Il principio di continuità aziendale (going concern principle) è stato oggetto di una deroga ad hoc nell'ambito della normativa emergenziale sul bilancio di esercizio. Analizziamo insieme i riflessi contabili di questa deroga alla luce del principio OIC 11.
Lo scorso 11 marzo 2021 l’OIC ha pubblicato la versione definitiva del documento interpretativo numero 8 che chiarisce l’applicazione da punto di vista tecnico-contabile della deroga introdotta dal comma 2 dell’articolo 38-quater della Legge 77/2020 (“Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio” che ha convertito il decreto-legge 34/2020).
In particolare, il documento non si limita a definire il perimetro di applicazione ma specifica anche le modalità tecniche per dare attuazione alla deroga.
Deroga al principio della continuità aziendale (going concern principle) per i bilanci d’esercizio: il quadro normativo di riferimento
Il documento interpretativo dell’OIC mira a chiarire l’articolo 38-quater della 77/2020 che al comma 2 recita:
“Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020”
Il documento offre, quindi, la possibilità di basare le informazioni relative alla continuità aziendale individuate all’articolo 2427-bis anche sui risultati del bilancio precedente.
E ciò per evitare effetti eccessivamente negativi sulla valutazione del bilancio d’esercizio del periodo 2020, il più colpito dalla pandemia.
Resta, ad ogni modo, l’obbligo di fornire nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione tutte le informazioni, compresi i rischi e le incertezze che derivano dagli eventi e sulla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante per la produzione di reddito.
Il nuovo perimetro di applicazione del principio della continuità aziendale
Il disposto trova applicazione per i bilanci d’esercizio chiusi successivamente al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 e ai bilanci in corso al 31 dicembre 2020.
In aggiunta, il riferimento specifico all’articolo 2423-bis limita l’applicazione alle sole società che adottano le norme del codice civile e i principi contabili nazionali emessi dall’OIC, escludendo di fatto le società che redigono i bilanci secondo i principi contabili internazionali.
Inoltre, la possibilità di usufruire della deroga è vincolata all’avere utilizzato nell’ultimo bilancio approvato la valutazione delle voci nell’ottica della continuità aziendale in applicazione del paragrafo 21 e 22 dell’OIC 11.
Il primo prevede che la valutazione sia fatta nella prospettiva della continuazione aziendale.
Il secondo, invece, specifica la necessità di una valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante per un arco temporale futuro e indefinito.
Risulta, quindi, vietata l’applicazione per quelle società che nel precedente bilancio approvato abbiano dichiarato di trovarsi in una delle condizioni descritte dal paragrafo 23 e 24 dell’OIC 11.
Il primo disciplina la situazione in cui viene a trovarsi l’azienda che nell’arco temporale di riferimento non ravvisi ragionevoli alternative alla cessazione ma senza che si accertino cause di scioglimento disciplinate dall’articolo 2484 del codice civile.
Il secondo disciplina, invece, la situazione in cui vi sia possibilità per l’azienda di costituire un complesso funzionante produttivo di reddito e si verifichi una delle cause di scioglimento dell’articolo 2484 del codice civile con conseguente redazione del bilancio secondo i criteri di funzionamento.
Modalità tecniche di applicazione della deroga al principio di continuità aziendale sui bilancio d’esercizio
La deroga non altera il contenuto della nota integrativa, che mantiene la sua funzione informativa.
Nello specifico, la nota integrativa deve rivestire una concreta valenza informativa sulle scelte fatte e sulla prospettiva per l’azienda nel futuro.
Inoltre, si specifica la necessità di dover indicare le significative situazioni d’incertezza, gli eventuali fattori di rischio e le ripercussioni di questi effetti sulla società.
Da evidenziare come la norma vieti l’utilizzo della deroga, come esposto in precedenza, alle società che presentassero condizioni precarie già nel precedente bilancio (situazione analoga alla questione delle perdite maturate nel corso del 2020).
La motivazione di tale accorgimento risiede, come specificato nel documento interpretativo, nel presupposto della temporaneità della pandemia in corso.
Lo scopo, quindi è quello
“di evitare che l’applicazione dei normali criteri di valutazione, in particolare quelli concernenti la prospettiva della continuità aziendale, possa enfatizzare (con evidenti conseguenze pro-cicliche) gli effetti negativi che l’emergenza in atto sta comportando”
- Documento interpretativo 8 dell’Organismo italiano di contabilità
- Il presente documento analizza sotto il profilo tecnico contabile la norma introdotta dal comma 2 dell’articolo 38-quater della Legge 17 luglio 2020 n. 77 (di seguito anche solo “Legge n.77”) di conversione con modificazioni del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Il presente documento si applica alle società che redigono il bilancio d’esercizio in base alle disposizioni del codice civile. Si applica altresì alle società tenute a redigere il bilancio consolidato in base alle disposizioni del D. Lgs. 9 aprile 1991, n. 127.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Riflessi contabili della deroga al principio della continuità aziendale