Bilancio di esercizio delle imprese: ecco l'iter di formazione alla luce delle regole previste dal codice civile.
Lo scopo principale del bilancio d’esercizio è quello di fornire una serie di informazioni di natura economia, finanziaria e patrimoniale che siano di utilità per una vasta gamma di utilizzatori (stakeholders) oltre che esporre i risultati della gestione da parte della direzione aziendale.
L’iter di approvazione del bilancio, quindi, rappresenta sicuramente il momento più importante nella vita societaria per la suo valore informativo sia interno che esterno ad essa.
Illustriamo di seguito le fasi principali per la sua formazione.
1) Redazione del progetto di bilancio
Secondo l’art. 2428 del codice civile è l’organo amministrativo a predisporre il progetto di Bilancio composto da conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa e, laddove previsti, rendiconto finanziario e relazione sulla gestione.
Gli amministratori sono chiamati, inoltre, a definire la data di riunione dell’Assemblea ordinaria dei soci per l’approvazione dello stesso che, secondo quanto disposto dall’art. 2364 del codice civile comma 2, deve avvenire entro il termine previsto dallo statuto e comunque non oltre i 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Tale termine può essere prorogato a 180 giorni per le società obbligate alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società.
2) Presentazione agli organi di controllo
L’art. 2429 comma 1 del codice civile stabilisce che gli amministratori, almeno 30 giorni prima dell’assemblea dei soci, hanno l’obbligo di comunicare al collegio sindacale e ai revisori il progetto di bilancio.
Questi ultimi sono chiamati ad effettuare le opportune verifiche sullo stesso e redigere a loro volta la relazione sul bilancio che suggerirà all’assemblea dei soci se approvare, non approvare o modificare lo stesso.
3) Deposito presso la sede sociale
Affinché i soci prendano visione del progetto di bilancio, quest’ultimo, congiuntamente alla relazione sulla gestione e alla relazione dei Sindaci e Revisori dei conti, dovrà essere depositato presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della convocazione assembleare (art.2429 del codice civile).
4) Convocazione dell’assemblea dei soci e approvazione del bilancio
La convocazione dell’assemblea dei soci segue forme di pubblicità differenti a seconda che si tratti di una S.p.a. o una S.r.l.
Nelle S.p.a. l’assemblea è convocata mediante un avviso contenente luogo, data e materie da trattare, pubblicato almeno 15 giorni prima sulla Gazzetta Ufficiale o su un quotidiano indicato espressamente nello statuto.
Per le S.r.l. o le S.p.a. che non ricorrono al mercato del credito, la convocazione dei soci avviene mediante uno mezzo che garantisca l’avvenuto ricevimento, come ad esempio la raccomandata, posta elettronica o fax, almeno 8 giorni prima la data prevista.
L’assemblea totalitaria dei soci è regolarmente costituita nella S.p.a. quando sono presenti l’intero capitale sociale rappresentato in proprio o in delega, la maggioranza dell’organo amministrativo e la maggioranza dell’organo di controllo; nelle S.r.l., invece, oltre alla totalità del capitale sociale devono essere presenti tutti gli amministratori o i sindaci.
A bilancio approvato verrà redatto un verbale delle delibere assembleari, firmato dal presidente, dal segretario o da un notaio (art. 2375 del codice civile) che dovrà contenere:
- La data dell’assemblea;
- L’ identità dei rappresentanti del capitale sociale e i partecipanti;
- Risultato della votazione specificando i soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;
- Eventuali richieste e dichiarazione espresse dai soci.
5) Deposito bilancio presso registro delle imprese
Secondo l’art. 2435 del codice civile il bilancio così approvato, correlato dalla Relazione sulla Gestione ove prevista, la Relazione dei revisori e dei sindaci e il Verbale di approvazione del bilancio, dovranno essere depositati entro 30 giorni presso il Registro delle imprese, codificando il conto economico, lo stato patrimoniale e la nota integrativa secondo la tassonomia XBRL.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bilancio d’esercizio: iter di formazione