L'Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni sulle modalità di calcolo e di versamento dell'imposta di bollo, a seguito delle novità introdotte dal nuovo Codice dei contratti pubblici. Le nuove regole si applicano per i contratti stipulati a partire dal 1° luglio 2023
Le istruzioni sulle nuove modalità di calcolo e di versamento dell’imposta di bollo a seguito della stipula del contratto di appalto sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate.
Con la circolare numero 22 del 28 luglio 2023, l’Amministrazione finanziaria riepiloga le nuove regole che si applicano per i contratti stipulati a partire dallo scorso 1° luglio, in linea con quanto disposto dal nuovo Codice dei contratti pubblici.
L’imposta deve essere versata in proporzione al valore del contratto, secondo gli importi stabiliti. Tale valore è determinato al netto dell’IVA.
L’Agenzia delle Entrate spiega inoltre quali sono le modalità con cui si può assolvere al pagamento dell’imposta: l’importo deve essere versato con modello F24 ELIDE o tramite la piattaforma pagoPA.
Imposta di bollo, il calcolo dopo le novità del Codice dei contratti pubblici
I chiarimenti sulle nuove modalità di calcolo e di versamento dell’imposta di bollo, alla luce delle novità introdotte dal nuovo Codice dei contratti pubblici approvato con il decreto numero 36 del 31 marzo 2023, sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare numero 22 del 28 luglio.
Il documento di prassi si sofferma sulle regole da applicare per i contratti di appalto stipulati a partire dallo scorso 1° luglio.
- Agenzia delle Entrate - Circolare numero 22 del 28 luglio 2023
- Codice dei contratti pubblici - imposta di bollo.
Le modifiche riguardano, infatti:
“i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più stazioni appaltanti e aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi.”
L’onere del versamento dell’imposta ricade sull’appaltatore, il quale è chiamato a corrispondere la somma una tantum, al momento della stipula del contratto.
Il calcolo deve tenere conto di quanto stabilito nella Tabella A, allegata al decreto 36/2023.
Le somme da corrispondere sono determinate secondo scaglioni crescenti e in proporzione al valore del contratto, secondo quanto riportato nella tabella riassuntiva.
Valore del contratto di appalto | Imposta di bollo da pagare |
---|---|
importo maggiore o uguale a 40.000 e inferiore a 150.000 | 40 euro |
importo maggiore o uguale a 150.000 e inferiore a 1.000.000 | 120 euro |
importo maggiore o uguale a 1.000.000 e inferiore a 5.000.000 | 250 euro |
importo maggiore o uguale a 5.000.000 e inferiore a 25.000.000 | 500 euro |
importo maggiore o uguale a 25.000.000 | 1.000 euro |
Nella circolare viene chiarito che sono esenti i contratti di importo inferiore a 40.000 euro e che il valore degli stessi deve essere calcolato al netto dell’IVA.
Le nuove modalità di calcolo e versamento dell’imposta, nei confronti dell’aggiudicatario, sostituiscono i criteri di determinazione dell’imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti relativi alla procedura di selezione ed esecuzione dell’appalto.
Le modalità di calcolo e versamento ordinarie, stabilite dal Testo unico sull’imposta di bollo di cui al Dpr n. 642/1972, continuano a essere applicate:
- per le fatture, note, conti e tutti i documenti richiamati dall’articolo 13, punto 1, della tariffa, parte I, allegata al Testo unico sul bollo;
- gli altri atti e documenti degli operatori economici che partecipano alla procedura di selezione del contraente, presentati in precedenza rispetto al momento della stipula del contratto.
Come sottolineato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate:
“Resta inteso che il predetto calcolo deve essere effettuato considerando a scomputo l’imposta di bollo già assolta nella fase precedente alla stipula del contratto, secondo la disciplina dettata in materia di imposta di bollo dal DPR n. 642 del 1972, fino a concorrenza dell’importo già dovuto.”
Pagamento dell’imposta di bollo dopo le novità del Codice dei contratti pubblici: tempi e modalità
Sebbene l’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici sia stabilita allo scorso 1° aprile, le disposizioni sono efficaci a partire dallo scorso 1° luglio 2023.
La disciplina transitoria, con le regole precedenti alle novità, continua ad applicarsi:
- alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima del 1° luglio 2023;
- in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, al 1° luglio 2023 siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte.
Le nuove disposizioni, da applicare ai contratti stipulati a partire dal 1° luglio 2023, si applicano a tutti gli atti e i documenti relativi alle procedure di selezione e esecuzione dell’appalto.
In merito alle modalità di versamento dell’imposta, l’Agenzia delle Entrate richiama il provvedimento del 28 giugno scorso.
Il pagamento può avvenire, alternativamente:
- con modello F24 ELIDE;
- tramite la piattaforma pagoPA.
Con la risoluzione numero 37 dello stesso 28 giugno sono stati istituiti i codici tributo, riportati nella seguente tabella riassuntiva.
Codice tributo | Descrizione |
---|---|
1573 | Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 |
1574 | Imposta di bollo sui contratti – SANZIONE - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 |
1575 | Imposta di bollo sui contratti – INTERESSI - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 |
La circolare precisa inoltre che, nel caso di contratto rogato o autenticato da un notaio o da un altro pubblico ufficiale che sia registrato con la procedura telematica, l’imposta di bollo è versata con le modalità telematiche previste dalla stessa procedura.
Non è ammesso il versamento dell’imposta con modalità virtuale.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Imposta di bollo, le istruzioni delle Entrate sulle novità del Codice dei contratti pubblici