ultimo quello di agevolarne la crescita.

Ai fini della detraibilità IVA e della deducibilità del costo in dichiarazione dei redditi è necessario che le spese di rappresentanza rispettino due requisiti: quello della congruità e quello dell’inerenza.

Partiamo quindi da qui, per arrivare all’analisi dei limiti e dell’importo massimo che è possibile portare in detrazione o deduzione anche in relazione a contribuenti titolari di partita IVA in regime dei minimi ed i forfettari.

Detraibilità e deducibilità spese di rappresentanza: cosa sono e requisiti

Per fornire una definizione di cosa e quali sono le spese di rappresentanza è necessario far riferimento a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale del 19 novembre 2008, relativo alle regole generali disposte dall’articolo 108, comma 2 del TUIR.

Spese di rappresentanza: definizione e regole
Decreto ministeriale del 19 novembre 2008 - Ministero dell’Economia e delle Finanze

Requisiti delle spese di rappresentanza
Ai fini della detraibilità IVA e della deducibilità del costo, si considerano spese di rappresentanza quelle inerenti all’attività svolta, che siano:

  • effettivamente sostenute e documentate;
  • relative ad erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi;
  • sostenute con finalità promozionali o di pubbliche relazioni;
  • il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.

È altresì necessario che le spese di rappresentanza siano sostenute in riferimento ai clienti dell’impresa, includendo in tale definizione sia coloro che concorrono direttamente alla produzione di reddito dell’impresa, clienti effettivi, che quelli potenziali, cioè interessati all’impresa dal punto di vista commerciale come specificato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 34/E/2009.

Deducibilità delle spese di rappresentanza
Circolare Agenzia delle Entrate numero 34/E

Esempi di spese di rappresentanza

Per fare alcuni esempi, rientrano tra le spese di rappresentanza quelle sostenute per organizzare congressi, eventi e manifestazioni. Un esempio tipico di spese di rappresentanza sono inoltre gli omaggi ai clienti in occasione di festività, così come le cene o anche viaggi promozionali o le feste di inaugurazione.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10111/2017 ha ribadito qual è la differenza tra spese di propaganda e di rappresentanza. Come abbiamo già detto queste ultime possono essere convegni, fiere o viaggi, devono rispettare i due requisiti di inerenza e congruità ma soprattutto non hanno come scopo principale un incremento in vendite o ricavi.

La Cassazione ha dunque fatto l’importante distinzione tra spese di pubblicità e propaganda finalizzati alla promozione di beni o servizi prodotti dall’azienda al fine di incrementare le vendite, e spese di rappresentanza propriamente intese, sulla base di quanto previsto dal Tuir.

Soltanto le spese finalizzate ad accrescere il prestigio dell’azienda, possono essere portate in detraibilità Iva e con la presentazione del modello Unico è riconosciuta la possibilità di beneficiare della deducibilità delle spese di rappresentanza sostenute nel 2024.

Spese di rappresentanza e detraibilità IVA

Le regole sulla detraibilità Iva per le spese di rappresentanza non cambiano rispetto a quanto previsto negli scorsi anni. Riferimento normativo è, in questo caso, il dpr 633/72, ovvero il Decreto Iva.

Per le spese di rappresentanza è ammessa anche nel 2024 la detraibilità Iva totale delle “spese di vitto e alloggio per ospitare clienti per mostre, fiere ed eventi simili e/o per le trasferte dei propri dipendenti e/o collaboratori”, qualora non siano considerate come spese per alberghi e ristoranti “pure”.

Al contrario, “non è ammessa la detrazione dell’IVA relativa alle spese di rappresentanza, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro 50”. In pratica, è ammessa la detraibilità Iva al 100% soltanto per spese di rappresentanza di importo non superiore a 50 euro; negli altri casi vige il regime fiscale di indetraibilità totale.

