L'INAIL tramite la circolare n. 29 del 26 luglio 2022 prevede che, a partire dal 27 luglio, per la rateazione del pagamento di premi e accessori si applichi il tasso di interesse del 6,50 per cento. Modificata anche la misura delle sanzioni civili, determinate applicando un tasso del 6 per cento. L'aggiornamento segue la decisone della BCE, che ha fissato allo 0,50 per cento il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento.
Premi INAIL 2022, sono stati aggiornati i tassi di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili.
La modifica, prevista l’INAIL con la circolare n. 29 del 26 luglio 2022, arriva in seguito alla decisione di politica monetaria del 21 luglio per cui la Banca Centrale Europea ha fissato allo 0,50 per cento il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.
Per effetto di tale decisione, dal 27 luglio 2022, il tasso di interesse per la rateazione di premi e accessori assicurativi INAIL è fissato al 6,50 per cento, mentre quello per determinare la misura delle sanzioni civili è fissato al 6 per cento.
Premi INAIL 2022: aggiornati i tassi di interesse per il pagamento a rate e per la misura delle sanzioni civili
Come specificato nella circolare n. 29 del 26 luglio 2022, l’INAIL aggiorna i tassi di interesse relativi al pagamento dei premi e accessori assicurativi per l’anno in corso.
La modifica arriva in seguito alla decisone di politica monetaria del 21 luglio 2022 da parte della BCE, la Banca Centrale Europea. Come si legge nel comunicato stampa la banca ha fissato il tasso di interesse sulle principali operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema allo 0,50 per cento, con l’obiettivo di preservare la stabilità dei prezzi.
La decisione ha effetto sul tasso di interesse di rateazione per il pagamento dei premi INAIL e su quello applicato per determinare la misura delle sanzioni civili, previste per il mancato o ritardato pagamento di contributi o premi da parte del datore di lavoro.
Pertanto, a partire dal 27 luglio 2022, il tasso di interesse per le rateazioni del pagamento dei premi assicurativi INAIL e quello per la definizione delle sanzioni civili sono rideterminati in questo modo:
- interesse al 6,50 per cento per il pagamento a rate di premi assicurativi e accessori;
- interesse al 6 per cento per determinare la misura delle sanzioni civili.
Il pagamento a rate dei premi INAIL, infatti, prevede che sia applicato un tasso di interesse pari a quello minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, in vigore al momento della domanda, a cui si aggiunge una maggiorazione di 6 punti.
Per quanto riguarda le rateazioni già in corso al 27 luglio 2022 non ci saranno cambiamenti, restano validi i piani di ammortamento già determinati applicando il tasso di interesse in vigore al momento della presentazione dell’istanza.
Premi INAIL 2022: per le sanzioni civili tasso di interesse al 6 per cento
Nel caso di mancato versamento dei premi o dei contributi, oppure di pagamento oltre i termini previsti, il datore di lavoro è tenuto a pagare una sanzione civile, come previsto dall’art. 116, commi 8 e 10 della legge n. 388/2000.
Questa è pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 5,5 punti, quindi al 6 per cento. Questo tasso si applica dal 27 luglio 2022 nei seguenti casi:
- per il pagamento di premi e contributi mancato o in ritardo, il cui ammontare si può ricavare dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie;
- per evasione legata a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi;
- per il pagamento mancato o in ritardo di premi e contributi, derivanti da oggettive incertezze sulle scadenze legate a orientamenti amministrativi contrastanti.
In ogni caso, la sanzione civile non può superare il 40 per cento dell’importo dei premi non pagati entro le scadenze previste.
Infine, nell’ipotesi in cui le aziende siano sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, l’unica condizione è che siano pagati integralmente tutti i contributi e le spese.
Pertanto, per il mancato o ritardato pagamento del premio, si applica un tasso dell’1,25 per cento (tasso di interesse legale in vigore), mentre in caso di evasione si applica il tasso del 3,25 per cento (interesse legale maggiorato di 2 punti).
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