Regime forfettario e doppia attività: l'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello numero 146 del 2019, si sofferma sul concetto di controllo e di riconducibilità, elementi chiave per determinare l'esclusione.
Regime forfettario e doppia attività: l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello numero 146 del 2019, cerca di mettere ordine nel groviglio di elementi che determinano l’esclusione dalla tassazione agevolata, creato dalla Legge di Bilancio 2019, soffermandosi sui concetti chiave di controllo e di riconducibilità.
Con la Legge numero 145 del 2018, il regime forfettario ha assunto una nuova veste: da un lato si è allargata la potenziale platea portando il limite dei ricavi fino a 65.000 euro, ma dall’altro si è ristretto l’accesso con l’introduzione di una causa ostativa sul controllo delle società più rigida.
Se fino al 2018 il divieto di ingresso vigeva solo per chi deteneva quote in società di persone o Srl trasparenti, a partire dal 1° gennaio 2019 l’esclusione è diventata valida anche per i contribuenti che detengono quote di Srl che ne consentono un controllo diretto o indiretto.
Il passaggio della norma in cui si parla di controllo e di riconducibilità, fin dall’approvazione della Legge di Bilancio, ha generato diversi dubbi di interpretazione.
Vista la difficoltà di orientarsi tra le nuove regole del regime forfettario e il ritardo con cui è arrivata una circolare chiarificatrice, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che nel 2019 i contribuenti hanno accesso libero alla tassazione agevolata, ma entro l’anno le cause ostative devono essere rimosse.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 146 del 20 maggio 2019
- Articolo 1, comma 57, lettera d) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Cause ostative all’applicazione del regime c.d. forfetario.
Regime forfettario e doppia attività: i chiarimenti dell’Agenzia dell’Entrate
Lo spunto per tornare a fare luce sugli elementi di esclusione arriva all’Agenzia delle Entrate da un ingegnere che svolge una doppia attività:
- libero professionista con codice Ateco 71.12.10;
- socio al 50% e amministratore di una società di consulenza e sviluppo di progetti per la produzione di energia elettrica tradizionale e da fonti rinnovabili con codice Ateco 71.12.20.
Il contribuente specifica che la restante partecipazione del 50% appartiene ad un’altra persona fisica non collegata a lui in alcun modo, se non in ragione del rapporto societario, e chiede all’Agenzia delle Entrate di chiarire il concetto di controllo diretto o indiretto della società.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello numero 146 del 20 maggio, ribadisce che le porte del regime forfettario sono aperte fino alla fine del 2019, anche per l’ingegnere. Ma la doppia attività, così come descritta, dal 2020 preclude la possibilità di applicare l’imposta sostitutiva del 15%.
Regime forfettario e doppia attività: orientarsi tra riconducibilità e controllo
Nel documento si indicano le istruzioni per determinare quando opera la causa ostativa sul controllo delle società, l’esclusione dal regime forfettario si verifica in compresenza di due elementi:
- controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata;
- esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Per definire il concetto di controllo bisogna far riferimento all’articolo 2359 del codice civile. L’Agenzia delle Entrate, riferendosi al caso analizzato, specifica che il possesso di una partecipazione al 50% determina una forma di controllo, ma non fornisce ulteriori dettagli sulla corretta interpretazione dell’articolo 2359, che presenta contorni sfumati per dare una linea di indirizzo univoca.
Per quanto riguarda la riconducibilità il punto di partenza sono i codici ATECO, che nel caso analizzato fanno capo alla stessa sezione e quindi sono collegati.
Non c’è dubbio: in presenza delle condizioni descritte dall’ingegnere, scatta la causa ostativa. Ma l’Agenzia delle Entrate conclude:
“Tuttavia, al fine di salvaguardare i comportamenti tenuti dai contribuenti nelle more della pubblicazione della circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, considerato che i chiarimenti interpretativi da cui discende, nel caso di specie, la decadenza dal regime forfetario sono sopraggiunti con la pubblicazione della circolare stessa, qualora non sia effettuata alcuna cessione di beni o prestazione di servizi a qualsiasi titolo, ivi compreso per l’attività di amministratore, da parte dell’istante alla s.r.l. controllata a decorrere dalla predetta data di pubblicazione del menzionato documento di prassi e se l’istante dovesse cessare dalla carica di amministratore della s.r.l. controllata, lo stesso non decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020”.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Regime forfettario e doppia attività: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate