Firma digitale con marca temporale, fornisce data certa come la PEC. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 725 del 18 ottobre 2021. Lo strumento è adeguato per garantire la certezza della data di emissione dell'attestato di conformità, da parte dell'ente di certificazione accreditato, per iper ammortamento e credito d'imposta per investimenti in beni strumentali.
Firma digitale con marca temporale, al pari della PEC fornisce data certa.
Lo conferma l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 725 del 18 ottobre 2021.
Rientra tra i documenti informatici previsti dal Codice dell’Amministrazione digitale, nel rispetto delle norme e regole tecniche in vigore.
Al pari della posta elettronica certificata è uno strumento idoneo a garantire la certezza della data di emissione dell’attestato di conformità, da parte dell’ente di certificazione accreditato.
Firma digitale con marca temporale: fornisce data certa, come la PEC
La firma digitale con marca temporale può essere utilizzata al posto della PEC per garantire la certezza della data di emissione dell’attestato di conformità, da parte dell’ente di certificazione accreditato.
La conferma arriva dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 725 del 18 ottobre 2021.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 725 del 18 ottobre 2021
- Attestato di conformità previsto dall’articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (iper ammortamento) e dall’articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi) - Firma digitale corredata di marca temporale.
A confermare quanto prospettato nella soluzione proposta dall’istante è l’Amministrazione finanziaria, che chiarisce che devono essere rispettati i requisiti previsti dalla legge e le regole tecniche in vigore.
L’istante è un organismo di certificazione accreditato, che svolge attività di rilascio delle attestazioni di conformità per l’iper ammortamento e il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.
Lo spunto dei chiarimenti è il quesito posto sull’utilizzo della firma digitale con marca temporale in luogo della PEC. A differenza di quest’ultima, con lo strumento indicato, può essere appurata la certezza del momento del rilascio dell’attestazione ma non della consegna della stessa.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che tale strumento è idoneo a garantire la certezza della data di emissione dell’attestato di conformità, da parte dell’ente di certificazione accreditato.
L’interpretazione favorevole viene fornita dopo il riepilogo del quadro normativo di riferimento e della relativa prassi.
L’articolo 1, comma 11, della Legge di Bilancio 2017 prevede che per le agevolazioni di iper ammortamento e maggiorazione per i beni elencati negli allegati A e B alla legge stessa è tenuta a produrre una perizia tecnica giurata (nel caso di costi superiori a 500 mila euro).
La perizia del professionista abilitato deve attestare, appunto, la rispondenza alle caratteristiche tecniche previste negli allegati A e B.
Tale disposizione è stata successivamente recepita anche dalle successive Leggi di Bilancio, che hanno prorogato l’agevolazione.
La stessa disposizione vale anche per il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 195 della Legge di Bilancio 2020.
Firma digitale con marca temporale, devono essere rispettate le regole del Codice dell’Amministrazione digitale
In relazione al particolare aspetto delle agevolazioni in questione, l’Agenzia delle Entrate richiama la circolare numero 4 del 2017.
Il documento di prassi precisa che la perizia deve essere acquisita dall’impresa entro il periodo d’imposta in cui entra in funzione o viene interconnesso al sistema.
La risoluzione numero 152 dello stesso anno fornisce invece chiarimenti per i casi di difficoltà dei professionisti per la perizia tecnica giurata, nell’ipotesi che la documentazione venga prodotta nella parte finale dell’anno.
Il documento di prassi specifica che, in alcuni casi, lo stesso giuramento sarebbe potuto essere effettuato nei primi giorni successivi al 31 dicembre 2017, ferma restando la scadenza per la verifica delle caratteristiche tecniche.
Di conseguenza risultava sufficiente una perizia asseverata, con data certa, da presentare entro la scadenza indicata per poi provvedere al giuramento in data successiva sullo stesso documento inviato all’impresa.
Infine, con la circolare numero 48610 del 2019 del Ministero dello Sviluppo economico ha chiarito che per la decorrenza degli effetti dell’iper ammortamento non è necessario dimostrare la data certa di acquisizione da parte dell’impresa.
In merito l’Agenzia delle Entrate sottolinea quanto segue:
“sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, si ritiene che il principio contenuto nella circolare appena citata possa essere esteso, con i dovuti adattamenti, anche alla fattispecie dell’attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.”
È sufficiente, quindi, che entro la data di chiusura del periodo d’imposta sia emesso un attestato di conformità con data certa, che certifichi le caratteristiche tecniche dei beni e dell’interconnessione.
La firma digitale con marca temporale è idonea ad attestare l’emissione dell’attestato.
Tale strumento è in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, numero 82, ovvero il CAD Codice dell’Amministrazione digitale, sulla validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici.
In conclusione, l’Agenzia delle Entrate sottolinea quanto riportato di seguito:
“Pertanto, si ritiene che lo strumento della firma digitale corredata da marca temporale, laddove rispondente ai requisiti previsti dalle norme e dalle regole tecniche vigenti, sia idoneo a garantire la certezza della data di emissione, da parte dell’ente di certificazione accreditato, dell’attestato di conformità.”
L’impresa richiedente dovrà mettere a disposizione degli organi di controllo, nei casi di verifica, l’attestato in forma digitale.
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