Il concordato preventivo biennale nel bilancio di esercizio

Salvatore Cuomo - Bilancio e principi contabili

La corretta rappresentazione degli effetti del concordato preventivo biennale nel bilancio di esercizio

Il concordato preventivo biennale nel bilancio di esercizio

A gennaio 2025 avanzato i referenti amministrativi aziendali, come pure gli studi tributari, stanno avviando i lavori necessari alla definizione dei documenti di bilancio delle società da sottoporre all’approvazione delle rispettive Assemblee dei soci.

Il punto sulla corretta rappresentazione degli effetti del concordato preventivo biennale.

I termini di predisposizione del bilancio

Prima di entrare nella specifica rappresentazione delle conseguenze dell’adesione al cpb è opportuno richiamare le regole generali.

In particolare il capo VII del libro V Codice Civile, dedicato alle società a responsabilità limitata, dispone il rinvio a quanto stabilito dallo stesso Codice Civile per quanto attiene alle società per azioni:

“Art. 2478-bis. -Bilancio e distribuzione degli utili ai soci.
Il bilancio deve essere redatto con l’osservanza delle disposizioni di cui alla sezione IX, del capo V del presente libro…”

La sezione IX richiamata è dedicata espressamente al bilancio e in questa sezione deve essere evidenziato quanto all’articolo 2429 sul deposito:

“Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve discuterlo … omissis … Il bilancio, con le copie integrali dell’ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, durante i quindici giorni che precedono l’assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.”

Pertanto, nel più comune caso di una società a responsabilità limitata, in assenza di nomina di un collegio sindacale o di un revisore contabile al più tardi entro il 15 aprile l’organo amministrativo deve aver predisposto e messo a disposizione dei soci (presso la sede legale) copia del bilancio di esercizio.

Nella predisposizione del documento, quest’anno per la prima volta bisognerà prestare attenzione alla novità fiscale del concordato preventivo biennale, che farà il suo debutto non solo nel ambito tributario ma anche quale elemento da prendere in considerazione ai fini della corretta rappresentazione del bilancio civilistico.

Il documento OIC 25

Lo spunto per l’approfondimento della questione, come spesso accade, è nato dai quesiti dei lettori e dei colleghi che attenzionano il tema.

La principale richiesta era se doveva essere o meno riportato tra le imposte correnti l’importo di quanto meglio descritto al punto 9 del documento OIC sopra indicato, che riporta la definizione dell’onere fiscale teorico:

“9. L’onere fiscale teorico rappresenta il prodotto tra il risultato civilistico per l’aliquota fiscale applicabile (o aliquota ordinaria).”

Dalla lettura dello stesso OIC 25 emerge la risposta alla domanda posta, infatti lo stesso definisce sia il reddito imponibile che le imposte correnti, infatti:

“4. Il reddito imponibile è l’utile di un esercizio, determinato secondo quanto previsto dalla legislazione fiscale, su cui sono calcolate le imposte correnti (dovute).”

Ed ancora più avanti:

“6. Le imposte correnti rappresentano le imposte sul reddito dovute riferibili al reddito imponibile di un esercizio.”

Proseguendo la lettura del documento redatto dall’Organismo Italiano di Contabilità, il punto 27 indica cosa deve essere riportato alla voce 20 del conto economico:

“27. Nella voce 20, le imposte sul reddito dell’esercizio sono suddivise in cinque voci distinte:
a) imposte correnti che accoglie le imposte dovute sul reddito imponibile dell’esercizio. La voce comprende anche le eventuali sanzioni pecuniarie e gli interessi maturati attinenti ad eventi dell’esercizio (ad esempio, ritardato versamento degli acconti ed altre irregolarità) ….”

Ancor più diretto e preciso è quanto riportato al punto 35 dell’OIC in commento, dedicato alla Rilevazione della Fiscalità Corrente:

“35. Alla fine dell’esercizio, in sede di redazione del bilancio, la società determina l’ammontare delle imposte. Il costo derivante delle imposte correnti (o dovute) è calcolato in base al reddito imponibile e alle aliquote d’imposta vigenti alla data di bilancio.”

Definizione del reddito imponibile in applicazione del concordato preventivo biennale

Partendo da quanto all’articolo 12, “Effetti dell’accettazione della proposta”, del Dlgs 13/2024:

“1. L’accettazione da parte del contribuente della proposta di cui all’articolo 9 impegna il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato.”

Si vuole qui rammentare che il testo del citato Dlgs 13/2024 che ha introdotto il concordato preventivo biennale consente di prefissare il reddito imponibile da dichiarare nel biennio interessato, al netto delle rettifiche elencate all’articolo 16 dello stesso Dlgs 13. Il reddito di impresa assoggettato ad imposizione non potrà, in ogni caso, mai essere inferiore a 2.000 euro.

Il cpb non definisce l’imposta dovuta ma il reddito imponibile su cui applicare le aliquote correnti vigenti per il periodo.

Si può pertanto concludere che, dalla lettura delle norme civilistiche e tributarie nonché dei principi contabili nazionali, emerge che deve essere riportato nella voce E20 del Conto Economico l’imposta corrente, scaturente dall’applicazione del concordato.

Le indicazioni in nota integrativa

In effetti l’analisi delle norme non si esaurisce con le considerazioni precedenti.

Il comma 5 dell’articolo 2423 ter del Codice Civile, che deve applicarsi anche nel caso di redazione del bilancio abbreviato di cui all’articolo 2435-bis, stabilisce che:

“Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all’esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l’adattamento o l’impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa”

Vista la non comparabile modalità di calcolo del reddito imponibile del periodo precedente con quello in applicazione del concordato preventivo biennale, a parere di chi scrive è necessaria la segnalazione nella nota integrativa dell’avvenuta accettazione della proposta del fisco.

Inoltre, almeno nei casi in cui le differenze di imposta siano reputate di apprezzabile valore dagli organi amministrativi, sarà inoltre opportuno evidenziare il risparmio di imposta conseguito, comparando il risultato in applicazione del concordato preventivo biennale con quello che sarebbe scaturito in applicazione delle regole ordinarie di individuazione del reddito imponibile.

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