Per la stipula dei contratti di appalto è dovuta l'imposta di bollo una tantum prevista dal nuovo Codice, con le novità in vigore dal 1° luglio scorso nessun versamento ulteriore deve essere effettuato per la registrazione. I chiarimenti arrivano dall'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 446 del 9 ottobre
L’imposta di bollo una tantum prevista per la stipula dei contratti d’appalto vale anche per la registrazione, non è dovuta alcuna somma aggiuntiva.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello numero 446 del 9 ottobre, facendo luce sulle novità introdotte dal nuovo Codice dei contratti pubblici, Dlgs n. 36/2023, che si applicano a partire dal 1° luglio 2023. Sotto la lente di ingrandimento l’articolo 18.
Imposta di bollo una tantum per la stipula dei contratti di appalto, inclusa la registrazione
Dal momento che per l’appaltatore si prevede il versamento di un’imposta di bollo una tantum al momento della stipula del contratto e proporzionale al suo valore, si chiedono chiarimenti all’Agenzia delle Entrate sulla necessità di applicare anche quella richiesta, in precedenza, per la registrazione.
Con la risposta all’interpello numero 446 del 9 ottobre, l’Amministrazione finanziaria fa luce sulle nuove regole da seguire:
“Si ritiene che in relazione alla fase di registrazione non sia dovuta ulteriore imposta di bollo rispetto a quella da assolvere al momento della stipula del contratto secondo le modalità indicate dall’Allegato I.4 al Codice dei Contratti, richiamato dall’articolo 18, comma 10”.
Le novità che sostituisce tutti gli importi precedentemente dovuti si applicano a partire dal 1° luglio 2023 e il documento a cui si fa riferimento dovrà, poi, essere sostituito da un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze con le indicazioni per il calcolo delle somme dovute.
Imposta di bollo per la stipula dei contratti di appalto: istruzioni per il versamento
La richiesta di chiarimenti per l’Amministrazione finanziaria è anche l’occasione per riepilogare le istruzioni da seguire per il versamento dell’imposta di bollo una tantum sui contratti di appalto.
Le somme dovute devono essere versate con modalità telematiche usando il modello F24 Versamenti con elementi identificativi - F24 ELIDE.
In fase di compilazione devono essere indicati i seguenti codici tributo.
Codice tributo | Denominazione |
---|---|
1573 | Imposta di bollo sui contratti articolo 18, comma10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 |
1574 | Imposta di bollo sui contratti SANZIONE articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 |
1575 | Imposta di bollo sui contratti INTERESSI articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 |
Se il contratto di appalto è stato rogato o autenticato da un notaio, o da un altro pubblico ufficiale, e viene registrato con la procedura telematica prevista l’imposta di bollo deve essere versata con modalità telematica insieme agli altri importi dovuti e seguendo le novità del Codice dei contratti pubblici. Esclusa, invece, la modalità virtuale.
Tutti i dettagli nel testo integrale della risposta all’interpello numero 446 del 9 ottobre 2023.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: L’imposta di bollo una tantum per la stipula dei contratti di appalto vale anche per la registrazione