Reddito di cittadinanza, ecco il decreto: importi e requisiti nel testo in Gazzetta

Anna Maria D’Andrea - Leggi e prassi

Il testo del decreto sul reddito di cittadinanza, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2019, svela i dettagli su importo e requisiti per richiedere il RdC. Entro 30 giorni il modulo per fare domanda, erogazione a partire da aprile.

Reddito di cittadinanza, ecco il decreto: importi e requisiti nel testo in Gazzetta

Il testo del decreto sul reddito di cittadinanza svela requisiti, regole e tempi ufficiali della misura cara al M5S che mira a contrastare la disoccupazione.

Il decreto n. 4 del 28 gennaio 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e denominato Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni conferma che il modulo di domanda verrà messo a disposizione a partire dal mese di marzo e che l’erogazione dei 780 euro massimi previsti partirà da aprile 2019.

Dopo mesi di attesa viene finalmente chiarito chi ha diritto al reddito di cittadinanza e soprattutto quali saranno i vincoli e gli impegni che i percettori dovranno assumere.

Tra le novità, il decreto attuativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale dopo l’approvazione da parte del Governo stabilisce i requisiti anche in merito alle offerte di lavoro, nonché la distanza del luogo di lavoro da quello di residenza parametrata in base ai mesi di percezione del reddito di cittadinanza.

L’importo massimo riconosciuto sarà pari a 780 euro e al calcolo concorreranno diverse variabili: possesso o affitto dell’abitazione principale, mutui contratti ed eventuali altri redditi percepiti. A beneficiarne anche le imprese che assumono percettori del reddito di cittadinanza, con un’agevolazione riconosciuta nella forma di sgravio contributivo.

Ma, nel decreto che svela tutte le regole ed i requisiti per la richiesta del reddito di cittadinanza, spunta una clausola: nel caso in cui le domande fossero maggiori alle risorse economiche stanziate (7,1 miliardi di euro in tutto) il beneficio economico verrebbe rimodulato.

Di seguito tutti i requisiti e le novità contenute nel decreto sul reddito di cittadinanza pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2019.

Reddito di cittadinanza, ecco il testo del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Il testo del decreto sul reddito di cittadinanza spiega in primo luogo cos’è quello che viene anche rinominato come Rdc.

A partire dal mese di aprile 2019 sarà la misura unica di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro, della libera scelta del lavoro, nonché a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.

Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane.

Il reddito di cittadinanza, per il quale la Legge di Bilancio 2019 ha messo a disposizione 7,1 miliardi di euro, sostituirà il REI (reddito di inclusione) che continuerà ad essere erogato fino all’avvio a partire da aprile 2019.

Sono due gli obiettivi della misura cara al M5S: l’erogazione di un beneficio economico a disoccupati e a persone sotto la soglia di povertà e favorire le politiche attive per il lavoro e per l’incremento dell’occupazione.

Ecco il testo definitivo del decreto (che contiene anche le misure in materia di riforma delle pensioni, la quota 100):

Quota 100 e reddito di cittadinanza - testo del decreto in Gazzetta Ufficiale
Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4. Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.

Reddito di cittadinanza: a chi spetta? Ecco beneficiari e requisiti

Il decreto sul reddito di cittadinanza fornisce tutti i dettagli sui requisiti richiesti ai potenziali beneficiari.

Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:

Requisiti di residenza e soggiorno

Il componente richiedente il beneficio deve essere:

  1. in possesso della cittadinanza italiana o di paesi facenti parte dell’Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero proveniente da paesi che hanno sottoscritto convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  2. residente in Italia in via continuativa da almeno 10 anni al momento della presentazione della domanda;

Requisiti reddituali e patrimoniali

Il nucleo familiare deve possedere:

  1. un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), ci cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, numero 159, inferiore a 9.360 euro;
  2. un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;
  3. un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo;
  4. un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 5. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell’accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE (di seguito denominata “DSU”);

Requisiti beni durevoli

  1. nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc, nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
  2. nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, numero 171.

Niente reddito di cittadinanza in caso di dimissioni proprie o di un componente del nucleo familiare. Tra le cause di esclusione vi è l’aver presentato dimissioni volontarie: non si potrà richiedere il Rdc per i dodici mesi successivi, salvo i casi di licenziamento per giusta causa.

Reddito di cittadinanza, quando divorziati e figli restano nel nucleo familiare

Il reddito di cittadinanza modifica anche le regole per la definizione del nucleo familiare, con norme specifiche per evitare casi di abuso mediante falsi divorzi o fuoriuscita dal nucleo familiare di figli disoccupati.

Il decreto stabilisce che, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc:

  • i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
  • il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.

Reddito di cittadinanza compatibile con la Naspi

Nessuna causa ostativa tra il riconoscimento in contemporanea del Reddito di cittadinanza e della Naspi. I titolari di assegno di disoccupazione, nel rispetto dei requisiti generali previsti dal decreto, potranno contare su ambedue le prestazioni.

