Contributi a fondo perduto 2020, ormai a scadenza imminente arriva la nuova circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E del 21 luglio: ecco i chiarimenti e le novità.
Contributi a fondo perduto, circolare n. 22/E del 21 luglio 2020: dall’Agenzia delle Entrate novità e chiarimenti sul bonus per le partite IVA.
Arriva ormai a pochi giorni dalla scadenza per poter fare domanda la circolare dell’Agenzia delle Entrate che risponde ad alcuni dei quesiti posti da imprese e professionisti. Un documento importante che contiene alcune novità di rilievo.
La più importante riguarda l’impossibilità per i professionisti con partita IVA iscritti alla Gestione Separata di richiedere il contributo a fondo perduto, anche in caso di mancanza dei requisiti per poter richiedere il bonus INPS di 600 e 1.000 euro.
Una chiusura, che si accompagna al chiarimento sulle partite IVA con fatturato pari a 0 sia ad aprile 2019 che ad aprile 2020: il contributo a fondo perduto non spetta.
Contributi a fondo perduto, nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate: chiarimenti e novità
Sono 32 le pagine della nuova circolare pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 21 luglio 2020. Il documento n. 22/E fornisce chiarimenti dettagliati sui contributi a fondo perduto, a partire dal calcolo del calo di fatturato, soggetti beneficiari, fino alle modalità di restituzione nel caso di percezione di importi errati.
- Agenzia delle Entrate - circolare n. 22/E del 21 luglio 2020
- Ulteriori chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»
La circolare aggiunge nuovi chiarimenti in merito a casi specifici, dopo quelli già forniti con il documento n. 15/E del 13 giugno 2020.
Tra i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate vi sono le modalità di calcolo del calo del fatturato in situazioni specifiche, come nel caso degli agenti e rappresentanti di commercio.
In primo luogo la circolare n. 22/E del 21 luglio 2020 chiarisce che gli agenti e rappresentanti di commercio, iscritti alla Gestione commercianti INPS e alla Fondazione Enasarco, possono presentare domanda per i contributi a fondo perduto. Le indennità di fine mandato non rientrano nel calcolo del fatturato e dei corrispettivi per la verifica della riduzione.
Potranno richiedere ed ottenere il contributo a fondo perduto anche le società in liquidazione. Le imprese che hanno avviato la fase di liquidazione dopo la dichiarazione dello stato di emergenza, il 31 gennaio 2020, possono aver accesso al beneficio, nel caso di possesso dei requisiti previsti dalla norma.
Nessun calo di fatturato è invece richiesto per le partite IVA nei Comuni colpiti da altre emergenza diverse dal Covid-19. La circolare conferma che possono usufruire del contributo a fondo perduto anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di tutti i Comuni colpiti dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016 e colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017.
Stesso trattamento anche per i soggetti con domicilio fiscale o la sede operativa nei comuni colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 19 e 22 ottobre 2019 nel territorio della provincia di Alessandria.
Apertura anche alle imprese in difficoltà, dopo le modifiche apportate dalla Commissione Europea alla normativa sugli Aiuti di Stato.
Contributi a fondo perduto, esclusi gli iscritti alla Gestione Separata INPS, anche in assenza dei requisiti per il bonus INPS da 600 e 1.000 euro
Gli esercenti arti e professioni, iscritti alla Gestione Separata, sono sempre esclusi dalla possibilità di richiedere il contributo a fondo perduto, anche nel caso di mancanza dei requisiti per accedere al bonus da 600 o 1.000 euro erogato dall’INPS.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 22/E del 21 luglio 2020 è chiara sul punto.
Tra i beneficiari del contributo a fondo perduto non rientrano i titolari di partita IVA che:
- hanno diritto alla percezione del bonus INPS (articoli 27, e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27);
- sono iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.
Considerando il tenore letterale della norma contenuta nel comma 2, articolo 25 del decreto Rilancio, che rinvia ai contribuenti che rientrano nell’ambito soggettivo degli articoli 27 e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, gli iscritti alla Gestione Separata INPS sono esclusi dalla possibilità di fare domanda per i contributi a fondo perduto, indipendentemente dal possesso o meno dei requisiti per il bonus riconosciuto dall’INPS.
Un chiarimento che sbarra definitivamente le porte ai professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS, nonostante le opinioni contrastanti degli addetti ai lavori.
La circolare INPS n. 22/E del 21 luglio 2020 cambia per certi versi le carte in tavola, ad ormai poche settimane dalla scadenza per poter fare domanda.
Le partite IVA in possesso dei requisiti richiesti potranno presentare domanda fino al 13 agosto (24 agosto per gli eredi).
Restano in ogni caso escluse dalla possibilità di fare domanda le partite IVA con fatturato pari a 0 sia ad aprile 2019 che ad aprile 2020, considerando l’impossibilità di poter verificare il requisiti del calo di fatturato. Fanno eccezione le attività avviate dal 2019, per le quali non è richiesta la prova della perdita subita a causa dell’emergenza coronavirus.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Contributi a fondo perduto, nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate: chiarimenti e novità