Plusvalenze: le istruzioni delle Entrate sulle regole del capital gain

Tommaso Gavi - Imposte

Le istruzioni sulla tassazione delle plusvalenze relative a partecipazioni qualificate di società ed enti commerciali non residenti sono al centro dei chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate. Il punto sulle regole dopo le novità della Legge di Bilancio 2024

Plusvalenze: le istruzioni delle Entrate sulle regole del capital gain

L’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni sul regime fiscale delle plusvalenze relative a partecipazioni qualificate, realizzate da società ed enti commerciali non residenti.

La circolare numero 17 del 29 luglio si concentra sulle regole relative al capital gain, alla luce delle novità apportate dalla Legge di Bilancio 2024.

La scorsa Manovra rende uniforme la tassazione delle plusvalenze realizzate da soggetti residenti in uno Stato dell’Unione europea o dello spazio economico europeo e quella prevista per i soggetti residenti.

Le regole sono modificate per garantire il rispetto degli obblighi che derivano dal diritto comunitario.

Plusvalenze: le istruzioni delle Entrate sulle regole del capital gain

Con la circolare numero 17 del 29 luglio 2024, l’Agenzia delle Entrate fornisce istruzioni in merito alla tassazione da applicare alle plusvalenze realizzate da società ed enti commerciali non residenti.

Agenzia delle Entrate - Circolare numero 17 del 29 luglio 2024
Istruzioni sulle regole relative alle plusvalenze realizzate da società ed enti non residenti.

Il documento di prassi si concentra sulle novità previste dalla Legge di Bilancio 2024 ed è articolato come segue:

  • Tratti generali della disposizione;
  • Ambito soggettivo;
  • Ambito oggettivo;
  • Modalità di determinazione del capital gain.

Con il comma 59 dell’articolo 1 della scorsa Manovra sono state introdotte modifiche al regime fiscale delle plusvalenze su partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti commerciali non residenti.

Mentre il recente documento di prassi si concentra sulle novità normative, le regole sulla disciplina fiscale delle plusvalenze da realizzo delle partecipazioni sono rinviate ai chiarimenti di precedenti documenti di prassi.

Nella circolare del 29 luglio viene inoltre specificato quanto di seguito riportato:

“Preme, infine, rilevare che i chiarimenti relativi alla disposizione in commento non tengono conto dell’eventuale applicabilità delle convenzioni contro le doppie imposizioni concluse dal nostro Paese.”

Tornando alle novità della Legge di Bilancio 2024, il comma 2-bis ha come oggetto le plusvalenze relative alla cessione di partecipazioni qualificate fiscalmente rilevanti in Italia, escluse quelle in società semplici e quelle aventi le caratteristiche di cui all’articolo 68, comma 4, del Tuir.

Nello specifico è preso in considerazione il capital gain realizzato da società ed enti commerciali, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato dell’Unione europea o nello spazio economico europeo, che siano soggetti a un’imposta sul reddito delle società.

Tali soggetti possono beneficiare di un particolare regime fiscale. Devono però essere assoggettati a un’imposta sul reddito delle società, equiparabile all’IRES (ad esempio una delle imposte elencate nell’allegato I, parte B, della direttiva 2011/96/UE), e non imputare per trasparenza il reddito ai propri soci. I soggetti in questione devono inoltre avere una forma giuridica equivalente a quella propria delle società italiane con forma commerciale o agli enti commerciali.

Nel caso in cui sia presente una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, a livello contabile e funzionale la partecipazione non deve essere legata ala stabile organizzazione.

Tale partecipazione deve essere infatti collegata con un’entità non residente.

Plusvalenze: cosa prevedono le novità della Legge di Bilancio 2024

Le plusvalenze individuate dal comma 2-bis sono quelle di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR.

In altre parole sono quelle che derivano dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate:

  • sia negoziate in mercati regolamentati;
  • sia non quotate.

Sono invece escluse le plusvalenze che derivano da partecipazioni in società semplici. Queste ultime, e i relativi enti equiparati, non svolgono attività commerciale e non soddisfano uno dei requisiti dell’articolo 87 del Tuir ai fini del regime pex.

Sono inoltre escluse le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti che sono residenti in Paesi della cosiddetta black list.

Sono inoltre escluse dal regime di applicabilità delle novità previste dall’ultima Legge di Bilancio le obbligazioni convertibili.

Come specificato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate:

“(tali obbligazioni) non fruiscono dell’esenzione di cui all’articolo 87 del TUIR, in quanto trattasi di titoli che solo potenzialmente sono in grado di divenire partecipazioni.”

Rilevano, inoltre, le plusvalenze assimilate a quelle da cessione di partecipazioni qualificate, a norma dell’articolo 67, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del Tuir, al ricorrere delle condizioni dettagliate con la circolare.

L’intervento normativo previsto dalla scorsa Manovra, invece, estende il trattamento fiscale di cui all’articolo 87 del TUIR, la cosiddetta “participation exemption”, alle plusvalenze da cessione di partecipazioni realizzate da soggetti residenti, alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato e prive di una stabile organizzazione.

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