Sono diverse le prestazioni e i servizi INPS in favore delle donne vittime di violenza. Dall'assegno di inclusione al reddito di libertà fino all'astensione dal lavoro
Le donne vittime di violenza possono beneficiare di una serie di servizi e prestazioni da parte dell’INPS.
Dal nuovo assegno di inclusione al reddito di libertà, che garantiscono un supporto economico, alla possibilità di ottenere l’ISEE che non comprenda il reddito dell’altro genitore.
Prevista anche la possibilità di ottenere un congedo dal lavoro fino a 90 giorni, con un’indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione.
Donne vittime di violenza: dall’ADI al reddito di libertà, servizi e prestazioni INPS
L’INPS ha annunciato la pubblicazione della nuova guida per le donne vittime di violenza, disponibile nel portale guide interattive dell’INPS, lo sportello virtuale dedicato ai cittadini e alle cittadine per conoscere e richiedere in ogni momento le prestazioni erogate dall’Istituto.
La guida offre informazioni sui servizi e sulle prestazioni INPS in favore delle donne vittime di stalking, violenza o abusi che abbiano o meno denunciato questi atti al numero verde 1522, così da essere poste sotto la tutela dei Centri antiviolenza.
Ricordiamo che il numero verde 1522 è disponibile gratuitamente sia da rete fissa che mobile e offre supporto in italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo.
I servizi e le prestazioni INPS per le donne vittime di violenza sono diverse, tra cui:
- Assegno di Inclusione (ADI);
- Reddito di Libertà;
- Astensione dal lavoro e congedo indennizzato;
- ISEE per donne protette.
Ricordiamo, inoltre, che la Legge di Bilancio 2024 ha previsto un incentivo all’assunzione per le donne vittime di violenza. Si tratta di un esonero contributivo fino a 8.000 euro annui riconosciuto ai datori di lavoro che nel triennio 2024/2026 assumono donne beneficiarie del reddito di libertà.
Assegno di Inclusione per donne vittime di violenza
L’assegno di inclusione è un sostegno economico e di inclusione sociale per i nuclei familiari in condizione di svantaggio.
Nell’elenco dei beneficiari sono appunto comprese anche le donne vittime di violenza di genere.
Per potervi accedere, come per gli altri richiedenti, è comunque necessario comprovare la situazione economica e partecipare a un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa.
Tra i requisiti previsti dalla normativa (all’articolo 2, comma 2 del DL n. 48/2023 e all’articolo 3 del DM del 13 dicembre 2023) anche il possesso di un valore ISEE valido non superiore a 9.360 euro.
Si possono ricevere fino a 6.000 euro annui, quindi 500 euro al mese, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. A tale somma è possibile aggiungere anche l’eventuale contributo per l’affitto, massimo 280 euro mensili.
Il reddito di libertà
Alle donne vittime di violenza spetta anche il reddito di libertà, l’indennità erogata dall’INPS a sostegno della loro autonomia, abitativa e personale.
Consiste in un contributo economico, esente da IRPEF, che può arrivare fino a 400 euro mensili per 12 mensilità.
Le donne sole o con figli minori, inserite in un percorso di tutela e seguite dai Centri Antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali possono fare domanda al comune di residenza, direttamente o tramite un rappresentante legale.
Ai fini della richiesta sarà necessaria l’attestazione della condizione di bisogno ordinario o straordinario e urgente, rilasciata dal servizio sociale di riferimento territoriale e la dichiarazione che attesta il percorso di emancipazione e autonomia intrapreso, rilasciata dal Centro Antiviolenza.
Astensione dal lavoro e congedo indennizzato
Un’altra delle misure previste dall’INPS per le donne vittime di violenza consiste nella tutela riconosciuta alle lavoratrici inserite nei percorsi di protezione.
Queste, infatti, possono avvalersi di un periodo di astensione dal lavoro per massimo di 90 giorni nell’arco temporale di tre anni dalla data di inizio del percorso di protezione.
Nello specifico, possono beneficiarne le lavoratrici:
- dipendenti del settore pubblico e privato;
- con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- apprendiste, operaie, impiegate e dirigenti con un rapporto di lavoro in corso all’inizio del congedo;
- agricole;
- domestiche;
- autonome.
Per le giornate di congedo, inoltre, alle lavoratrici spetta un’indennità giornaliera, pari al 100 per cento dell’ultima retribuzione.
Per le iscritte alla Gestione Separata, invece, è riconosciuto solo il diritto alla sospensione del rapporto di collaborazione.
La domanda per il congedo indennizzato si può presentare direttamente online utilizzando l’apposito servizio sul sito INPS “Congedo indennizzato per le vittime di violenza di genere”.
ISEE per donne inserite nei programmi di protezione
Infine, per garantire il diritto di accesso alle prestazioni INPS a sostegno della genitorialità e del reddito basate sulla certificazione ISEE, l’INPS consente alle donne vittime di violenza, inserite nei programmi di protezione dei Centri antiviolenza, di richiedere l’ISEE che non comprenda il reddito dell’altro genitore.
Questo nei casi in cui l’altro genitore sia escluso dalla potestà genitoriale sui figli o sia soggetto a provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare, oppure se sia stata accertata dalle Amministrazioni competenti l’estraneità del genitore in termini di rapporti affettivi ed economici.
Come per le attestazioni ordinarie, l’ISEE può essere richiesto attraverso il Portale Unico ISEE. In questo modo si potrà avere accesso a prestazioni come l’assegno unico e universale, il cui importo è determinato proprio sulla base del valore ISEE.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Donne vittime di violenza: dall’ADI al reddito di libertà, servizi e prestazioni INPS