Isopensione, con il messaggio del 19 settembre 2024 l'INPS fornisce nuove istruzioni sul ricalcolo dell'assegno di esodo. Quando è necessaria una ricostituzione della prestazione e come fare domanda
Isopensione, con il messaggio del 19 settembre 2024 l’INPS fornisce nuove istruzioni.
Nel dettaglio, l’INPS si sofferma sui casi in cui è necessario un ricalcolo dell’assegno di esodo, specificando che la domanda deve essere presentata esclusivamente dal datore di lavoro.
Di seguito tutte le istruzioni.
Isopensione: quando è necessario un ricalcolo dell’assegno di esodo
Con il messaggio del 19 settembre 2024 l’INPS fornisce nuove istruzioni relative all’isopensione e ai casi in cui si rendono necessarie modifiche all’importo dell’assegno di esodo e alla sua scadenza.
In particolare, le disposizioni si riferiscono alle situazioni in cui al lavoratore, già beneficiario della prestazione di esodo, vengono riconosciuti nuovi contributi, relativi al periodo precedente la cessazione del rapporto di lavoro.
Questi ultimi comportano la necessità di un ricalcolo dell’indennità percepita fino a quel momento.
In questi casi spetta al datore di lavoro esodante, previo accordo con il lavoratore, presentare la domanda per la ricostituzione dell’assegno di esodo.
La richiesta dev’essere caricata manualmente sulla piattaforma “WEBDOM”, solamente dopo averla inviata all’ufficio INPS territorialmente competente tramite PEC.
Alla mail devono essere allegati:
- una dichiarazione, firmata e timbrata dal legale rappresentatore, attraverso la quale il datore di lavoro si fa carico dell’eventuale maggiore onere derivante dalla ricostituzione della prestazione;
- il consenso del lavoratore interessato, da acquisire agli atti.
Analizziamo i casi in cui viene accettata la domanda.
Isopensione: i casi in cui viene accettata la richiesta di ricostituzione
La ricostituzione dell’ isopensione, come specificato nel messaggio INPS, viene concessa nel seguenti casi:
- quando dopo la cessazione del rapporto di lavoro, vengono erogate retribuzioni riferite al periodo di lavoro precedente alla cessazione e non considerate al momento della liquidazione in via definitiva della prestazione di esodo;
- se nell’estratto contributivo risulta contribuzione non presente al momento della liquidazione in via definitiva della prestazione di esodo.
Se, in un momento successivo all’accredito della contribuzione, c’è l’effettiva possibilità di anticipare la scadenza dell’assegno di esodo, questa viene comunicata dall’ufficio INPS territorialmente competente al responsabile e al lavoratore.
A questo punto, vengono concordati sia la data del termine della prestazione sia il versamento della contribuzione correlata.
Nel caso di ricostituzione, invece, la nuova scadenza viene inclusa all’interno del “Modello TE08” così che il lavoratore possa fare domanda di pensione per tempo.
Ricordiamo che la contribuzione accreditata viene inclusa nel calcolo nella pensione.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Isopensione: dall’INPS le istruzioni per il ricalcolo dell’assegno di esodo