L’apertura della cassaforte nel caso di controlli diretti in azienda

Gianfranco Antico - Leggi e prassi

Il consenso non forzato del contribuente all'apertura della cassaforte fa venire meno la necessità dell’autorizzazione del Procuratore della Repubblica: ma come occorre comportarsi in caso di richiesta di apertura della cassaforte direttamente in azienda?

L'apertura della cassaforte nel caso di controlli diretti in azienda

Nell’immaginario collettivo la possibilità che i verificatori possano procedere all’apertura di una cassaforte presente in azienda o presso un’abitazione o studio professionale desta naturalmente curiosità.

E quindi è opportuno conoscerne le regole, prendendo le mosse da un recente pronunciamento della Corte di Cassazione, n. 18424/2023, secondo cui il libero consenso del contribuente all’apertura coattiva della cassaforte fa venire meno la necessità per i verificatori di richiedere l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica.

L’attività di controllo esterna

Il potere di verifica, disciplinato dal D.P.R. n. 633/72, richiamato dal D.P.R. n. 600/1973, è fra quelli più importanti attribuiti agli uffici, in quanto incide maggiormente sulle libertà, costituzionalmente garantite, della persona e del domicilio, e che per il contribuente, verificato, si concretizzano in obblighi di pati, che proprio in ragione della particolare vis cogente, sono soggetti a particolari limitazioni.

In pratica, i verificatori possono entrare in azienda ovvero presso lo studio professionale ovvero presso l’abitazione, a determinate condizioni.

L’accesso da parte dei verificatori può essere effettuato solo con apposita autorizzazione scritta, rilasciata dal capo dell’Ufficio che ordina la verifica, e deve contenere:

  • il nominativo e i poteri del soggetto che dispone la verifica;
  • l’ordine di accedere;
  • l’indicazione del soggetto da verificare;
  • le ragioni del controllo;
  • le effettive esigenze d’indagine esterna;
  • l’indicazione che la verifica, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, si svolgerà durante l’orario ordinario di esercizio dell’attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento dell’attività stessa nonché alle relazioni commerciali o professionali;
  • le annualità da verificare;
  • la data dell’inizio della verifica;
  • la sottoscrizione del soggetto che autorizza la verifica.

In caso di opposizione all’accesso, i verificatori civili, con l’ausilio della Guardia di Finanza o di altro organo di polizia, possono ugualmente effettuare l’accesso. In questo caso, il contribuente è esposto alle conseguenze amministrative (D. Lgs. n. 471/97) e penali (art. 337 c.p.p.).

Ricordiamo che la L. n. 4/1929, tuttora in vigore, dispone che:

“...gli ufficiali o gli agenti di polizia tributaria hanno facoltà di accedere in qualunque ora negli esercizi pubblici e in ogni locale adibito ad una azienda industriale o commerciale ed eseguirvi verificazioni e ricerche.”

Pur se l’interpretazione letterale dell’espressione “qualunque ora” lascerebbe intendere che l’accesso possa avvenire in qualsiasi ora, per prassi consolidata, l’espressione “qualunque ora” va legata all’orario di normale apertura delle aziende o altro ufficio.

Ciò significa che, se l’orario normale dell’attività è quello serale o notturno (ristoranti, bar, cinema, discoteche, ecc.), l’accesso è permesso anche in tali ore.

L’apertura della cassaforte: norma e prassi

Come abbiamo anticipato, la possibilità che i verificatori possano procedere all’apertura di una cassaforte desta naturalmente curiosità e per certi versi apprensione.

E quindi è opportuno conoscerne le regole.

Ai sensi del D.P.R. n. 633/1972, è sempre necessaria l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per procedere a perquisizioni personali, apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili e ripostigli.

Conseguentemente, come rilevato nella circolare n.1/2018 della Guardia di Finanza, allorquando durante le operazioni di accesso si presenti la necessità di procedere ai citati adempimenti, occorre provvedere tempestivamente a richiedere alla competente Autorità Giudiziaria il necessario provvedimento autorizzativo.

Nell’ipotesi di accesso domiciliare, già autorizzato dall’Autorità giudiziaria, non è necessaria una ulteriore autorizzazione specifica all’apertura di cassetti, borse e di tutto ciò che è chiuso, per la forza attrattiva della prima autorizzazione, che si estende all’intero domicilio.

La perquisizione, ove autorizzata, è eseguita in conformità alle norme del codice di procedura penale e, quindi, nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto (art. 249, comma 2, C.p.p.), da parte di persona dello stesso sesso.

Per le attività di perquisizione personale e di apertura coattiva devono essere redatti autonomi processi verbali.

Quanto all’esame di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili e ripostigli, il manuale sui controlli della Guardia di Finanza evidenzia che l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica è richiesta solo nel caso di “apertura coattiva” e non anche, quindi, quando l’attività di ricerca si svolga con la collaborazione del contribuente o nel caso in cui cassetti e armadi non siano chiusi a chiave.

