Il principio contabile OIC 21 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle partecipazioni, nonché le informazioni da presentare nella Nota Integrativa, alla luce di quanto disposto dal codice civile.
Che cos’è una partecipazione? Le partecipazioni sono investimenti nel capitale di altre imprese.
Esse possono essere rappresentate da azioni o quote a seconda che si tratti di S.p.A o S.a.p.a o di S.r.l. e di Società di Persone (S.s., S.n.c., S.a.s.).
La partecipazione conferisce al titolare un insieme di diritti ed obblighi, sia di carattere patrimoniale sia di carattere amministrativo, correlati allo status di socio, primo tra tutti i dividendi che vengono rilevati quando si stabilisce il diritto degli azionisti a ricevere il pagamento degli utili.
L’OIC 21 ci suggerisce come classificarle correttamente in Bilancio, i metodi di valutazione iniziale e da adottare nell’arco della vita utile della partecipazione.
OIC 21: corretta rappresentazione in Bilancio delle partecipazioni
Le partecipazioni sono esposte nello Stato Patrimoniale nelle Immobilizzazioni o nell’Attivo circolante.
La classificazione nell’Attivo Immobilizzato e nell’Attivo Circolante dipende dalla destinazione della partecipazione.
Le partecipazioni destinate ad una permanenza durevole nel portafoglio della società si iscrivono tra le Immobilizzazioni, le altre vengono iscritte nell’Attivo circolante.
Al fine di determinare l’esistenza della destinazione a permanere durevolmente nel patrimonio dell’impresa, si considerano la volontà della direzione aziendale e l’effettiva capacità della società di detenere le partecipazioni per un periodo prolungato di tempo.
Nel corso del tempo le partecipazioni possono sempre cambiare destinazione, ad esempio per il mutamento di strategia aziendale realizzato in seguito al rinnovo dell’organo amministrativo oppure per il cambiamento di proprietà dell’azienda.
Il trasferimento non può in ogni caso essere giustificato da politiche di bilancio finalizzate ad obiettivi legati al risultato d’esercizio o dall’andamento del mercato
La classificazione prevista dall’articolo 2424 del codice civile per le partecipazioni immobilizzate è la seguente:
B.III) Immobilizzazioni finanziarie:
1) partecipazioni in:
a. imprese controllate;
b. imprese collegate;
c. imprese controllanti;
d. imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
d.bis altre imprese.
La classificazione prevista dall’articolo 2424 del codice civile per le partecipazioni iscritte nell’Attivo Circolante è la seguente:
C.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
1. partecipazioni in imprese controllate;
2. partecipazioni in imprese collegate;
3. partecipazioni in imprese controllanti;
3.bis partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
4. altre partecipazioni.
I proventi dell’investimento in partecipazioni costituiti dai dividendi come anche gli utili o le perdite che derivano dalla cessione di partecipazioni immobilizzate o iscritte nel circolante, quale differenza tra il valore contabile e il prezzo di cessione, sono rilevati nella voce C.15) del Conto Economico nei proventi da partecipazioni, e nella vice C.17 Interessi e altri oneri finanziari con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime.
Essi sono considerati componenti positivi di reddito e vanno imputati in conto economico nel momento esatto in cui sorge il diritto alla riscossione da parte della società partecipante.
La svalutazione di partecipazioni (sia immobilizzate, sia iscritte nell’attivo circolante) rispetto al valore di iscrizione nell’attivo è rilevata nella voce D.19 a) svalutazioni di partecipazioni.
Il ripristino di valore, nel caso in cui sia venuta meno la ragione che aveva indotto gli organi amministrativi a svalutare in precedenza una partecipazione, è rilevato nella voce D.18 a) rivalutazioni di partecipazioni.
Società controllate e collegate
Per il Principio Contabile OIC 21 le partecipazioni di una società detenute in un’ impresa controllata e collegata, si ritengono sempre Immobilizzazioni; questa è una presunzione relativa, che può essere superata ad esempio da una delibera dell’organo amministrativo, se si tratta di partecipazioni effettivamente destinate alla negoziazione.
Il codice civile stabilisce la differenza tra società controllate e società collegate, in base alla quantità e al tipo di partecipazione posseduta:
- società controllate (articolo 2359 comma 1 del codice civile) il cui controllo è esercitato di diritto, possedendo cioè la maggioranza delle azioni, di fatto ovvero attraverso i voti sufficienti ad esercitare una influenza dominante nell’assemblea ordinaria o contrattuale mediante delle relazioni contrattuali di influenza.
