Comunicazione lavoro occasionale 2022, l'invio previsto dall'articolo 14 del d. lgs. 81/2088 non riguarda i lavoratori delle piattaforme digitali: il chiarimento viene inserito nel testo della norma di riferimento con un emendamento al DL Energia: si attende il via libera definitivo sulla conversione in legge entro il 20 maggio.
Comunicazione lavoro occasionale 2022: l’invio dei dati nelle modalità previste dall’articolo 14 del Decreto legislativo numero 81/2008 non riguarda i lavoratori delle piattaforme digitali a cui è dedicato un altro e specifico adempimento.
Questa precisazione sulla platea di soggetti interessati dal nuovo obbligo previsto dall’ultimo Decreto Fiscale viene inserita direttamente nella norma di riferimento.
Il chiarimento è stato inserito, tramite un emendamento approvato in Commissione Finanze e Industria del Senato, nel testo del DL Energia, che si avvia ad essere convertito in legge entro la scadenza del 20 maggio 2022.
Comunicazione lavoro occasionale 2022: chiarimenti sulle modalità da seguire per le diverse categorie di lavoratori
Più che di una novità si tratta di una precisazione, necessaria per evitare difficoltà interpretative alla luce delle ultime disposizioni approvate che riguardano gli obblighi di comunicazione in caso di avvio di nuovi rapporti di lavoro autonomo occasionale.
In particolare, bisogna distinguere:
- la comunicazione di lavoro occasionale introdotta dal Decreto Fiscale 2022 che è intervenuto sull’articolo 14 del D. Lgs, n. 81/2008;
- l’obbligo delle comunicazioni telematiche del lavoro mediante piattaforme digitali introdotto con la Legge n. 233/2021, che ha integrato l’art. 9 bis del Decreto Legge 1° ottobre 1996, n. 510.
Dall’esigenza di fare chiarezza sulla platea di lavoratori interessati dai due diversi adempimenti, nasce l’ulteriore modifica sul testo del Decreto legislativo n. 81/2008 prevista dal Decreto Energia.
Si specifica, infatti, che dalla comunicazione lavoro autonomo sono escluse le attività autonome occasionali intermediate dalle piattaforme digitali di cui alla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
Diverse modalità di invio della comunicazione lavoro occasionale 2022 in caso di utilizzo di piattaforme digitali
Come sottolinea anche la relazione illustrativa sugli emendamenti al DL n. 21/2022 approvati il 9 maggio al Senato, le modalità con cui è necessario rispettare l’obbligo della comunicazione cambiano in base alla tipologia di lavoratori interessati.
La comunicazione sul lavoro autonomo occasionale 2022 prevista dall’ultimo Decreto Fiscale deve essere effettuata prima dell’avvio dell’attività dai committenti che operano in qualità di imprenditori.
Questi ultimi devono inviare all’Ispettorato territoriale del lavoro in modalità telematica, tramite l’apposito strumento online o via mail, prima della data di inizio le seguente informazioni:
- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell’attività;
- data di inizio della prestazione e presumibile arco temporale entro il quale terminerà l’opera o il servizio: 7, 15 o 30 giorni.
Mentre la comunicazione dovuta dai committenti in caso di lavoro intermediato da piattaforme digitali deve essere effettuata tramite l’applicativo disponibile sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dopo l’instaurazione del rapporto di lavoro.
Gli interessati devono fornire tutti i dati richiesti tramite il modello UNI-piattaforme: in questo caso l’invio deve essere effettuato entro il ventesimo giorno del mese successivo all’avvio delle attività.
Con la precisazione contenute nel DL Energia, dunque, si coordinano le due novità normative recentemente approvate e si fornisce un quadro più chiaro sulle modalità da seguire per rispettare l’obbligo di comunicazione sui lavoratori autonomi occasionali, anche in base alla categoria di appartenenza.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Comunicazione lavoro occasionale 2022, diverse le modalità per i lavoratori delle piattaforme digitali