Nuovo bonus Renzi 2020 dal 1° luglio, dall'INPS i chiarimenti sulle prestazioni erogate dall'Istituto e interessate dalle novità introdotte. Istruzioni su come procedere alla rinuncia in caso di mancanza di requisiti e dettagli nella circolare numero 96 del 21 agosto 2020.
Le novità introdotte con il nuovo bonus Renzi 2020 riguardano anche le prestazioni INPS, dalla Naspi all’indennità di tirocinio. Con la circolare numero 96 del 21 agosto 2020, l’Istituto fornisce indicazioni sulle nuove regole in vigore, specifica quali sono le somme che danno diritto al credito Irpef e fornisce indicazioni per procedere alla rinuncia.
Escluse dai benefici previsti dalla riduzione del cuneo fiscale tutte le prestazioni a sostegno del reddito esenti ai fini fiscali come, ad esempio, il Reddito di Cittadinanza.
Le principali novità del bonus Renzi 2020 sono riassunte nell’infografica riportata di seguito.
Grazie all’intervento del Decreto Rilancio, anche i lavoratori con i requisiti richiesti ma che risultano incapienti per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nel 2020 a causa delle conseguenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno diritto ai benefici fiscali previsti.
Nuovo bonus Renzi 2020, chiarimenti sulle prestazioni INPS e l’erogazione dei benefici
Come specifica il testo della circolare INPS numero 96 del 21 agosto 2020, beneficiano del nuovo bonus Renzi 2020 i beneficiari del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione Irpef prevista i soggetti che percepiscono le seguenti tipologie di reddito:
- redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1 e comma 2, lett. b), del TUIR;
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui al comma 1 dell’articolo 50, del TUIR che appartengono alle seguenti categorie:
-
- compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);
- indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);
- somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c);
- redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);
- remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);
- prestazioni pensionistiche di cui al D.lgs 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate (lett. h-bis);
- compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l).
Anche le prestazioni a sostegno del reddito e di inclusione sociale rientrano nell’ambito di applicazione del nuovo bonus Renzi 2020 in quanto considerate redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ai sensi degli articoli 6 e 49 del TUIR.
Le somme spettanti verranno riconosciute in automatico dall’INPS solo per le prestazioni pagate direttamente all’assicurato e per le quali l’Istituto ricopre il ruolo di sostituto di imposta.
Nei casi in cui il trattamento sia stato anticipato dal datore di lavoro, sarà quest’ultimo a dover riconoscere il credito Irpef.
Esclusi dai benefici fiscali i titolari dei redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, e i titolari di redditi assimilati a lavoro dipendente diversi da quelli richiamati dal decreto-legge in commento.
Allo stesso modo restano fuori dal campo di applicazione del bonus i titolari di redditi professionali e, in ogni caso, i redditi prodotti da titolari di partita IVA in forma autonoma o di impresa.
Nuovo bonus Renzi 2020, chiarimenti sulle prestazioni INPS incluse e non
Nel testo della circolare numero 96 del 21 agosto 2020, l’INPS riepiloga le prestazioni a cui si applica il bonus Renzi 2020 e distingue due tipologie:
- prestazioni per le quali il credito sarà determinato utilizzando il calcolo del “reddito previsionale”, ovvero:
- l’indennità di disoccupazione NASpI;
- l’indennità di disoccupazione DIS-COLL;
- i trattamenti disoccupazione agricola (DS AGRI);
- gli assegni integrativi di misura della NASpI previsti da alcuni Fondi di Solidarietà;
- l’assegno integrativo della durata della NASpI e della mobilità ordinaria previsto dal Fondo del Trasporto Aereo;
- l’assegno emergenziale previsto dal Fondo del Credito e dal Fondo del Credito Cooperativo;
- crediti da lavoro di cui agli articoli 1 e 2 del D.lgs n. 80/1992 (c.d. ultime tre mensilità) pagati a carico del Fondo di Garanzia;
- indennità di maternità per congedo obbligatorio;
- congedo obbligatorio del padre;
- assegno per le attività socialmente utili;
- indennità di tirocinio.
