Domanda CIG, proroga fino al 31 dicembre 2021 della vecchia procedura SR41 per trasmettere i dati utili al pagamento. Con il messaggio n. 3556 del 19 ottobre l'INPS comunica di aver esteso il periodo transitorio con l'obbligo di usare solo il nuovo Uniemens CIG a partire dal 1° gennaio 2022.
Domanda CIG e invio dei flussi Uniemens per il pagamento diretto: il modello SR41 potrà essere utilizzato fino al 31 dicembre 2021.
L’annuncio della proroga della vecchia procedura, e della conseguente estensione del periodo transitorio di convivenza con quella nuova, arriva con il messaggio INPS numero 3556 del 19 ottobre 2021.
Saranno quindi le richieste di pagamento relative a domande di integrazione salariale presentate dal 1° gennaio 2022 in poi e aventi ad oggetto periodi di integrazione salariale decorrenti da gennaio 2022 a dover essere inviate solo con il nuovo flusso telematico Uniemens Cig.
La nuova modalità è stata introdotta dal Decreto Sostegni che ha previsto modifiche alle modalità di trasmissione dei dati necessari al calcolo e al pagamento diretto delle integrazioni salariali da parte dell’INPS.
Secondo la tabella di marcia iniziale, questo nuovo strumento doveva essere utilizzato, alternativamente al modello SR41, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° aprile 2021.
A partire da settembre sarebbe dovuto diventare l’unica modalità, con la corrispondente dismissione definitiva della vecchia formula, ma così non è stato.
L’INPS, con il messaggio del 19 ottobre, ha concesso un altro po’ di tempo ad aziende ed intermediari per adeguarsi alla novità con una proroga del periodo transitorio di due mesi e mezzo.
Domanda CIG e Uniemens, per il vecchio modello SR41 proroga al 31 dicembre 2021
Per le domande di Cassa integrazione presentate entro la fine di quest’anno i datori di lavoro potranno continuare a utilizzare il vecchio modello SR41 per trasmettere all’INPS i dati per il pagamento diretto dell’indennità.
Questo è il fulcro del messaggio INPS numero 3556, che rinvia a gennaio prossimo l’utilizzo esclusivo del flusso telematico Uniemens Cig sia per le domande con causale Covid che per quelle ordinarie.
I datori di lavoro possono quindi continuare a scegliere se utilizzare il nuovo strumento o il modello SR41 per le richieste di pagamento diretto relative a domande presentate entro il 31 dicembre 2021 o, se presentate successivamente, che riguardano periodi di integrazione salariale con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2022.
Nel messaggio si legge:
Si evidenzia che il sistema “SR41” dovrà necessariamente essere utilizzato fino alla fine del periodo autorizzato dai datori di lavoro che, alla data del 1° gennaio 2022, avessero già inviato richieste di pagamento con il sistema “SR41”.
Infine, l’INPS ricorda che restano esclusi dalla novità del sistema Uniemens Cig i trattamenti di integrazioni riferiti ai seguenti settori:
- agricolo, per cui rimangono in vigore le modalità di trasmissione dei dati tramite il modello SR43 semplificato.
- portuale, per il quale deve continuare a essere utilizzato il modello SR41 semplificato.
Flusso Uniemens Cig, i controlli introdotti con il nuovo sistema
Il Flusso Uniemens Cig, che sarà l’unico utilizzabile a partire dal prossimo anno, ha introdotto nuovi controlli di accoglienza nella procedura.
In particolare, si tratta di verifiche che riguardano i seguenti elementi:
- “OrarioContr” - Orario contrattuale che controlla se l’orario indicato sia compreso tra 1 e 48 ore;
- “OreDaInt” - Ore da integrare che verifica che il numero di ore inserito non sia maggiore di quelle indicate nell’elemento “OreLavMens”;
- “PercPartTime”/“PercPartTimeMese” - Percentuale part-time che verifica che sia inserito un valore compreso tra 1 per cento e 99 per cento, impedendo l’invio del flusso quando il valore si collochi al di fuori di tale intervallo, a eccezione dei casi in cui sia valorizzato anche l’elemento “PercPartTimeMese”;
- “NumMens” - Numero mensilità che verifica che il valore esprima un numero di mensilità compreso tra un minimo di 12 e un massimo di 16;
- “RetrTeo”- Retribuzione mensile che verifica che il valore sia compreso tra 250 e 4500;
- “OreLavMens” - Ore lavorabili mensili, che controlla che il valore non sia inferiore al prodotto tra il numero minimo di settimane presenti in un mese, pari a 4, e l’orario contrattuale settimanale riparametrato con la percentuale di part-time, ove indicata.
Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda al testo integrale del messaggio numero 3556.
- INPS - messaggio numero 3556 del 19 ottobre 2021
- Nuova modalità di invio dei flussi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, CIGO, CIGD e ASO, tramite l’utilizzo del flusso “UniEmens-Cig”, introdotta dall’articolo 8, comma 5, del decreto–legge 22 marzo 2021, n. 41. Proroga del periodo transitorio e nuovi controlli di accoglienza
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