Assegno unico 2022, arriva a poche settimane dall'entrata in vigore della prestazione la circolare INPS n. 23 de 9 febbraio, che illustra requisiti, regole di calcolo e modalità e scadenze per presentare domanda. Valide le istanze presentate anche in caso di ISEE con errori.
Assegno unico 2022, arrivano con la circolare INPS n. 23 del 9 febbraio le istruzioni dettagliate su requisiti, tempi e modalità per presentare domanda.
Ad ormai poche settimane dall’entrata in vigore dell’assegno universale per i figli a carico, che dal 1° marzo 2022 ridisegnerà le prestazioni di sostegno alla genitorialità, l’INPS con la circolare n. 23/2022 chiarisce i dubbi e si sofferma, tra le altre cose, sulle regole per il calcolo.
L’importo esatto spettante sarà determinato sulla base del valore del modello ISEE del nucleo familiare in cui è presente il minore, ma l’assegno unico spetterà anche in caso di mancata presentazione.
Per le domande inviate entro il 30 giugno 2022, in assenza di ISEE valido al momento della presentazione dell’istanza, si terrà conto dell’attestazione eventualmente presentata successivamente in sede di conguaglio nei mesi di gennaio e febbraio dell’anno successivo.
Nessun conguaglio invece per le domande presentate dal 1° luglio, per le quali l’assegno unico sarà erogato dal mese successivo sulla base dell’ISEE presente al momento di invio.
Assegno unico 2022, pubblicata la circolare INPS: le istruzioni in vista dell’avvio dal 1° marzo
Dal 1° marzo 2022 debutterà ufficialmente l’assegno unico e universale per i figli a carico, che sarà erogato a domanda e a cadenza mensile.
Le domande per richiedere la prestazione economica possono essere inviate già dal mese di gennaio sul portale dell’INPS, e la circolare esplicativa pubblicata il 9 febbraio 2022 arriva quindi con alcune settimane di ritardo.
Si ricorda che l’assegno unico spetta per i figli minorenni e maggiorenni fino a 21 anni, a patto che risultino a carico e nel nucleo familiare indicato ai fini ISEE.
Non solo i genitori, ma anche i nonni potranno accedervi per i nipoti, in caso di affido o in ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare.
L’assegno unico per i maggiorenni non spetta però ai “NEET”. È infatti riconosciuto dall’INPS solo in caso di impegno, da parte dei giovani dai 18 ai 21 anni, in percorsi di studio o formazione. Nell’ultima ipotesi vi rientrano anche i contratti di apprendistato e i tirocini che rispettano le linee guida adottate da Governo e Regioni.
Nessun limite di età è invece prevista per i figli disabili a carico, per i quali viene inoltre meno il vincolo dello studio o della formazione.
Sono questi alcuni aspetti posti in evidenza dalla circolare INPS n. 23 del 9 febbraio 2022, che fornisce un focus specifico sui requisiti richiesti ai fini della presentazione della domanda per l’assegno unico.
In primis, quello relativo alla cittadinanza e al soggiorno, seguito dal pagamento delle imposte sui redditi in Italia e dalla residenza o domicilio.
All’interno della circolare n. 23/2022 sono contenute numerose indicazioni operative su tempi e sulle modalità di accesso all’assegno unico, ed uno dei punti sui quali soffermarsi è indubbiamente relativo ai criteri per il calcolo della somma spettante in base al valore del modello ISEE.
- Circolare INPS numero 23 del 9 febbraio 2022
- Decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, recante: “Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46”. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Assegno unico 2022, nella circolare INPS i chiarimenti per le domande con o senza ISEE
Presentare l’ISEE (“minorenni” o “ordinario”, in base all’età dei figli) è fondamentale per consentire all’INPS di effettuare il calcolo dell’assegno unico riconosciuto, sulla base dell’effettiva condizione economica e patrimoniale del nucleo familiare.
L’assegno spetta però anche in assenza di ISEE, sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda. In tal caso, l’importo erogato sarà pari al minimo, ossia 50 euro per i figli minorenni e 25 euro dai 18 ai 21 anni di età.
Farà in ogni caso fede l’ISEE presente al momento della domanda, e l’importo erogato sarà fisso per tutte le rate. Nei mesi di gennaio e febbraio dell’anno successivo sarà invece effettuato il conguaglio, tenuto conto dell’ISEE in corso di validità al 31 dicembre dell’anno precedente.
Ad esempio quindi, in caso di presentazione dell’ISEE corrente dopo aver fatto domanda, sarà solo in sede di conguaglio che verrà rideterminata la somma attribuita.
Domanda assegno unico senza ISEE, conguaglio in caso di invio il 30 giugno 2022
Le regole in merito al conguaglio e alla retroattività dell’assegno unico influenzano inoltre le istruzioni per le domande presentate in assenza di ISEE.
Come indicato nella circolare INPS, per le istanze di accesso all’assegno unico che saranno presentate entro il 30 giugno la prestazione decorrerà retroattivamente dal mese di marzo. In tal caso, in sede di conguaglio si terrà conto dell’ISEE valido inviato entro il 30 giugno del periodo di riferimento.
Ad esempio quindi, in caso di domanda presentata a marzo 2022 senza ISEE, in fase di prima istruttoria sarà attribuito l’importo minimo dell’assegno unico. In caso di presentazione successiva del modello ISEE, entro giugno, sarà in sede di conguaglio che sarà effettuato il calcolo della prestazione effettivamente spettante.
Discorso diverso invece per le domande presentate dal 1° luglio. In tal caso l’assegno unico spetta dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Per il calcolo quindi, si terrà conto dell’ISEE presente al momento della domanda. L’eventuale maggiorazione, in fase di conguaglio, decorrerà non retroattivamente ma dal mese di presentazione dell’ISEE.
Ad esempio quindi, in caso di domanda presentata ad agosto, e ISEE inviato successivamente nel mese di ottobre, la prestazione spetterà per l’importo minimo spettante e solo dalla data di presentazione dell’attestazione reddituale e patrimoniale sarà riconosciuto l’importo aggiornato.
Assegno unico 2022 anche in caso di ISEE con omissioni o difformità
La domanda per l’assegno unico sarà quindi istruita e liquidata dall’INPS in base all’ISEE, anche se con omissioni o difformità.
Come evidenziato dalla circolare del 9 febbraio 2022, in tal caso entro la fine dell’anno l’utente avvisato di irregolarità nell’ISEE dovrà regolarizzare l’attestazione. In caso di mancata correzione, l’INPS procedere al recupero dei maggiori importi riconosciuti rispetto a quanto sarebbe spettato in caso di assenza di ISEE.
In caso di omissioni ovvero difformità è quindi possibile:
- presentare domanda per la prestazione avvalendosi dell’attestazione ISEE difforme. In tale ipotesi, l’INPS può richiedere al cittadino idonea documentazione per comprovare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione;
- presentare una nuova DSU, priva di difformità;
- richiedere al CAF la rettifica della DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora quest’ultima sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale.
Sono questi alcuni dei punti contenuti nella circolare INPS n. 23/2022, “bussola” per famiglie, professionisti e CAF impegnati nella presentazione delle prime domande per l’accesso all’assegno unico dal 1° marzo 2022.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Assegno unico 2022, pubblicata la circolare INPS: le istruzioni in vista dell’avvio dal 1° marzo