- prestazioni per le quali il credito viene determinato in base ai dati disponibili, ovvero:
- tutte le tipologie di integrazione salariale: CIG ordinaria, CIG straordinaria, CIG in deroga, CISOA, assegno ordinario e assegno di solidarietà (dei Fondi di solidarietà bilaterale/Fondo di integrazione salariale);
- l’assegno di ricollocazione per i titolari di CIGS (c.d. “bonus Rioccupazione”);
- la malattia;
- le indennità per inabilità temporanea assoluta dei lavoratori assicurati ex IPSEMA;
- il congedo parentale;
- il congedo facoltativo del padre;
- le indennità antitubercolari TBC;
- i permessi riconosciuti dalla legge n. 104/1992;
- le prestazioni di congedo straordinario.
Restano, invece, escluse le seguenti prestazioni a sostegno del reddito e di inclusione sociale:
- il TFR Fondo di garanzia di cui all’articolo 2 della legge n. 297/1982;
- il TFR esattoriali di cui alla legge n. 377/1958;
- i pagamenti arretrati delle prestazioni di cui al paragrafo 5.1 se rientrano nel regime fiscale di cui all’articolo 17 del TUIR.
- le indennità di maternità per lavoratrici autonome (artigiane e commercianti, imprenditrici agricole professionali, coltivatrici dirette, colone, mezzadre);
- le indennità di maternità e indennità di malattia per gli assicurati iscritti alla Gestione separata, in qualità di liberi professionisti e titolari di partite IVA.
l’indennità NASPI erogata in unica soluzione per lo sviluppo dell’autoimprenditorialità; - il Reddito di cittadinanza;
- gli assegni familiari e gli assegni per il nucleo familiare;
- l’assegno di maternità per lavori atipici e discontinui (il c.d. assegno di maternità dello Stato);
- le indennità COVID-19 di cui al D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, c.d. decreto “Cura Italia”, e di cui al D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020, c.d. “decreto Rilancio”;
- l’anticipazione del 40% dei trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 22-quater del D.L. n. 18/2020;
- l’assegno di maternità e per il nucleo familiare concesso dai Comuni;
- il Premio alla Nascita;
- l’Assegno di natalità (c.d. bonus bebè);
- il bonus baby-sitting.
Nuovo bonus Renzi 2020 e prestazioni INPS: come procedere alla rinuncia
L’INPS riconosce in via automatica il bonus Renzi 2020 secondo le nuove modalità dal 1° luglio sulla base dei dati reddituali a propria disposizione.
Ma per evitare di ricevere somme a cui non si ha diritto, in tutto o in parte, è possibile procedere con la rinuncia ai benefici fiscali previsti nelle modalità che seguono:
- gli assicurati che, in base alla personale situazione reddituale complessiva, non hanno i presupposti ottenere il trattamento integrativo sulla prestazione erogata dall’INPS sono tenuti a darne subito comunicazione all’Istituto, che provvederà a recuperare il beneficio eventualmente erogato dai pagamenti successivi e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno;
- gli assicurati che, oltre ad essere titolari di redditi da prestazione previdenziale, siano titolari allo stesso tempo di altri redditi da lavoro dipendente (ad esempio, i titolari di Cassa integrazione a orario ridotto), i cui importi complessivamente considerati eccedano la soglia massima prevista di 28.000 euro annuo prevista dall’articolo 1 del decreto-legge n. 3/2020 per la concessione del beneficio, devono chiedere ad uno dei sostituti di imposta di non riconoscere il credito in modo che sia erogato da un solo sostituto.
Oltre a rivolgersi alle Strutture territoriali, gli interessati possono rinunciare al nuovo bonus Renzi 2020 tramite il portale INPS accedendo con le proprie credenziali al seguente percorso:
- “Prestazione e servizi”;
- “Rinuncia trattamento integrativo DL 3/2020”.
Allo stesso modo la circolare numero 96 del 2020 riporta le istruzioni per rinunciare al beneficio sotto forma di detrazione:
“Con riguardo all’ulteriore detrazione si rappresenta che l’interessato potrà esprimere la rinuncia al riconoscimento del diritto tramite la presentazione di una nuova dichiarazione di diritto alle detrazioni d’imposta, accedendo con le proprie credenziali al servizio: “Prestazione e servizi” > “Detrazioni fiscali”.
Tutti i dettagli nel testo integrale della circolare diffusa dall’INPS il 21 agosto 2020.
- INPS - Circolare numero 96 del 21 agosto 2020
- Riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente ai sensi decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito dalla legge 2 aprile 2020, n. 21. Salvaguardia del credito agli “incapienti” ai sensi dell’articolo 128 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, c.d. “decreto Rilancio”. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Nuovo bonus Renzi 2020, chiarimenti sulle prestazioni INPS