Cessione del ramo di azienda: il cessionari è responsabile solo dei debiti tributari inerenti al compendio acquistato, lo stesso non accade per le obbligazioni pecuniarie riconducibili ad altro ramo aziendale rimasto proprietà del cedente. Lo chiarisce la Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 11678 dell'11 aprile 2022.
In tema di responsabilità in operazioni di cessione del ramo di azienda, il cessionario è responsabile solo dei debiti tributari che siano inerenti al compendio acquistato, sicché la responsabilità non opera per quelle obbligazioni pecuniarie che siano riconducibili ad altro ramo aziendale rimasto di proprietà del cedente.
Per evitare tale responsabilità è onere del cessionario dimostrare che non sussistono intenti elusivi e che il debito tributario non sia inerente al ramo aziendale acquistato, tramite l’esibizione dell’apposita certificazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate e della contabilità aziendale.
Questo il principio desumibile dall’Ordinanza n. 11678/2022.
La decisione – La vicenda giudiziaria trae origine dal ricorso proposto da una società, in qualità di cessionaria di un ramo d’azienda, avverso alcune cartelle di pagamento, notificate quale responsabile in solido per il recupero delle imposte dovute dalla cedente.
A parere della ricorrente-cessionaria le cartelle di pagamento erano illegittime in quanto la propria responsabilità si limitava ai soli debiti tributari inerenti al ramo d’azienda ceduto e non dell’intera azienda, come nel caso de qua.
Dopo l’accoglimento del ricorso da parte della CTR, l’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso in cassazione lamentando, per quanto di interesse, violazione e falsa applicazione dell’art 14 del D.lgs. 472/1997.
A parere della ricorrente non è applicabile al debito tributario il disposto di cui all’art 2560 c.c. posto che le disposizioni del D.lgs. del 1997 introducono misure antielusive a tutela dei crediti tributari, di natura speciale rispetto alla ordinaria disciplina dell’art. 2560 c.c.
In particolare l’Agenzia ritiene erronea la estensione della limitazione della responsabilità per i debiti inerenti il ramo di azienda ceduto anche al debito tributario, posto che l’articolo 14 cit., al comma primo, prevede esclusivamente quale limitazione di responsabilità il valore di quanto acquistato, e il beneficio di escussione.
La Corte di Cassazione, pur accogliendo il ricorso, ha affermato che, in tema di responsabilità del cessionario del ramo di azienda per i debiti del cedente, il principio della inerenza del debito, desumibile dall’art 2560 c.c. deve ritenersi applicabile anche ai debiti tributari, ma a determinate condizioni, al fine precipuo di rispettare le finalità anti elusive proprie dell’art. 14 del D.lgs. 472 del 1997.
Partendo dalle norme del codice civile la Cassazione precisa che l ’articolo 2560 c.c., in caso di cessione di ramo d’azienda, prevede che l’acquirente risponde dei debiti pregressi risultanti dai libri contabili obbligatori, a condizione, però, che siano inerenti alla gestione del ramo d’azienda ceduto.
Deve ora discutersi se tale principio possa ritenersi valido anche con riferimento ai debiti tributari laddove l’articolo 14 del D.lgs. 472/1997, secondo cui il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda, non fa alcun cenno al principio della inerenza.
A parere dei giudici di legittimità, una volta appurata l’operazione di cessione, può affermarsi che la responsabilità del cessionario del ramo di azienda deve fondarsi, anche per i debiti tributari, sull’inerenza del debito al compendio acquistato, sicché essa non opera per quelle obbligazioni pecuniarie che siano riconducibili ad altro ramo aziendale rimasto di proprietà del cedente.
Dal lato probatorio è onere del cessionario dimostrare non solo l’effettiva preesistente autonomia del ramo aziendale acquistato, onde escludere eventuali intenti elusivi, ma anche la non inerenza del debito tributario a detto ramo aziendale.
Detta prova non può darsi tramite presunzioni, quali il ricorso agli studi di settore ad esempio, bensì con modalità idonee ad escludere che nella concreta fattispecie sia stata vanificata la finalità anti elusiva dell’articolo 14 del D.lgs. 472/1997, vale a dire tramite l’esibizione dell’apposita certificazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 14, attestante l’esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti, e della contabilità aziendale.
La Corte ha espresso pertanto il seguente principio di diritto:
“In tema di responsabilità del cessionario del ramo di azienda per i debiti del cedente, il principio della inerenza del debito, desumibile dall’art 2560 c.c. è applicabile anche ai debiti tributari, a condizione che il contribuente provi che è stato ceduto un ramo di azienda, inteso come entità economica organizzata in maniera stabile rispetto alla azienda principale, dotata di una sua autonomia funzionale.
Il contribuente è tenuto altresì a provare, tramite esibizione dei libri contabili nonché del certificato previsto dal comma terzo dell’articolo 14 del D.lgs. 472/1997, che il debito tributario del quale viene preteso il pagamento inerisce non già al ramo di azienda ceduto, ma è riconducibile ad altro ramo aziendale, rimasto di proprietà del cedente ovvero ceduto a terzi”.
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