- società controllate (articolo 2359 comma 2 del codice civile) quando, in virtù della partecipazione posseduta, si esercita un’influenza notevole; l’influenza si presume se si dispone almeno del 20% dei voti in assemblea ordinaria, in società quotate, o il 10% se non quotate.
OIC 21: valutazione delle partecipazioni immobilizzate
Secondo il codice civile all’articolo 2426 comma 1, come riportato nel principio contabile OIC 21, la prima valutazione di una partecipazione, va fatta al costo di acquisto che comprende il prezzo pagato per acquistarla al quale sono aggiunti i costi accessori direttamente imputabili all’operazione di acquisto o di costituzione (ad esempio, intermediazione bancaria e finanziaria, commissioni, spese, imposte, consulenze tecniche di valutazione sulla convenienza dell’acquisto).
Lo stesso articolo al comma 3 sottolinea l’esigenza di svalutare o rivalutare la partecipazione, al termine dell’esercizio, nell’eventualità risulti una considerevole riduzione di valore; la stessa svalutazione non può essere mantenuta nel tempo se ne sono venuti meno i motivi, operando quindi una rivalutazione.
Metodo alternativo a quello del costo, secondo l’articolo 2426 comma 4 del codice civile, è il Criterio del Patrimonio netto, secondo il quale:
le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate e collegate, possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra le dette imprese, anziché secondo il criterio del costo, per un’importo pari alla corrispondente frazione di patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato della partecipante, depurato dai dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato
Questo metodo è alternativo al primo e può essere adottato solo per alcune delle partecipazioni di imprese controllate e collegate. Una volta scelto è opportuno mantenerlo per tutta la vita della partecipazione.
L’ abbandono di questo metodo di valutazione è consentito in due casi: se viene alienata la partecipazione di controllo e collegamento o se essa viene spostata nell’attivo circolante.
Se la prima valutazione dopo l’acquisto seguirà il Metodo del Patrimonio Netto, l’eventuale differenza tra costo d’acquisto e valore di partecipazione, dovrà essere attribuita all’attivo patrimoniale, e se imputata alle immobilizzazioni o all’avviamento, dovrà essere successivamente ammortizzata.
Il principio contabile OIC 21 evidenzia un’ulteriore regola: nella comparazione tra valore della partecipazione e corrispondete quota di patrimonio netto della partecipata, il bilancio di quest’ultima dovrà avere data di chiusura identica a quella della partecipante, o almeno non antecedente di tre mesi.
Se così non fosse, la partecipata dovrà redigere un apposito bilancio straordinario alla data di chiusura del bilancio della partecipazione, con il valore aggiornato del patrimonio netto.
Inoltre, per poter effettuare una corretta comparazione, il patrimonio netto della partecipata dovrà essere depurato da
- dividendi da corrispondere, in quanto sono da considerarsi un’operazione infragruppo (un debito per la partecipata e un credito per la partecipante);
- variazioni incrementative di patrimonio netto (utili da accantonare a riserva, rivalutazione del capitale, contributi in conto capitale, avanzi di fusione);
- variazioni decrementative del patrimonio netto (versamento ai soci, versamento ai soci per reintegro perdite, rimborsi di capitale).
OIC 21: valutazione delle partecipazione iscritte nell’attivo circolante
I titoli e le partecipazioni iscritti nell’attivo circolante dello Stato Patrimoniale, sono valutati come le rimanenze, cioè al minore fra il costo d’acquisto ed il valore di presunto realizzo desumibile dall’andamento di mercato.
La configurazione di costo più corretta, è il costo specifico. Nel caso di titoli fungibili è possibile, in alternativa, scegliere tra i metodi della media ponderata, Lifo, e Fifo.
Il valore di mercato si determina osservando il valore delle quotazione in borsa, e nel caso di partecipazioni non quotate, in base alle informazioni acquisite al fine di stimare in modo attendibile il valore di realizzazione.
L’ OIC 21 suggerisce di osservare quotazioni vicine nel tempo, relative all’ultimo mese, in modo da realizzare una stima attendibile; ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta del bilancio, è opportuno prendere a riferimento anche valori di mercato verificati dopo la chiusura dell’esercizio, ad esempio prima della stesura della bozza di bilancio, se maggiormente attendibili.
Anche nel caso delle partecipazioni iscritte nell’attivo circolante, è opportuno effettuare svalutazioni e rivalutazioni di valore, qualora fosse necessario.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: OIC 21: valutazione delle partecipazioni