Importo reddito di cittadinanza, taglio in caso di troppe domande

Da mesi si parla del reale importo del reddito di cittadinanza che, se per il M5S sarebbe dovuto esser pari a 780 euro per tutti (soglia di povertà certificata dall’Istat), deve fare i conti con una coperta troppo corta.

il decreto svela le carte su come sarà calcolato.

Il beneficio economico del Rdc, su base annua, si compone dei seguenti due elementi:

  • una componente ad integrazione del reddito familiare fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini ISEE (con importi maggiori per i nuclei familiari con più componenti);
  • una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui.

In sintesi, soltanto nel caso in cui il richiedente risieda in una casa non di proprietà ma in affitto, sarà possibile beneficiare dei 780 euro pieni. Non una vera novità, visto che erano stati gli stessi esponenti del M5S a confermarlo.

L’integrazione per chi vive in affitto è concessa anche a chi ha intestato un mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui. Integrazione che sarà concessa ai nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo .

La durata del reddito di cittadinanza viene confermata in 18 mesi, con possibilità di rinnovo.

Un’utile tabella con gli importi del reddito di cittadinanza è stata pubblicata dalla testata specializzata Money.it, e si allega di seguito:

La domanda dovrà essere presentata all’INPS, con il modulo che l’Istituto dovrà pubblicare dopo l’approvazione del decreto attuativo

Offerte di lavoro congrue in base alla dura del reddito di cittadinanza

Chi presenterà domanda di reddito di cittadinanza dovrà sottoscrivere un patto per il lavoro. Gli obblighi e l’impegno all’inserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale riguarderanno tutti i componenti del nucleo familiare maggiorenni, non occupati e non frequentanti già corsi di studio o formazione.

Possono altresì essere esonerati dagli obblighi connessi alla fruizione del Rdc, i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza.

Il richiedente, entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio, è convocato dai Centri per l’impiego nel caso in cui appartenga a un nucleo familiare in cui vi sia almeno un componente in possesso di uno o più dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc:

  • assenza di occupazione da non più di due anni;
  • età inferiore a 26 anni;
  • essere beneficiario della NASPI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di un anno;
  • aver sottoscritto un Patto di servizio in corso di validità presso i centri per l’impiego ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015.

I beneficiare del reddito di cittadinanza dovranno stipulare presso i CPI o le Agenzia per il lavoro accreditate un patto per il lavoro (patto di servizio personalizzato). Ed è qui che vengono definiti gli obblighi e gli impegni dei percettori del sussidio.

Reddito di cittadinanza con impegno di ricerca attiva di lavoro

Chi avrà diritto al reddito di cittadinanza dovrà rispettare specifici obblighi.

Bisognerà collaborare con l’operatore addetto alla redazione del bilancio delle competenze, ai fini della definizione del Patto per il lavoro, accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel Patto per il Lavoro e, in particolare:

  • registrarsi sul Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015, e consultare quotidianamente l’apposita piattaforma digitale dedicata al programma del Rdc, volta a fornire supporto nella ricerca del lavoro;
  • svolgere ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite nel Patto per il Lavoro, che, comunque, individua il diario delle attività che devono essere svolte settimanalmente;
  • accettare di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione professionale, ovvero progetti per favorire l’auto-imprenditorialità, secondo le modalità individuate nel Patto per il Lavoro, tenuto conto del bilancio delle competenze, delle inclinazioni professionali o di eventuali specifiche propensioni;
  • sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all’assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate;
  • accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue.

La distanza di offerte di lavoro congrue in base ai mesi di erogazione

Le offerte di lavoro congrue che sarà obbligatorio accettare riprendono i requisiti stabiliti dall’articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ma la distanza tra casa e lavoro sarà calcolata in base ai mesi di fruizione del beneficio.

Il testo del decreto specifica che la congruità dell’offerta di lavoro è definita anche con riferimento alla durata di fruizione del beneficio del Rdc. In particolare, è definita congrua:

  • la prima offerta di lavoro, indipendentemente dalla composizione del nucleo familiare, entro cento 100 km di distanza dalla residenza del beneficiario nei primi 12 mesi mesi di fruizione del beneficio;
  • la seconda offerta di lavoro, entro 250 km dal luogo di residenza;
  • la terza offerta ovunque nel territorio italiano.

In caso di rinnovo del beneficio è congrua un’offerta ovunque sia collocata nel territorio italiano anche nel caso si tratti di prima offerta.

Nel caso di accettazione dell’offerta di lavoro in tutta Italia, il beneficiario continua a percepire il beneficio economico del reddito di cittadinanza per i successivi tre mesi dall’inizio del nuovo impiego, a titolo di compensazione per le spese di trasferimento sostenute.

All’impresa che assumerà a tempo pieno e indeterminato il beneficiario di RdC, e il beneficiario non viene licenziato, nei primi 24 mesi, senza giusta causa o giustificato motivo è riconosciuto, sotto forma di sgravio contributivo, un importo pari alla differenza tra 18 mensilità di RaC e quello già goduto dal beneficiario stesso.

L’importo riconosciuto non potrà essere inferiore a 5 mensilità, somma che sale di un ulteriore mese in caso di assunzione di donne e di soggetti svantaggiati.

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