Si tratta di una delle novità introdotte negli ultimi anni e, nello specifico, dal Decreto Legislativo sulle semplificazioni fiscali del 2014. Esemplificando, quindi:

Spese di rappresentanzaDetraibilità IVA
beni di costo unitario maggiore di 50 euro IVA indetraibile
beni di costo unitario inferiore a 50 euro IVA detraibile al 100%

Spese di rappresentanza e deducibilità del costo

Per l’analisi delle regole sulla deducibilità delle spese di rappresentanza è necessario partire dalle novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 147/2015 in merito all’importo massimo che è possibile indicare in dichiarazione dei redditi.

Intervenendo su quanto previsto dal comma 2 dell’art. 108 del Tuir, sono previsti i seguenti limiti di detraibilità per imprese e società:

  • 1,5% dei ricavi e altri proventi della gestione caratteristica fino a euro 10 milioni;
  • 0,6% dei ricavi e altri proventi della gestione caratteristica per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;
  • 0,4% dei ricavi e altri proventi della gestione caratteristica per la parte eccedente euro 50 milioni.
Importo ricavi e altri proventi della gestione caratteristicaLimite di deducibilità 2024
Fino a 10 milioni di euro 1,5% dei ricavi
Oltre 10 milioni e fino a 50 milioni 0,6% dei ricavi
Oltre 50 milioni 0,4% dei ricavi

Le spese di rappresentanza sostenute dai professionisti sono deducibili nei limiti dell’1 per cento dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.

Spese di rappresentanza: deducibilità e detraibilità IVA per contribuenti titolari di partita IVA in regime dei minimi e forfettari

I titolari di partita IVA in regime dei minimi e forfettari possono dedurre o detrarre le spese di rappresentanza?

Per i contribuenti in regime forfettario, considerando la particolare natura del regime fiscale agevolato, non è ammessa la deducibilità delle spese di pubblicità sostenute e neppure la detraibilità Iva.

Per i titolari di partita IVA nel regime dei minimi (i “superstiti” di un regime non più fruibile per le nuove partite IVA), invece, è ammessa la deducibilità al 50%, ma non la detraibilità dell’IVA (che per questa categoria di contribuenti rappresenta quindi un costo).

Trattamento contabile degli omaggi

Uno dei dubbi più frequenti è relativo al trattamento contabile dell’atto di cessione di beni in omaggio che, come abbiamo visto, rientrano tra le spese di rappresentanza.

Innanzitutto va fatta una distinzione a seconda che il bene omaggio sia o meno un prodotto dell’attività di impresa.

Se il bene non rientra nell’attività tipica di impresa, la cessione a titolo gratuito sotto forma di omaggio è da considerarsi un’operazione fuori campo Iva ai sensi dell’art. 2 del Dpr 633/72.

Se il bene ceduto rientra nell’attività di impresa, invece, la cessione seppure a titolo gratuito, sarà da considerarsi imponibile ai fini Iva.

Dal punto di vista contabile se si acquista un bene per regalarlo, all’atto dell’acquisto, unitamente all’uscita finanziaria di cassa o banca, si rileverà la voce di conto economico accesa agli omaggi:

1)Omaggio
Iva a credito a
Debiti Vs Fornitori

2) Debiti vs fornitori a Cassa

Se l’azienda cede gratuitamente ad un terzo beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa dovrà emettere fattura o autofattura al momento della cessione:

Cliente x a
Iva a debito
Ricavi per omaggi

per poi stornare il ricavo e il credito verso il cliente dal momento l’omaggio è una cessione gratuita:

Cliente x a
Ricavi per omaggi
Iva indetraibile

L’azienda cedente, non potrà applicare la rivalsa dell’Iva e dovrà rilevarla come un costo indetraibile da inserire nella voce B.14 del Conto Economico tra gli Oneri diversi di gestione.

Se gli omaggi sono destinati ai dipendenti, anche in questo caso occorre distinguere:

  • omaggi che non rientrano nell’attività di impresa: verranno classificati tra il costo del personale deducibile ai fini Ires e Irpef ma non ai fini dell’Irap; ai fini Iva l’imposta sull’acquisto del bene è indetraibile;
  • omaggi che rientrano nell’attività di impresa: rientrano tra il costo del personale deducibile ai fini Ires e Irpef ma non ai fini dell’Irap; Iva all’acquisto è detraibile.

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