Contributi a fondo perduto, restituzione senza sanzioni per gli studi associati di professionisti

Anna Maria D’Andrea - Dichiarazioni e adempimenti

Contributi a fondo perduto, restituzione senza sanzioni (ma con interessi) per gli studi associati composti da professionisti con cassa. È questa la soluzione al caos causato dai chiarimenti tardivi dell'Agenzia delle Entrate. I dettagli nella risposta all'interpello n. 377 del 18 settembre 2020.

Contributi a fondo perduto, restituzione senza sanzioni per gli studi associati di professionisti

Contributi a fondo perduto, restituzione senza sanzioni per i professionisti in studi associati.

I dubbi interpretativi circa la possibilità per le associazioni tra professionisti di accedere al contributo a fondo perduto sono stati sciolti dalla circolare n. 22/E del 21 luglio 2020, con la quale è stata ribadita l’esclusione dalla misura per i professionisti con cassa anche se facenti parte di studi associati.

Una chiusura netta arrivata con deciso ritardo, dopo più di un mese dalla data di apertura del canale telematico per l’invio delle domande, e che non era richiamata esplicitamente dall’articolo 25 del decreto Rilancio e dai primi documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate.

La conseguenza è stata che molti studi associati hanno richiesto ed ottenuto i contributi a fondo perduto, pur non avendone diritto.

Un errore causato dall’incertezza normativa, al quale si può rimediare senza il pagamento delle pesanti sanzioni previste.

Questo è quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 377 del 18 settembre 2020.

Contributi a fondo perduto, restituzione senza sanzioni per gli studi associati

Le associazioni tra professionisti non hanno diritto al contributo a fondo perduto. A chiarirlo è stata la circolare n. 22/E del 21 luglio 2020.

I dubbi dei professionisti con Cassa facenti parte di studi associati erano sorti dopo la pubblicazione della prima circolare dell’Agenzia delle Entrate sui contributi a fondo perduto, la n. 15/E del 13 giugno 2020, che sembrava consentire l’accesso alla misura a tutte le associazioni di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR, comprese quelle composte da professionisti associati iscritti ad enti privati di previdenza.

L’apertura dell’Agenzia delle Entrate è apparsa sin da subito contraddittoria rispetto all’esclusione dei professionisti con Cassa dai contributi a fondo perduto.

L’incertezza normativa ed i chiarimenti tardivi e fuorvianti del Fisco hanno quindi portato molte associazioni tra professionisti a presentare erroneamente domanda.

L’indebita percezione dei contributi a fondo perduto da parte degli studi associati di professionisti potrà essere sanata mediante la restituzione della somma erogata, senza l’applicazione di sanzioni.

Restituzione contributi a fondo perduto senza sanzioni se c’è incertezza normativa

Lo Statuto del Contribuente salva dalle “sviste” del Fisco e dai dubbi dei contribuenti causati da norme che appaiono sempre più di frequente tutt’altro che chiare.

Come specificato nella risposta all’interpello n. 377 del 18 settembre 2020, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 10, comma 3 della legge n. 212 del 2000,

“Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria”

I professionisti in studi associati, per i quali solo dopo la pubblicazione della circolare n. 22/E è stata chiarita l’impossibilità di accedere ai contributi a fondo perduto, potranno restituire il bonus all’Agenzia delle Entrate senza l’applicazione delle sanzioni. Restano invece dovuti gli interessi.

Agenzia delle Entrate - risposta n. 377 del 18 settembre 2020
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