Contributi a fondo perduto, gli studi associati composti da professionisti iscritti alle rispettive casse di previdenza non possono accedere alle somme. Lo chiarisce la circolare numero 22/E del 21 luglio 2020: lo studio non ha autonomia giuridica rispetto ai singoli soggetti per cui è prevista l'esclusione.
Contributi a fondo perduto, gli studi associati composti dai professionisti iscritti alle rispettive casse di previdenza sono esclusi.
Lo chiarisce la circolare numero 22/E del 21 luglio 2020 dell’Agenzia delle Entrate: dal momento che non acquisiscono una propria autonomia giuridica rispetto ai singoli soggetti, è prevista l’esclusione.
In risposta al quesito l’Amministrazione finanziaria cita a supporto anche il precedente documento di prassi: la circolare 15/E del 2020.
Contributi a fondo perduto: esclusione per gli studi associati
I contributi a fondo perduto spettano agli studi associati? L’esclusione è confermata dalla circolare numero 22/E del 21 luglio 2020 dell’Agenzia delle Entrate.
Il documento di prassi fornisce chiarimenti su diversi aspetti dell’agevolazione del decreto Rilancio, il cui testo definitivo è in vigore dallo scorso 19 luglio.
Nel punto 2.10 l’Amministrazione finanziaria viene interrogata sugli studi associati composti da professionisti iscritti alle Casse di previdenza.
Nello specifico il quesito è articolato come segue:
“Il comma due dell’articolo 25 del decreto Rilancio dispone che «il contributo a fondo perduto […] non spetta, […] ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103». Si chiede, pertanto, se gli studi associati composti da professionisti iscritti alle predette Casse di Previdenza siano o meno inclusi dell’ambito soggettivo di applicazione del contributo.”
Nel confermare l’esclusione l’Agenzia delle Entrate richiama anche la circolare numero 15/E del 2020.
Il documento chiarificatore spiega inoltre che:
“Come chiarito nella circolare n. 15/E del 2020, non sono inclusi tra i fruitori del contributo i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103”.
Dal momento che gli studi associati sono composti dai soggetti individuati e poiché gli stessi non assumono una propria autonomia giuridica, viene confermata l’esclusione.
Contributi a fondo perduto: beneficiari ed esclusi
I chiarimenti della circolare numero 22/E del 21 luglio 2020 fanno il punto su beneficiari ed esclusi dai contributi a fondo perduto.
Restano fermi i requisiti previsti dall’articolo 25 del decreto Rilancio, nel suo testo convertito in legge.
Il documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate, tra i vari quesiti, spiega che possono fruire dei contributi a fondo perduto le attività cessate con partita IVA attiva.
I soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza non possono avere accesso ai fondi.
C’è tuttavia un’eccezione: il caso in cui i soggetti abbiano ancora partita IVA attiva.
Anche in questo caso, tuttavia, devono comunque essere rispettati i requisiti richiesti, nello specifico quello del calo del fatturato.
Il via libera arriva anche per le società in liquidazione volontaria.
Per avere accesso alle somme, però, la data della fase in cui la liquidazione è stata avviata è discriminante: i soggetti hanno diritto al contributo a fondo perduto solo se tale fase è stata avviata dopo il 31 gennaio 2020, ovvero la data di dichiarazione dello stato di emergenza.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Contributi a fondo perduto: esclusione per gli studi associati