Gli ANF, Assegni al Nucleo Familiare, spettano agli stranieri extra UE titolari di permesso di lungo periodo o di lavoro anche qualora i familiari risiedano all'estero. A stabilirlo è la Corte Costituzionale, con la sentenza depositata l'11 marzo 2022.
ANF agli stranieri extra UE con permesso di soggiorno di lungo periodo o di lavoro anche se alcuni componenti della famiglia risiedono all’estero.
A stabilirlo è la Corte Costituzionale, con la sentenza depositata l’11 marzo 2022 che conferma l’orientamento espresso dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea in merito alla parità di diritti tra cittadini italiani e stranieri lungo soggiornanti.
Tra cittadini italiani e stranieri titolari di permesso di soggiorno di lunga durata o di lavoro deve essere garantita parità di trattamento, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria.
Il diritto UE prevale a quello nazionale, con la conseguenza che agli stranieri extra UE dovrà essere garantito il diritto agli ANF, gli assegni al nucleo familiare, secondo le stesse condizioni previste per i cittadini italiani.
ANF agli stranieri extra UE anche se con familiari all’estero: la sentenza della Corte Costituzionale
Secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 6-bis del decreto legge n. 69 del 13 marzo 1988 non fanno parte del nucleo familiare ai fini del riconoscimento degli ANF il coniuge, i figli ed equiparati di cittadini stranieri che non hanno residenza in Italia, ad eccezione dei casi in cui siano stabilite specifiche deroghe dallo Stato d’appartenenza o da convenzioni internazionali.
Una disposizione che contrasta con quanto previsto dall’articolo 11, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 2003/109/CE, che impone che gli Stati europei garantiscano agli stranieri soggiornanti di lungo periodo il medesimo trattamento previsto per i cittadini in materia di prestazioni sociali, di assistenza e protezione sociale.
Un principio di eguaglianza che ha portato la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 67/2022 depositata l’11 marzo, a ritenere illegittima la differenza di requisiti previsti, ai fini del riconoscimento degli ANF, tra cittadini italiani e stranieri extra UE titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo o di lavoro.
Non passa quindi l’interpretazione restrittiva dell’INPS che, si legge nella sentenza, afferma che:
“fuori dell’ambito dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione, il principio di eguaglianza può avere un’operatività più sfumata, in ragione della diversità del rapporto che il cittadino e lo straniero instaurano con lo Stato.”
L’Istituto sottolinea inoltre che a suo avviso, l’integrazione di cittadini stranieri può realizzarsi solo se i familiari soggiornano anch’essi regolarmente nel territorio nazionale, e a suffragio delle regole previste in materia di ANF, richiama al principio dell’equilibrio di bilancio:
“in funzione del quale il legislatore nazionale può prevedere la graduazione degli interventi assistenziali sulla base del maggiore radicamento territoriale del nucleo familiare.”
Sono queste alcune delle motivazioni avanzate dall’INPS per supportare la propria tesi circa l’esclusione della violazione della normativa comunitaria.
Si crea però una disparità di trattamento nella definizione di nucleo familiare che, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 6 del decreto legge n. 69/1988, non prevede differenziazioni sia in merito alla nazionalità dei suoi componenti sia per quel che riguarda il luogo di residenza.
Nella sentenza depositata l’11 marzo 2022 viene quindi sancito il diritto alla parità di trattamento, e per gli stranieri provenienti da Paesi diversi dall’Unione Europea il diritto agli assegni al nucleo familiare deve essere garantito anche in caso di familiari residenti all’estero.
- Corte Costituzionale - pronuncia numero 67/2022
- Scarica il testo della sentenza depositata l’11 marzo 2022
Sugli ANF per gli stranieri extra UE prevale la normativa comunitaria
La nozione di nucleo familiare è quindi unica, e non possono essere posti vincoli discriminatori.
Secondo quanto sancito dalla Corte Costituzionale con la sentenza dell’11 marzo 2022, i cittadini non europei soggiornanti di lungo periodo e con permesso unico di lavoro, potranno quindi ottenere gli assegni al nucleo familiare anche se alcuni componenti della famiglia risiedono temporaneamente nel Paese d’origine.
Si applica quindi il diritto europeo, “l’architrave su cui poggia la comunità di corti nazionali, tenute insieme da convergenti diritti e obblighi”. Un principio già evidenziato anche ai fini del riconoscimento del bonus bebè e dell’assegno di maternità.
Gli orientamenti comunitari garantiscono quindi tutele sempre più integrate, e nel caso specifico la normativa interna dovrà allinearsi stabilendo che tra cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti e cittadini italiani non possono essere previsti trattamenti differenziati, come disposto dalle direttive comunitarie.
Per la fase operativa, si attendono ora indicazioni specifiche da parte dell’INPS, al fine di garantire l’applicazione del diritto agli ANF senza differenziazioni basate su nazionalità e residenza.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: ANF agli stranieri extra UE anche se con familiari all’estero: la sentenza della Corte Costituzionale