ADI: quando scatta la sospensione del pagamento?

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Quando viene disposta la sospensione del pagamento dell'assegno di inclusione per mancata presentazione presso i servizi sociali? E quando arrivano gli arretrati delle mensilità non pagate? La risposta a queste e altre domande nella nota del Ministero del Lavoro

ADI: quando scatta la sospensione del pagamento?

Come noto la mancata presentazione presso i servizi sociali da parte dei beneficiari dell’assegno di inclusione comporta la sospensione e la decadenza dal beneficio.

Ma da quando scatta sospensione del pagamento? A fornire i chiarimenti del caso è il Ministero del Lavoro con la nota pubblicata il 16 luglio, dove riassume le principali indicazioni utili nella gestione delle attività indirizzate ai beneficiari dell’ADI.

La sospensione viene disposta dal mese successivo al mese in cui scade il termine per la presentazione. Chiarimenti anche su come ottenere gli arretrati delle mensilità non pagate.

ADI: quando scatta la sospensione del pagamento?

Il Ministero del Lavoro con la nota n. 12607, pubblicata il 16 luglio 2024, fornisce alcuni chiarimenti e riassume le principali indicazioni utili nella gestione delle attività rivolte ai beneficiari dell’assegno di inclusione.

L’obiettivo è quello di assicurare un’informazione precisa e capillare su alcune nuove disposizioni e funzionalità messe a disposizione dei percettori della misura. La nota, in particolare, approfondisce le seguenti tematiche:

  • decadenza o sospensione del pagamento beneficio;
  • esclusione dagli obblighi di monitoraggio;
  • mantenimento del possesso dei requisiti;
  • cambi di residenza;
  • istanze di riesame.

Uno di questi approfondimenti riguarda, dunque, il provvedimento di decadenza o sospensione del pagamento beneficio che, come noto, scatta in caso di mancata presentazione alle convocazioni dei servizi sociali, senza giustificato motivo.

Si ricorda che i beneficiari dell’ADI, anche in assenza di convocazione, sono tenuti comunque a presentarsi spontaneamente ai servizi nei tempi stabiliti dalla norma: 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD, il patto di attivazione digitale.

Quando scatta la sospensione del pagamento dell’assegno? Questa avviene dal mese successivo al mese in cui scade il termine per la presentazione ai servizi sociali.

Il Ministero sottolinea che le registrazioni che provano l’avvenuto incontro che saranno comunicate all’INPS entro il giorno 20 del mese successivo alla scadenza saranno rielaborate in tempo utile per le relative disposizioni mensili di pagamento. In pratica non si perde il pagamento del mese di riferimento.

Quelle che, invece, verranno inserite successivamente alla scadenza dei 20 giorni, saranno rielaborate per i pagamenti del mese successivo alla data di inserimento.

Ad ogni modo, i beneficiari avranno modo di recuperare come arretrato la o le mensilità spettanti e non percepite.

Il Ministero, inoltre, ricorda che i requisiti di accesso alla domanda devono essere posseduti nel corso di tutto il periodo di erogazione del beneficio.

Ogni mese, infatti, l’INPS provvede ad effettuare delle verifiche automatiche e, in caso di variazioni che comportano la decadenza (ad esempio il compimento della maggiore età dell’unico componente minorenne e assenza di altri componenti destinatari della misura, quali persone di 60 o più anni o con disabilità o in condizioni di svantaggio), oppure in caso di sanzioni (ad esempio mancata presentazione, senza giustificato motivo, ad una convocazione da parte dei servizi), il nucleo decade dall’assegno di inclusione.

ADI: chi è escluso dagli obblighi di monitoraggio presso i servizi sociali?

Un secondo aspetto su cui il Ministero si sofferma nel testo della nota riguarda l’esclusione dagli obblighi di monitoraggio.

Come previsto dalla normativa, infatti, tutti i nuclei beneficiari sono tenuti a presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD e successivamente con cadenze regolari in base al percorso di attivazione lavorativa e di inclusione individuato.

Dopo il primo incontro, infatti, i beneficiari sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali almeno ogni 90 giorni, compresi i componenti che non sono sottoposti all’obbligo di attivazione lavorativa e che, pertanto, non sono tenuti a sottoscrivere un patto di servizio personalizzato con i servizi per il lavoro.

Gli unici esclusi dall’obbligo di presentazione sono i componenti del nucleo familiare:

  • con almeno 60 anni di età;
  • con disabilità certificata ai fini ISEE;
  • inseriti in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali.

L’unica eccezione a tali esclusioni riguarda il caso in cui nel nucleo siano presenti minorenni in obbligo scolastico oppure il nucleo sia composto interamente da persone con almeno 60 anni o con disabilità.

In questo caso, almeno un componente adulto deve firmare il patto di inclusione sociale (PaIS) e partecipare ai relativi incontri di monitoraggio e di conferma della propria posizione (sempre ogni 90 giorni).

L’obbligo di monitoraggio ogni 90 giorni, previa firma del PAIS, non si applica in caso di nuclei composti esclusivamente da componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e minorenni in obbligo scolastico.

Per tutti gli altri dettagli si rimanda al testo integrale della nota del Ministero del Lavoro.

Ministero del Lavoro - Nota n. 12607 del 16 luglio 2024
Indicazioni attuative Assegno di Inclusione (ADI)

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