Bonus bebè e assegno maternità per gli stranieri: l'INPS deve concederli a prescindere dalla tipologia di permesso di soggiorno. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 2 settembre 2021 relativa alla causa n. 350-2020. Si tratta di prestazioni che rientrano nei settori della sicurezza sociale per cui bisogna garantire una parità di trattamento.
Bonus bebè e assegno di maternità in favore di stranieri, in presenza dei requisiti richiesti devono essere concessi a prescindere dalla tipologia di permesso di soggiorno.
La Corte di Giustizia Europea ha stabilito che queste prestazioni rientrano nel settore della sicurezza sociale per cui ciascun cittadino di qualsiasi Paese, anche extra UE, ha diritto ad una parità di trattamento.
L’INPS, nel valutare le condizioni di accesso a questi benefici, non può infatti tener conto di situazioni personali quali, appunto, il possesso di un permesso di soggiorno di breve o di lunga durata.
In poche parole, il bonus bebè, o assegno di natalità, e quello di maternità sono accessibili a tutti i cittadini stranieri di Paesi Terzi ammessi a soggiornare in Italia per qualsiasi ragione, qualora presentino gli stessi requisiti dei cittadini italiani o europei.
Non devono essere esclusi coloro che si trovano sul territorio nazionale per fini diversi dall’attività lavorativa (motivi di studio, ricongiungimento familiare etc.).
Bonus bebè e assegno maternità per stranieri, vale qualsiasi permesso di soggiorno
Possono richiedere il bonus bebè, il cosiddetto assegno di natalità INPS, tutti i cittadini, italiani, europei ed extra UE, in possesso di idoneo permesso di soggiorno a prescindere che si tratti di un titolo rilasciato per motivi lavorativi o meno.
La stessa regola vale per l’assegno di maternità dello Stato, destinato alle madri lavoratrici prive di copertura previdenziale che hanno bisogno di un sostegno economico per i primi mesi di vita del figlio neonato.
La Corte di Giustizia Europea, con la sentenza del 2 settembre 2021, risponde alle contestazioni di alcuni cittadini extra UE che si sono visti negare il bonus bebè perché non titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo per esigenze di lavoro.
Con la questione del bonus bebè la Corte ha trattato, nello stesso modo e con le stesse conclusioni, anche l’assegno di maternità applicando la stessa regola: tutte le prestazioni di sicurezza sociale devono essere riconosciute solo sulla base di determinati criteri oggettivi, quali principalmente le dimensioni della famiglia e il reddito disponibile.
In particolare, l’assegno di maternità è una prestazione concessa ai genitori, padre o madre, senza una copertura previdenziale e con un ISEE inferiore ad una certa soglia (per il 2021 17.416,66).
Si rammenta che viene erogato in un’unica soluzione direttamente dall’INPS per chi fa domanda entro sei mesi dalla nascita o dall’affidamento del bambino. L’importo dell’assegno viene rivalutato ogni anno in base ai prezzi al consumo, e quest’anno ammonta 348,12 euro.
Il bonus bebè, invece, è una prestazione mensile concessa per tutto il primo anno di vita del bambino in misura variabile in base al valore ISEE, dai 60 ai 180 euro al mese.
La domanda deve essere presentata, si ricorda, tramite il portale INPS entro 90 giorni dalla nascita o dall’ingresso del bambino affidato o adottato nel nucleo familiare.
Bonus bebè, assegno di maternità e non solo: prestazioni familiari per tutti gli stranieri, la nuova direzione
C’era già stato un precedente che aveva visto l’INPS rigettare delle domande per prestazioni di tipo familiare a cittadini stranieri con permesso di soggiorno di breve periodo, quelle del bonus asilo nido 2021.
A luglio di quest’anno l’INPS ha comunicato che avrebbe riesaminato tutte le domande respinte per tale motivo, tenuto conto dell’accoglimento di diversi ricorsi da parte della Corte d’Appello di Milano relativi per l’appunto al mancato accoglimento delle istanze.
Anche in tale circostanza l’esclusione dal beneficio era stata ritenuta discriminatoria dai giudici, in linea con l’orientamento dell’Unione Europea richiamato anche nella sentenza del 2 settembre per cui:
“la concessione di prestazioni di tal genere non dipende dalla valutazione individuale delle esigenze personali del richiedente, trattandosi di un criterio oggettivo e legalmente definito che determina l’insorgere del diritto a tale prestazione senza che l’autorità competente possa tenere conto di altre circostanze personali”.
È quindi altamente probabile che anche stavolta l’INPS fornisca indicazioni per l’eventuale riesame delle domande respinte per mancanza del permesso di soggiorno di lungo periodo. Si rimane quindi in attesa di futuri aggiornamenti.
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