Bonus Irpef, trattamento integrativo e detrazione fiscale per ridurre il peso del Fisco sulle buste paga: la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 29/E del 14 dicembre 2020 fa il punto sui requisiti. Tra le istruzioni fornite, in vista delle operazioni di conguaglio, particolare risalto è dato alle regole per la restituzione e le misure per gli incapienti causa Covid-19.
Bonus Irpef, arriva ormai a chiusura di anno la circolare dell’Agenzia delle Entrate sul trattamento integrativo e sulla detrazione riconosciuta per la riduzione della pressione fiscale in busta paga.
La circolare n. 29 con le istruzioni relative al bonus di 80 e 100 euro è stata pubblicata il 14 dicembre 2020, e contiene importanti chiarimenti per lavoratori e sostituti d’imposta.
In primis, la norma che tutela gli incapienti a causa del Covd-19 (i lavoratori in cassa integrazione): il sostituto d’imposta è tenuto a riconoscere il bonus Irpef spettante anche qualora il reddito percepito nel 2020 fosse inferiore a 8.174 euro, soglia della no tax area.
Un’indicazione che si somma alle altre contenute nella circolare n. 29 del 14 dicembre 2020 in merito alle operazioni di conguaglio fiscale da parte dei sostituti d’imposta.
Ecco quindi tutti i chiarimenti contenuti nella circolare dell’Agenzia delle Entrate sul nuovo bonus Irpef.
Bonus Irpef, dall’Agenzia delle Entrate la circolare n. 29/2020 con le istruzioni
Si è fatta attendere la circolare dell’Agenzia delle Entrate sul nuovo bonus Irpef, la misura introdotta a partire dal 1° luglio 2020 per ridurre la pressione fiscale sui redditi da lavoro dipendente.
Il nuovo bonus da 100 o 80 euro, calcolato in base al reddito del beneficiario, ha portato all’abolizione del bonus Renzi.
Il taglio al cuneo fiscale si struttura in due differenti misure:
- la prima - trattamento integrativo - consiste nella rimodulazione del bonus Renzi per i titolari di redditi da lavoro dipendente ed alcune tipologie di redditi assimilati. Spetta a chi non supera i 28.000 euro di redito, ed è pari a 600 euro nel 2020 e a 1.200 euro nel 2021;
- la seconda - ulteriore detrazione fiscale - riconosce per le prestazioni rese tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020 una ulteriore detrazione fiscale ai titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati, con reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 40.000 euro. La misura è stata prorogata e stabilizzata dalla Legge di Bilancio anche per il 2021.
Ambedue le misure sono riconosciute in automatico dai sostituti d’imposta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020. La circolare n. 29/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 14 dicembre 2020 fornisce le istruzioni operative ed i primi chiarimenti interpretativi sul nuovo bonus Irpef.
- Agenzia delle Entrate - circolare n. 29 del 14 dicembre 2020
- Riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente - Decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3 recante «Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente»
Bonus Irpef 100 e 80 euro: a chi spetta e gli adempimenti dei datori di lavoro
È pari ad un totale di 600 euro per il 2020 e 1.200 euro per il 2021 il bonus Irpef di 100 euro al mese spettante ai lavoratori dipendenti con redditi fino a 28.000 euro.
Il trattamento integrativo per la riduzione della pressione fiscale sui redditi da lavoro dipendente ed assimilati è riconosciuta previa verifica sulle seguenti condizioni:
- tipologia di reddito prodotto;
- sussistenza di un’imposta a debito dopo aver apportato le detrazioni per lavoro;
- importo del reddito complessivo.
Le tipologie di reddito per le quali spetta il bonus di 100 euro sono le stesse previste per il bonus Renzi.
Per quanto riguarda invece il calcolo del reddito, la circolare n. 29/E dell’Agenzia delle Entrate specifica che vi rientrano anche le somme assoggettate a regimi di tassazione speciali, come quello degli impatriati, il reddito tassato con regime forfettario o il reddito assoggettato a cedolare secca. Resta invece fuori dalla determinazione del reddito complessivo relativo all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Se l’imposta lorda generata dai redditi complessivi del contribuente è inferiore alle detrazioni spettanti, il bonus Irpef non spetta. Restano fuori dal beneficio i contribuenti con imposta lorda superiore alle detrazioni spettanti ma con redditi superiori a 28.000 euro.
In tal caso, interviene l’ulteriore detrazione fiscale riconosciuta per l’appunto dai 28.000 ai 40.000 euro di reddito.
La detrazione parallela al bonus Irpef è rapportata al periodo di lavoro e di importo pari a:
- 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
- 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro.
Ecco uno schema con le regole per calcolare la detrazione fiscale per i redditi superiori a 28.000 euro:
Reddito (euro) | Ulteriore detrazione (euro) |
---|---|
Oltre 28.000 fino a 35.000 | 480+[120*(35.000–reddito complessivo)/7.000] |
Oltre 35.000 fino a 40.000 | 480* (40.000 – reddito complessivo)/5.000 |
La circolare dell’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni utili esempi di calcolo.
Un lavoratore che nel 2020 percepirà un reddito complessivo di 32.000 euro, avrà diritto ad un’ulteriore detrazione annua di 531,43 euro.
In caso di reddito complessivo di 36.000 euro il lavoratore avrà invece diritto ad una ulteriore detrazione di importo pari a 384,00 euro.