L’eventuale assenso del contribuente, che fa venir meno la richiesta di autorizzazione al magistrato, che legittima l’operato dei verificatori, dovrà essere trascritto sia nel p.v. di accesso o giornaliero o nel p.v. di constatazione.

Giurisprudenza

Sulla questione relativa all’apertura della cassaforte più volte la Corte di Cassazione è intervenuta.

In particolare, l’ordinanza n. 3204/2015 ha affermato che per aprire la cassaforte non è necessaria l’autorizzazione del P.M., se c’è il consenso del contribuente; nel caso di specie, lo stesso ricorrente riconosce:

“di avere prestato la propria assistenza per l’apertura della cassaforte, senza che fosse dal medesimo contestato alcunché in seno alla dichiarazione resa a chiusura della verifica.”

E con la sentenza n. 14056/2006, in maniera netta e chiara, gli Ermellini hanno operato una distinzione:

“l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica per l’apertura di pieghi sigillati, borse, casseforti e simili, [...] è richiesta solamente nel caso di accesso disposto dagli uffici imposte nei locali della ditta, ma non anche nel caso di perquisizione domiciliare già autorizzata dall’Autorità giudiziaria, essendo evidente che l’autorizzazione alla perquisizione domiciliare è comprensiva di ogni attività strumentale necessaria per l’acquisizione delle prove (Cass. n. 20824/2005).”

Il consenso del contribuente

Con la sentenza n. 9565/2007, gli Ermellini, dopo aver ribadito che l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica all’accesso domiciliare è connotata da un largo margine di discrezionalità nella valutazione, che va effettuata con prudente apprezzamento ex ante, della sussistenza degli indizi e che la motivazione può essere sintetica, essendo sufficiente che sia indicata la nota e l’autorità richiedente l’autorizzazione, hanno confermato che occorre l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica solo per procedere ad “apertura coattiva” di borse, non essendo, invece, necessaria l’autorizzazione ove l’acquisizione di documenti contenuti in borse sia avvenuta, come nel caso in questione, con la collaborazione ed in continua presenza del figlio e della moglie del contribuente e, comunque, senza la manifestazione di alcuna contraria volontà.

Sempre i giudici di Piazza Cavour, sentenza n. 24306/2018, hanno ribadito che per aprire le borse, nel corso di una verifica fiscale, non è necessaria l’autorizzazione del P.M., se c’è il consenso del contribuente. Di conseguenza:

“deve ritenersi legittima l’acquisizione di documentazione custodita all’interno di una borsa rinvenuta in sede di verifica fiscale laddove, come nel caso in esame, l’apertura della stessa è avvenuta con l’autorizzazione di un dipendente dell’impresa in verifica e, comunque, senza che sia stata sollevata alcuna contestazione specifica in sede di dichiarazione resa a chiusura della verifica medesima (circostanza quest’ultima non contestata).”

Sul punto rileviamo la recente posizione espressa da Cass. n. 18424/2023, che richiama il pensiero delle SS.UU. (n. 3182/2022), secondo cui l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica all’apertura di pieghi sigillati, borse, casseforti e mobili in genere:

“è richiesta soltanto nel caso di apertura coattiva e non anche ove l’attività di ricerca si svolga con il libero consenso del contribuente, senza che ai fini della valida espressione di tale consenso sia necessario che il contribuente sia stato informato della sussistenza di una previsione di legge che, in caso di sua opposizione, consente l’apertura coattiva solo previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica, non rinvenendosi un obbligo in tal senso né nell’art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972, né nell’art. 12, comma 2, della l. n. 212 del 2000.”

Il consenso non forzato del contribuente

Sul consenso non forzato è interessante il passaggio della pronuncia della Corte di Cassazione n.18424/2023, in ordine alle modalità con le quali sarebbe stata richiesta l’apertura della cassaforte:

“se, da un lato, il consenso forzato esclude effettivamente ogni valenza al consenso, dall’altro lato, occorre ricordare che un’eventuale coazione va accertata dal giudice di merito.”

Nella vicenda processuale in esame:

“la documentazione contenuta nelle due casseforti presenti ciascuna in due diverse sedi della società, era stata consegnata spontaneamente dagli impiegati incaricati, senza alcuna opposizione, essendo stata esclusa, sulla base delle deduzioni delle parti, la sussistenza di un consenso coatto; a tal fine, la sentenza si sofferma sulla circostanza per cui, secondo la tesi della contribuente, solo l’incaricato presso la sede dove si trovava la cassaforte contenente gli assegni sarebbe stato intimidito dagli operatori, sebbene le formalità di apertura e gli avvisi di rito erano gli stessi per entrambe le sedi; ciò rendeva, secondo la CTR, ancora più inconsistente la ipotizzata coazione indiretta.”

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