L’INAIL tramite la circolare n. 34 del 13 settembre 2022 specifica i nuovi tassi di interesse per il pagamento a rate dei premi assicurativi e delle relative sanzioni civili. Dal 14 settembre 2022, per la rateazione dei premi INAIL si applica il tasso del 7,25 per cento, mentre per le sanzioni quello del 6,75 per cento. Questo perché la BCE ha alzato all'1,25 per cento il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento.
Premi INAIL 2022, a partire dal 14 settembre 2022 rate e sanzioni per il pagamento saranno più care.
L’Istituto, tramite la circolare n. 34 del 13 settembre 2022, comunica il nuovo aumento dei tassi di interesse per la rateazione dei debiti relativa ai premi assicurativi e accessori e per la misura delle sanzioni civili.
La circolare n. 34 modifica quanto stabilito da quella pubblicata dall’Istituto lo scorso luglio e relativa al precedente aggiornamento dei tassi (aumentati allo 0,50 per cento).
La Banca Centrale Europea, infatti, tramite la nuova decisione di politica monetaria dell’8 settembre ha fissato il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema all’1,25 per cento.
Per effetto di questa decisione a partire dal 14 settembre 2022, il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori è fissato al 7,25 per cento, mentre quello per la misura delle sanzioni civili al 6,75 per cento.
Premi INAIL 2022, dal 14 settembre rate e sanzioni più care: nuovo aumento dei tassi di interesse
L’INAIL, con la circolare n. 34 del 13 settembre 2022, comunica il nuovo aumento dei tassi di interesse, in vigore dal 14 settembre, per il pagamento a rate dei premi e per la misura delle relative sanzioni civili per il mancato o ritardato pagamento.
Come previsto dal decreto legge n. 318/1996 (art. 3, comma 4), per il pagamento a rate dei premi INAIL si applica un tasso di interesse pari a quello minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, in vigore al momento della domanda, a cui si aggiunge una maggiorazione di 6 punti.
L’8 settembre 2022, la BCE, la Banca Centrale Europea, con l’obiettivo di mettere un freno all’inflazione, ha deciso di aumentare il tasso di interesse sulle principali operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema fissandolo all’1,25 per cento, modificando quanto stabilito lo scorso luglio (l’aumento dello 0,50 per cento) e comunicato dall’Istituto tramite la circolare n. 29.
Di conseguenza, a partire dal 14 settembre 2022, il tasso di interesse per il pagamento a rate dei premi INAIL 2022 è fissato al 7,25 per cento (1,25 più 6).
Infine, l’INAIL specifica che per quanto riguarda il pagamento a rate dei premi, i piani di ammortamento già emessi e notificati al 14 settembre sulla base del tasso precedente non subiranno variazioni.
Sanzioni civili premi INAIL, aumenta il tasso di interesse per il mancato pagamento
L’INAIL nella circolare n. 34 definisce anche l’aumento del tasso di interesse utilizzato per determinare la misura delle sanzioni civili, come conseguenza della decisione di politica monetaria della BCE.
Nel caso di mancato versamento dei premi o dei contributi, oppure di pagamento oltre i termini previsti, il datore di lavoro è tenuto a pagare una sanzione civile, come previsto dall’art. 116, commi 8 e 10, della legge n. 388/2000.
Le sanzioni si determinano sulla base del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema a cui vengono aggiunti 5,5 punti.
Pertanto, in seguito alla rideterminazione e a partire dal 14 settembre 2022, i contribuenti sono tenuti a pagare una sanzione civile pari al 6,75 per cento in ragione d’anno nei seguenti casi:
- per il pagamento di premi e contributi mancato o in ritardo, il cui ammontare si può ricavare dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie;
- per evasione legata a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi, nel caso in cui la denuncia sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste;
- per il pagamento mancato o in ritardo di premi e contributi, derivanti da oggettive incertezze sulle scadenze legate a orientamenti amministrativi contrastanti.
In ogni caso, la sanzione non può superare il limite del 40 per cento dell’importo dei premi non pagati entro le scadenze previste.
Infine, l’INAIL ricorda che nell’ipotesi in cui le aziende siano sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano pagati integralmente tutti i contributi e le spese (art. 1, comma 220 della legge n. 662/1996).
Il consiglio di amministrazione dell’INAIL, infatti, con la delibera n. 13/2002, ha previsto che:
- per il mancato o ritardato pagamento, la sanzione viene ridotta in misura pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema;
- in caso di evasione, invece, viene ridotta al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 2 punti.
Pertanto, a partire dal 14 settembre 2022, tenendo conto che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema è uguale al tasso degli interessi legali attualmente in vigore (1,25 per cento), per la riduzione delle sanzioni si applica un tasso dell’1,25 per cento (tasso di interesse legale in vigore), mentre in caso di evasione si applica il tasso del 3,25 per cento (tasso di interesse maggiorato di 2 punti).
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