Anche ai fini della detrazione, è necessario che il contribuente abbia capienza Irpef. In caso di capienza parziale, il bonus spetterà entro tale limite.
Per quanto riguarda gli adempimenti del sostituto d’imposta, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che sia il bonus da 100 euro che la detrazione fiscale fino a 40.000 euro di reddito dovranno essere rapportati al periodo di lavoro, ovvero calcolati in base alla durata del rapporto di lavoro, considerando per il 2020 esclusivamente il secondo semestre (184 giorni).
Salvo espressa rinuncia da parte del lavoratore, il trattamento integrativo e la detrazione Irpef dovranno essere riconosciuti in automatico dal datore di lavoro, considerando il reddito previsionale e le detrazioni fiscali applicate.
Bonus Irpef, rischio restituzione anche per i 100 e 80 euro. Salvi gli incapienti a causa della cassa integrazione Covid-19
La procedura di restyling al bonus Renzi non è riuscita a sopperire ad una delle criticità maggiori della misura: il rischio di dover restituire l’importo erogato in sede di conguaglio fiscale.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate si sofferma in maniera specifica su tale aspetto, partendo dalle misure di salvaguardia relative sia al bonus Irpef che al trattamento integrativo per i lavoratori incapienti causa Covid-19.
Sia l’ex bonus Renzi che il nuovo bonus da 100 o 80 euro spettano anche ai lavoratori dipendenti con imposta lorda di ammontare inferiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti, per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell’anno 2020 a causa delle conseguenze connesse all’emergenza epidemiologica.
Si tratta in particolare dei lavoratori in cassa integrazione, per i quali viene meno il rischio di dover restituire la somma erogata dal datore di lavoro. Ai fini del calcolo della somma spettante, il sostituto d’imposta dovrà considerare non l’importo degli ammortizzatori sociali percepiti, bensì la retribuzione ordinaria prevista da contratto.
Il pagamento del bonus spettante dovrà essere effettuato dal datore di lavoro, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio.
In tutti gli altri casi, e quindi ad esclusione degli incapienti causa Covid, anche al bonus Irpef riconosciuto dal 1° luglio 2020 si applica il controverso meccanismo della restituzione.
Come illustrato dall’Agenzia delle Entrate, i sostituti d’imposta verificano in sede di conguaglio la spettanza del trattamento integrativo o dell’ulteriore detrazione
fiscale erogati.
Qualora in tale sede il trattamento integrativo risulti non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo determinato al netto dell’ulteriore detrazione fiscale eventualmente spettante
Tale chiarimento, specifica la circolare n. 29/E/2020, vale ai fini della elaborazione della busta paga del contribuente e non del versamento allo Stato delle somme recuperate dal sostituto d’imposta.
In caso di recupero da parte del sostituto d’imposta del trattamento integrativo, pur trattenendo dalla busta paga del contribuente solo l’importo corrispondente alla differenza tra l’importo del trattamento integrativo non spettante e l’importo dell’ulteriore detrazione fiscale spettante, il medesimo dovrà riversare allo Stato l’intero importo del trattamento integrativo non spettante.
Un’ipotesi che riguarda in particolare i titolari di reddito annuo pari a circa 28.000 euro, “in bilico” quindi tra il bonus di 100 euro e la detrazione fiscale.
Se l’importo del trattamento integrativo o dell’ulteriore detrazione fiscale non spettante supera i 60 euro, il recupero è effettuato in otto rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
Il recupero sarà immediato invece nel caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Nel caso di incapienza della retribuzione, l’importo che al termine del periodo d’imposta non è stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato all’interessato che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell’anno successivo.
Le operazioni di conguaglio per il 2020 saranno doppie, in quanto il datore di lavoro dovrà considerare sia il bonus Renzi riconosciuto fino a giugno, che il trattamento integrativo o l’ulteriore detrazione spettanti dal mese di luglio.
Se a fine anno risulta che il contribuente ha maturato una imposta lorda sui redditi che danno diritto al beneficio fiscale che non supera le detrazioni relative ai medesimi redditi il lavoratore dovrà restituire sia il bonus Irpef che il trattamento integrativo.
La restituzione del bonus Irpef avverrà in un’unica soluzione. Resta invece la possibilità di spalmare in 8 rate l’importo dovuto in caso di mancata spettanza del nuovo bonus per la riduzione del cuneo fiscale.
Nel caso in cui il contribuente abbia percepito il trattamento integrativo o l’ulteriore detrazione fiscale in tutto o in parte non spettante e tale circostanza non risulti dal conguaglio effettuato dal sostituto d’imposta, la restituzione del beneficio non spettante dovrà avvenire in sede di dichiarazione dei redditi, eventualmente anche in forma rateizzata secondo le ordinarie modalità.
Riduzione del reddito, in sede di conguaglio il recupero della detrazione e l’erogazione del bonus di 100 euro
Il meccanismo disegnato dal nuovo strumento per la riduzione della pressione fiscale è particolarmente complesso. Un ulteriore casistica analizzata dall’Agenzia delle Entrate riguarda i contribuenti che subiscono nell’anno una riduzione del reddito, passando sotto la soglia dei 28.000 euro.
In tal caso, il datore di lavoro in sede di conguaglio dovrà recuperare l’ulteriore detrazione fiscale non spettante ed erogare il trattamento integrativo nella misura di 600 euro, senza effettuare alcuna compensazione tra le somme a debito e quelle a credito.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus Irpef, dall’Agenzia delle Entrate la circolare con le istruzioni