La dichiarazione IRAP presentata con il valore simbolico di un euro, anche se infedele, non è equiparabile a quella omessa. Ecco le ultime novità dalla Corte di Cassazione.
Con l’Ordinanza numero 10668 del 22 aprile 2021 la Corte di Cassazione ha chiarito che la dichiarazione presentata ai fini Irap, con cui il contribuente ha indicato un valore simbolico e irrisorio anche di solo un euro, è da ritenersi comunque presentata e non può essere equiparata alla violazione di omessa dichiarazione.
- Corte di Cassazione - Ordinanza numero 10688 del 22 aprile 2021
- Il testo integrale dell’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 10688 del 22 aprile 2021.
La sentenza – Nella controversia in commento un professionista si era avvalso della procedura di definizione automatica dei redditi di lavoro autonomo mediante autoliquidazione ai sensi dell’art. 7 della L. 289/2002, prevista solo in caso di presentazione della dichiarazione.
Nel caso de qua l’Agenzia delle entrate aveva contestato la legittimità della procedura perché il contribuente, per l’anno definito, aveva presentato una dichiarazione originaria dichiarando un valore simbolico di solo un euro.
In questo modo la dichiarazione ai fini IRAP, seppur formalmente presentata, è stata ritenuta dall’Amministrazione finanziaria sostanzialmente omessa. Da qui il mancato riconoscimento degli effetti della definizione automatica ex art. 7 citato e l’emissione di un avviso di accertamento nei confronti del professionista, avvalendosi della proroga biennale dei termini di notifica di cui all’art. 10 della stessa legge.
Il contribuente ha impugnato l’atto impositivo e il ricorso, respinto dalla CTP, è stato poi accolto dalla CTR.
A parere dei giudici d’appello nel caso di specie la dichiarazione non poteva considerarsi omessa, pur avendo il contribuente indicato un valore irrisorio di un euro.
Di conseguenza l’adesione al condono doveva ritenersi legittima.
Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, contestando violazione degli artt. 8 e 19 del D.Lgs. n. 446 del 1997, e degli artt. 7 e 10 della legge n. 289 del 2002, nonché dell’art. 10 della legge n. 212 del 2000, affermando che la dichiarazione di un valore ai fini Irap assolutamente irrisorio non può considerarsi un fenomeno di infedele dichiarazione ma di omessa dichiarazione.
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’ufficio erariale, con condanna al pagamento delle spese di lite in favore del contribuente.
Nel caso in commento il contribuente aveva presentato una dichiarazione dei redditi completa di tutti i quadri di sua spettanza ma quello relativo all’IRAP recava un importo “certamente opinabile”.
Nelle disposizioni relative alla definizione automatica ex art. 7 della L. 289/2002 non è prevista una specifica causa di esclusione riconducibile alla errata compilazione (ancorché voluta) di uno specifico quadro della dichiarazione.
Di conseguenza la Corte di cassazione, avvalorando la posizione della CTR, non ha ravvisato alcun valido motivo per non ritenere valida ed efficace la definizione automatica del reddito di lavoro autonomo operata ai fini Irap dal contribuente.
Questi, infatti, non omette la dichiarazione, ma provvede invece ad effettuarla, indicando un valore diverso rispetto a quanto dovuto, incorrendo nella violazione di dichiarazione infedele ma non di omessa dichiarazione come sostenuto dall’amministrazione finanziaria.
Sulla base di tali argomentazione la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto
“la dichiarazione infedele presentata dal contribuente ai fini IRAP, anche quando indichi un valore non verosimile, non è equiparabile alla omessa dichiarazione, e pertanto non è di ostacolo all’accesso del contribuente al condono di cui alla art. 7 della legge n. 289 del 2002, con la conseguenza che l’Amministrazione finanziaria deve provvedere, a pena di decadenza, alla notifica dell’avviso di accertamento del conseguimento di un maggior reddito ai fini IRAP nei termini ordinari di cui all’art. 43 del Dpr n. 600 del 1973, non potendo avvalersi della proroga biennale dei termini di notifica di cui all’art. 10 della legge n. 289 del 2002, prevista per la diversa ipotesi in cui la dichiarazione sia stata omessa”
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