Partecipazioni nel bilancio d'esercizio: analisi normativa e pratica delle procedure da seguire nel caso di cambiamento della destinazione
Le partecipazioni trovano collocazione alternativamente, in base alla destinazione, nelle macro classi Immobilizzazioni o Attivo Circolante dello Stato Patrimoniale e sono definite investimenti in altre imprese.
In materia contabile ad occuparsi delle partecipazioni è il principio contabile OIC 21, il quale disciplina i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle stesse e le osservazioni che devono essere presentate in nota integrativa.
Le partecipazioni: la classificazione e il caso del cambiamento di destinazione
La destinazione condiziona il ruolo delle partecipazioni all’interno del contesto aziendale rispettivamente:
- investimento durevole (Partecipazioni immobilizzate: Immobilizzazioni Finanziarie);
- destinate alla negoziazione (Attivo Circolante: Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni).
Infatti, come si evince dagli OIC 20 e 21, la classificazione di un’attività finanziaria (titolo/partecipazione) deve basarsi su un criterio di tipo funzionale in accordo con una rappresentazione veritiera e corretta della realtà aziendale.
Nel dettaglio, la permanenza delle partecipazioni, utile al loro inquadramento contabile, è valutata in accordo alle decisioni e volontà aziendali ed anche all’effettiva capacità dell’azienda di tenere tali partecipazioni per un periodo breve o prolungato. Rilevante, quindi, è la volontà dell’organo amministrativo indipendentemente dalle caratteristiche proprie della partecipazione.
A titolo d’esempio, si considerano immobilizzazioni finanziarie le partecipazioni superiori al 20 per cento in altre imprese (10 per cento se le stesse sono quotate); tale presunzione non è assoluta ma relativa e, quindi, superabile se opportunamente dimostrata. Inoltre, in relazione alle strategie aziendali un portafoglio di partecipazioni della medesima specie possono essere destinate in parte ad un investimento duraturo (immobilizzazioni) e in parte alla negoziazione (Attivo Circolante).
È d’uopo ricordare, che ad una diversa classificazione corrisponde un diverso criterio di valutazione.
Infatti, dopo la rilevazione iniziale che prevede l’iscrizione al costo di acquisto o costituzione, comprensivo di costi accessori, le successive valutazioni sono distinte in base alla collocazione nell’attivo immobilizzato o circolante.
Nel primo caso si prevede che la valutazione iniziale non possa essere mantenuta al verificarsi di una perdita durevole di valore e, quindi, richiede un confronto con il suo valore recuperabile. Nel secondo caso la valutazione è effettuata al minor valore fra il costo di acquisto e il valore di realizzo desumibile dall’andamento di mercato.
L’attenzione nella presente digressione vuole essere posta sul caso di cambiamento di destinazione delle partecipazioni durante la vita dell’impresa che può ricollegarsi ad una variazione di strategia aziendale conseguente a situazioni differenti, quali ad esempio:
- un cambiamento nel direttivo;
- un cambiamento di proprietà aziendale;
- una differente valutazione economica.
Si precisa che in ogni caso il cambiamento non può essere giustificato da politiche di bilancio finalizzate ad obiettivi legati al risultato d’esercizio o dall’andamento del mercato.
Cambiamento di destinazione delle partecipazioni: le procedure
Le partecipazioni possono essere oggetto di una destinazione economica diversa rispetto all’originaria.
Il cambiamento deve essere motivato e basato su procedimenti decisionali già completati alla data di chiusura dell’esercizio e in coerenza con gli obiettivi economici e le strategie del complesso aziendale.
In sostanza, una partecipazione precedentemente iscritta tra le attività finanziarie può essere successivamente destinata ad un investimento durevole e, quindi riclassificata tra le immobilizzazioni finanziarie; situazione che può verificarsi anche per un caso diametralmente opposto, cioè da investimento durevole ad attività finanziaria iscritta nell’Attivo circolante.
Come si valutano le partecipazioni in sede di variazione?
Da immobilizzazioni finanziarie ad attivo circolante: il trasferimento avviene al costo (eventualmente rettificato da perdite di valore subite). A trasferimento avvenuto si procede al confronto con il presumibile valore di realizzazione desumibile dal mercato.
Infatti, in questo caso la partecipazioni è destinata ad essere negoziata e, quindi, è opportuno valutarla nel nuovo contesto di collocazione.
Da attivo circolante ad immobilizzazione: la valutazione nel caso di specie avviene al minore tra il costo e il valore di realizzazione desumibile dal mercato.
Successivamente, in fase di chiusura di esercizio nel quale avviene la variazione, si deve procedere alla valutazione in accordo con la nuova classificazione e considerare come costo inziale il valore di trasferimento al nuovo comparto.
Infine, i differenti criteri di valutazione e classificazione adottati devono essere specificati in nota integrativa dando, anche, evidenza dell’influenza del cambiamento sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Partecipazioni in bilancio: la classificazione ed il cambiamento di destinazione