La prossima scadenza nel calendario dei pagamenti della rottamazione quater è fissata al 28 febbraio. Ma cosa succede se non si paga la rata dovuta nei termini?
La rottamazione quater ha un calendario di date di scadenza ben definito. La prossima è prevista per il 28 febbraio: con il termine di tolleranza è possibile pagare fino al 5 marzo. Ma cosa succede se non si pagano gli importi dovuti?
La conseguenza immediata comporta la perdita dei benefici legati alla definizione agevolate delle cartelle messa in campo con la tregua fiscale della Legge di Bilancio 2023.
C’è, però, un aspetto importante da considerare: resta percorribile la strada della rateizzazione che dal 1° gennaio 2025 ha assunto una nuova veste.
Diversamente da quanto previsto per la precedente rottamazione, si può, in ogni caso suddividere il pagamento del debito residuo in un piano rateale che arriva fino a 120 tranche di versamenti, 10 anni.
Rottamazione quater: le conseguenze per chi non paga le rate dovute
Chi non rispetta le date del calendario della rottamazione quater, anche non effettuando in tempo un solo pagamento, viene escluso dai benefici della definizione agevolata delle cartelle prevista dalla Legge di Bilancio 2023.
A differenza della precedente rottamazione, però, la decadenza non preclude la possibilità di richiedere l’accesso a un pagamento rateale per i debiti oggetto della rottamazione quater, ovviamente a patto che non si verifichino altre cause di esclusione.
A chiarirlo è la guida congiunta sulle modalità di pagamento delle cartelle elaborata dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Entrate Riscossione e aggiornata a inizio gennaio con le ultime novità.
Rottamazione quater: chi decade può accedere alla rateizzazione delle cartelle
Sui piani di dilazione del debito, sono state approvate importanti novità con i lavori di attuazione della riforma fiscale che sono diventate concrete dal 2025: il decreto che rivede in più punti i meccanismi della riscossione ha innovato anche le regole da seguire per rateizzare le cartelle, prevedendo gradualmente tempi più lunghi per i pagamenti.
I cittadini e le cittadine che non rispettano le date di scadenza previste dal calendario della rottamazione quater potranno, quindi, accedere ai piani di pagamento tenendo conto delle modalità che si applicano alle richieste effettuate dal 1° gennaio 2025.
Anno | Piano senza documentazione fino a 120.000 euro | Piano documentato fino a 120.000 euro | Piano documentato oltre i 120.000 euro |
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2025-2026 | 84 rate mensili | Da 85 a 120 rate mensili | Fino a 120 rate |
2027-2028 | 96 rate mensili | Da 97 a 120 rate mensili | Fino a 120 rate |
Dal 2029 | 108 rate mensili | Da 109 a 120 rate mensili | Fino a 120 rate |
Resta rilevante l’importo del debito residuo e la scelta del contribuente, per le cifre sotto i 120.000 euro, di documentare la propria condizione economica per accedere a una rateizzazione più ampia.
Tipologia di contribuente che accede alla rateizzazione | Documentazione da presentare |
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Persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati | Certificazione ISEE |
Società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici, consorzi con attività esterna e enti pubblici economici tenuti alla redazione del bilancio civilistico | Prospetto per la determinazione dell’Indice di Liquidità e dell’Indice Alfa; Copia dell’ultimo bilancio approvato e depositato presso il Registro delle Imprese o, nel caso in cui l’ultimo bilancio approvato e depositato si riferisca ad un esercizio chiuso da oltre dodici mesi, ovvero il contribuente ritenga di dover fornire una rappresentazione della propria situazione economico patrimoniale più aggiornata rispetto a quella risultante dal bilancio, relazione economico-patrimoniale redatta secondo le istruzioni del MEF |
Società di persone, ditte individuali in contabilità ordinaria, associazioni, fondazioni, comitati, enti ecclesiastici, consorzi e altri soggetti, diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, non rientranti nelle categorie precedenti |
Copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto (ad eccezione delle società di persone e delle ditte individuali in contabilità ordinaria); Prospetto con il valore dell’Indice di Liquidità e dell’Indice Alfa relativo ad un periodo di riferimento chiuso da non oltre sei mesi dalla data di presentazione della richiesta di rateazione, redatto su base annuale o infrannuale, in linea con le istruzioni MEF |
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Rottamazione cartelle: che cosa succede se non si paga la rata dovuta?