Scritture di assestamento e operazioni di controllo: come chiudere il bilancio a fine esercizio e determinare di conseguenza il risultato economico
Al termine di ciascun esercizio per le società di capitali è necessario effettuare una serie di operazioni contabili definite Chiusura dei conti il cui scopo è giungere alla definizione del Bilancio d’esercizio e del Risultato economico della gestione.
Il bilancio così redatto è la risultanza dell’applicazione delle regole contabili agli avvenimenti di gestione e costituisce la base di partenza per definire il reddito fiscale, operando le opportune rettifiche, secondo le disposizioni del Tuir.
Punto di riferimento primario per il redattore del bilancio civilistico delle società di capitali sono i Principi contabili dell’Oic profondamente modificati dal Dlgs. 139/2015, in attuazione della Direttiva 2013/34/UE, nella revisione degli articoli dal 2423 e seguenti del Codice civile.
Il Principio contabile di riferimento è sicuramente l’OIC 11 che argomenta le Finalità e i postulati del Bilancio: esso interpreta la normativa laddove risulti incompleta ed aiuta ad interpretare correttamente le norme civilistiche sul bilancio.
Il redattore nell’ispirarsi al principio della competenza economica, citato nell’OIC 11, dovrà effettuare le operazioni di controllo preliminare e assestamento che consentono di chiudere un periodo contabile ed aprirne un altro.
Chiusura dei conti: verifica delle scritture contabili
In prima battuta il redattore di bilancio dovrà effettuare le dovute verifiche affinché i conti siano “al loro posto”, si procede con il controllo delle voci di:
- Cassa e Crediti v/clienti voci che per natura appartengono all’Attivo Patrimoniale e al 31/12 devono trovarsi sempre in Dare;
- Banche il cui saldo deve corrispondere alle rispondenze dell’estratto conto bancario al 31/12;
- Debiti v/fornitori: sono voci del Passivo Patrimoniale e quindi devono trovarsi sempre in Avere;
- Beni ammortizzabili: un’opportuna verifica sarà quella di confrontare il valore dei beni ammortizzabili iscritti in contabilità con quello risultante nel “Libro cespiti”.
Se vengono evidenziati degli errori, il redattore dovrà valutare, secondo le disposizioni del Principio contabile OIC 29, se essi sono da considerarsi determinanti o non determinanti sull’attendibilità del bilancio di esercizio: in caso siano determinanti, sarà necessario apportare le dovute correzioni.
Se l’errore viene individuato dopo l’approvazione del bilancio ed è tale da inficiane la validità, sarà necessario redigerlo nuovamente e sottoporlo ad una nuova approvazione e procedura di deposito presso il Registro delle Imprese.
Chiusura dei conti: le scritture di assestamento
Le scritture contabili di assestamento sono movimenti contabili la cui finalità è quella di stornare o integrare componenti positivi e negativi di reddito, in ossequio al principio della competenza economica, a prescindere dalla loro manifestazione finanziaria.
Le scritture contabili di integrazione hanno lo scopo di integrare tutti i costi e ricavi di esercizio che, benché economicamente maturati, non sono ancora stati rilevati perché non hanno avuto la loro manifestazione finanziaria.
La finalità è esprimere correttamente il reddito d’esercizio e il capitale anticipando l’effetto che da un punto di vista finanziario si dovrebbe verificare negli esercizi successivi.
Le scritture di integrazione riguardano costi di competenza non ancora liquidati (fatture da ricevere, imposte sul reddito, la rilevazione del Tfr), ratei attivi e passivi, fondo rischi e oneri, svalutazioni, ricavi per fatture da emettere
Le scritture contabili di storno invece servono a rettificare costi e ricavi iscritti nel Conto economico (quindi che si sono manifestati da un punto di vista finanziario), ma che non sono di competenza economica dell’esercizio.
La finalità di queste scritture è rimandare al futuro tutto o parte di questi costi: basti pensare ad esempio alle scritture contabili delle rimanenze di magazzino, gli ammortamenti delle immobilizzazioni, i risconti attivi e passivi o lo storno di costi capitalizzati.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Il Bilancio d’esercizio e la chiusura dei conti