Inammissibile il ricorso dopo aver presentato domanda di accesso alla rottamazione quater delle cartelle. A pochi giorni dalla scadenza del 30 giugno per l'adesione alla definizione agevolata, così si è espressa la Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 15722/2023
In vista del 30 giugno, termine fissato per poter aderire alla rottamazione delle cartelle di pagamento, la Corte di cassazione è intervenuta con l’Ordinanza n. 15722 del 5 giugno 2023 con cui ha chiarito che la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (c.d. “rottamazione quater”) della cartella di pagamento, oggetto di una controversia, determina l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso per intervenuta carenza di interesse.
Il caso su cui si sono espressi i giudici di legittimità riguarda l’impugnazione di una cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo di contributi previdenziali, contestati dai funzionari dell’INPS in base alle risultanze di una ispezione condotta nei confronti di una società.
Rottamazione quater: inammissibile il ricorso dopo la domanda di adesione
L’Ente, soccombente in sede di appello, ha proposto ricorso in cassazione.
Tuttavia, nelle more del giudizio di legittimità, la stessa ricorrente ha presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (c.d. “rottamazione quater”), relativamente alla cartella esattoriale oggetto di controversia.
Si tratta della procedura agevolativa riguardante i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate - Riscossione (AdER) dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, con cui il contribuente ha la possibilità di beneficiare dello sgravio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora e dei compensi di riscossione.
Correttamente il Collegio ha precisato che detta dichiarazione reca anche l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione medesima.
Di conseguenza, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio, la Corte di Cassazione ha ritenuto che possa dichiararsi l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso per intervenuta carenza di interesse.
Nel caso di specie, il Collegio ha rilevato che la documentazione depositata e le circostanze rappresentate fossero idonee a dimostrare una tale situazione e, dunque, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente inammissibilità del ricorso e compensazione delle spese di giudizio.
La Corte ha inoltre dichiarato non dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente, sulla scia dell’orientamento prevalente per cui la finalità dell’art. 13, comma 1- quater, DPR nr. 115 del 2002, va individuata nella esigenza di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame e non - come nella specie - per quella sopravvenuta.
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