Assegni familiari, gli stranieri extra UE titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo hanno diritto agli ANF anche per i familiari residenti all'estero: l'INPS con la circolare n. 95 del 2 agosto 2022 rende operative le novità previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 67/2022. Saranno riesaminate le domande già trasmesse, e sarà possibile procedere con i nuovi invii.
Assegni familiari, ANF agli stranieri extra UE titolari di permesso di soggiorno unico, di lavoro e di lungo periodo anche per i familiari residenti all’estero.
Parte la fase operativa per l’estensione degli assegni al nucleo familiare e dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 67/2022 è l’INPS a fornire le istruzioni.
Come indicato nella circolare n. 95 del 2 agosto 2022 prende il via la fase di riesame delle domande già inviate così come sarà possibile procedere con l’invio delle nuove istanze, nel limite della prescrizione quinquennale.
Le novità si incrociano tuttavia con la nuova disciplina dell’assegno unico e, su questo aspetto, l’INPS specifica che per i periodi dal 1° marzo sarà possibile fare domanda solo per i nuclei familiari senza figli. Gli assegni familiari spetteranno invece anche per questi per i periodi precedenti.
Assegni familiari, novità INPS per gli ANF agli stranieri extra UE
Con la sentenza n. 67 depositata l’11 marzo 2022 la Corte Costituzionale ha stabilito che, sulla base di quanto previsto dalla normativa comunitaria, gli ANF spettano agli stranieri extra UE con permesso di soggiorno di lungo periodo o di lavoro anche se alcuni componenti della famiglia risiedono all’estero.
È stato di fatto esteso il diritto agli assegni familiari ANF erogati dall’INPS ai lavoratori del settore privato e ai titolari di prestazioni previdenziali da lavoro dipendente, e con la circolare n. 95 del 2 agosto vengono quindi fornite le istruzioni operative per il riconoscimento degli importi.
Il documento si sofferma in primo luogo sui requisiti richiesti per il riconoscimento e la determinazione dell’importo degli assegni al nucleo familiare, erogati tenuto conto di tipologia di nucleo, numero di componenti e reddito complessivo.
Anche per quel che riguarda gli stranieri titolari di permesso di soggiorno unico o di lungo periodo, la prestazione riguarderà quindi i coniugi e i figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni (senza limiti di età qualora se inabili assolutamente e permanentemente a proficuo lavoro). È invece escluso il coniuge legalmente ed effettivamente separato.
Rientrano nel nucleo familiare, alle stesse condizioni dei figli, anche fratelli, sorelle e nipoti di età inferiore ai 18 anni, ovvero senza limiti di età se inabili assolutamente e permanentemente a proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
ANF per i familiari residenti all’estero di stranieri extra UE: dall’INPS i documenti necessari
Di particolare rilevanza sono inoltre i chiarimenti INPS contenuti nella circolare n. 95/2022 sui documenti necessari per l’accesso agli ANF.
Nella maggior parte dei casi ai fini della verifica del diritto alla prestazione e del calcolo dell’importo spettante basta presentare un’autocertificazione, che può essere rilasciata sia da cittadini italiani che da stranieri comunitari ed extracomunitari.
Per gli stranieri extra UE l’utilizzo dell’autodichiarazione è ammesso però:
“limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani ovvero nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.”
Fuori da queste ipotesi, sarà invece necessario documentare le informazioni richieste mediante certificati o attestazioni rilasciate dalle Autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’Autorità consolare italiana, che ne attesta la conformità all’originale.
In questi casi sarà quindi necessario richiedere i documenti che attestano la composizione del nucleo familiare allo Stato estero in cui risiedono figli e altri familiari per i quali spetta l’assegno INPS, e sarà altresì necessario presentare una traduzione in italiano autenticata.
I documenti da presentare all’INPS per ottenere gli assegni familiari per i residenti all’estero sono i seguenti:
- lo stato civile del richiedente;
- lo stato di famiglia con l’indicazione dei rapporti di parentela dei componenti il nucleo familiare dichiarato ai fini dell’ANF;
- il legame di parentela (paternità/maternità dei minori, o maggiorenni inabili, componenti il nucleo per i quali si richiede l’ANF);
- i redditi dei familiari prodotti all’estero, espressi in euro, che se fossero prodotti in Italia sarebbero assoggettati al regime italiano dell’imposta sui redditi (Allegato n. 1), per il periodo di riferimento della domanda di ANF;
- eventuale situazione di inabilità di uno o più componenti del nucleo.
Ulteriore documentazione è inoltre richiesta in casi specifici, quali l’inclusione di familiari nel nucleo del richiedente, l’applicazione dell’aumento dei livelli reddituali e il riconoscimento del diritto nei casi di abbandono del nucleo di uno dei coniugi. Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla circolare INPS.
Assegni familiari e assegno unico, staffetta di regole anche per i familiari residenti all’estero
La circolare INPS si sofferma infine sulle conseguenze dell’entrata in vigore dell’assegno unico per i figli a carico, che incide anche sugli ANF spettanti per i familiari residenti all’estero.
Dal 1° marzo 2022 cessa il diritto agli ANF per i nuclei familiari con figli e orfanili.
La prestazione continua ad essere riconosciuta per i nuclei composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età se impossibilitati a lavorare per situazioni di disabilità.
Le domande per gli assegni familiari presentate da stranieri extra UE per familiari residenti all’estero relative a periodi dal 1° marzo 2022 potranno essere presentate solo per i nuclei familiari senza figli.
Resta garantito il diritto agli ANF anche per i figli, e nei limiti della prescrizione quinquennale, per i periodi fino al 28 febbraio 2022.
Riesame al via per le domande INPS di ANF
Le indicazioni operative fornite con la circolare n. 95 del 2 agosto fanno da base all’avvio della fase di riesame delle domande di ANF precedentemente rigettate e di quelle non ancora definite, presentate da cittadini di Paesi non comunitari titolari di permesso unico e lavoro o di lungo periodo per i familiari residenti all’estero.
Potranno essere accolte in autotutela le domande di riesame delle istanze precedentemente respinte, previa verifica dei requisiti e integrazione delle informazioni richieste.
Per quel che riguarda invece i giudizi in corso, l’INPS porrà in essere le attività necessarie per la dichiarazione della cessata materia del contendere alla luce delle nuove indicazioni scaturite dalla sentenza della Corte Costituzionale.
- Circolare INPS numero 95 del 2 agosto 2022
- Assegno per il nucleo familiare. Nuove disposizioni per il riconoscimento del diritto alla prestazione familiare ai lavoratori cittadini di Paese extracomunitario, titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per i familiari residenti in Paese terzo. Applicazione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 67 dell’11 marzo 2022
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