Credito di imposta sisma centro Italia, con la risposta all'interpello numero 322 dell'8 settembre 2020 l'Agenzia delle Entrate riepiloga il quadro normativo di riferimento per determinare quali sono i beni che possono rientrare nell'agevolazione e quali sono le condizioni da soddisfare.
Credito di imposta sisma centro Italia, sebbene nella risposta all’interpello numero 322 dell’8 settembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ritenga inammissibile il quesito posto dall’istante, il documento di prassi coglie lo spunto per riepilogare il quadro normativo di riferimento per determinare quali beni possono rientrare nell’agevolazione.
L’Amministrazione finanziaria, inoltre, ricapitola anche le condizioni che danno diritto all’agevolazione ed i requisiti che devono essere soddisfatti per avere diritto al credito di imposta del 45% sull’importo investito, previsto dall’articolo 18-quater del decreto-legge n. 8 del 2017.
Tra i riferimenti normativi richiamati anche gli elenchi di beni agevolabili, contenuti nel codice civile.
Credito di imposta sisma centro Italia: i beni che rientrano nell’agevolazione
Il credito di imposta per il sisma del centro Italia è l’oggetto della risposta all’interpello numero 322 dell’8 settembre 2020.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 322 dell’8 settembre 2020
- Articolo 18-quater del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8. Credito d’imposta per investimenti nelle regioni dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici.
Nel documento di prassi l’Agenzia delle Entrate rileva in prima battuta che:
“il quesito in esame implica una verifica delle modalità di contabilizzazione del bene descritto nell’istanza e della possibile classificazione dello stesso nelle voci B.II.2 e B.II.3 dell’attivo dello stato patrimoniale.”
Dal momento quindi che è necessaria una valutazione tecnica-fattuale, tale quesito è ritenuto inammissibile in base a quanto previsto dall’articolo 11 legge n. 212 del 2000.
L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, coglie lo spunto per riepilogare il quadro normativo di riferimento che stabilisce quali sono i beni che possono rientrare nell’agevolazione.
Il primo richiamo normativo riportato è l’articolo 18-quater del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.
Tale disposizione estende fino al 31 dicembre 2020 l’agevolazione per le imprese situate nei comuni colpiti da eventi sismici, a partire dal 24 agosto 2020, delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo.
Il credito di imposta è stato istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, ovvero la legge di bilancio 2016.
Nello specifico il credito di imposta è riservato alle imprese che effettuano l’acquisizione, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di “beni strumentali nuovi” ovvero macchinari, impianti e attrezzature varie che fanno parte di un progetto di investimento iniziale.
In base alle precisazioni riportate nella circolare n. 34/E del 3 agosto 2016, paragrafo 3, sono agevolabili gli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature varie, funzionali alla realizzazione di un progetto di investimento iniziale relativo:
- alla creazione di un nuovo stabilimento;
- all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
- alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente;
- ad un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.
La stessa circolare ha inoltre chiarito che tali beni devono:
“essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa”.
Credito di imposta sisma centro Italia: l’elenco dei beni nelle disposizioni del codice civile
Come sottolineato nel documento di prassi, i beni agevolabili devono rispondere al requisito della novità e non possono essere già utilizzati, a qualunque titolo.
Il documento di prassi sottolinea che per l’individuazione:
“occorre fare riferimento alla corretta classificazione degli stessi in bilancio, secondo quanto previsto dalla normativa civilistica e nel rispetto dei corretti principi contabili.”
Nello specifico ci si deve riferire agli elenchi dell’articolo 2424 del codice civile.
Le immobilizzazioni materiali, da iscrivere alla classe B, sottoclasse II, al punto 2) comprendono impianti e macchinario.
Alla voce B.II.2 “impianti e macchinario” sono iscritti i seguenti:
- 1) impianti generici: impianti non legati alla tipica attività della società, ad esempio, servizi riscaldamento e condizionamento, impianti di allarme;
- 2) impianti specifici, impianti legati alle tipiche attività produttive dell’azienda;
- 3) altri impianti, ad esempio, forni e loro pertinenze;
- 4) macchinario automatico e macchinario non automatico: apparati in grado di svolgere da sé, automatico, o con l’ausilio di persone, semiautomatico, determinate operazioni.
Nella voce B.II.3 sono invece inclusi i seguenti beni:
- 1) attrezzature: strumenti, con uso manuale, necessari per il funzionamento o lo svolgimento di una particolare attività o di un bene più complesso, ad esempio, attrezzi di laboratorio, equipaggiamenti e ricambi, attrezzatura commerciale e di mensa;
- 2) attrezzatura varia, legata al processo produttivo o commerciale dell’impresa, completante la capacità funzionale di impianti e macchinario, distinguendosi anche per un più rapido ciclo d’usura; comprende convenzionalmente gli utensili.
Fermi restando gli altri requisiti da soddisfare, il documento di prassi mette in evidenzia che la disposizione ha carattere tassativo.
Sono dunque esclusi dall’agevolazione tutti i beni che sono classificati in voci di bilancio diverse da quelle indicate nella norma.
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