La tassazione delle plusvalenze nelle vendite di immobili oggetto di interventi di superbonus si applica a tutti i soggetti, a prescindere da chi ha realizzato i lavori. Non rilevano neppure la tipologia di immobile e l'aliquota dell'agevolazione applicata
Il tema della tassazione delle plusvalenze relative a vendite di immobili oggetto di interventi del superbonus è stata al centro di diversi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
La misura introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 interessa tutti i soggetti, a prescindere da chi ha eseguito i lavori.
Nel caso di vendita entro i dieci anni dalla conclusione dei lavori alle plusvalenze si deve applicare la tassazione del 26 per cento. Tale tassazione interessa il proprietario o gli altri aventi diritto: conduttore, comodatario o familiare convivente.
Superbonus: la tassazione delle plusvalenze si applica a tutti i soggetti
Mentre l’Agenzia delle Entrate continua a fornire chiarimenti sulla disciplina della tassazione delle plusvalenze legate alla vendita di immobili oggetto di interventi di superbonus, i dubbi interessano anche i cittadini.
Tra i quesiti posti da un contribuente alla redazione di FiscoOggi, la rivista online dell’Agenzia delle Entrate, c’è quello relativo all’applicazione della misura introdotta dalla Legge di Bilancio 2024.
La tassazione si applica anche quando l’agevolazione non l’ha avuta il proprietario di casa ma il comodatario?
La risposta è affermativa, come si evince dai chiarimenti forniti con la circolare numero 13/2024 dell’Agenzia delle Entrate.
La norma si applica per le vendite a partire dal 1° gennaio 2024 e la nuova plusvalenza, disciplinata dall’articolo 67 comma 1, lettera b-bis del TUIR si applica a prescindere dal soggetto che ha eseguito i lavori.
Saranno quindi interessati dall’applicazione dell’imposta sostitutiva al 26 per cento, ad esempio:
- il proprietario;
- il conduttore;
- il comodatario;
- il familiare convivente.
Le uniche eccezioni sono previste:
- per le cessioni che riguardano immobili acquisiti per successione;
- per le cessioni di immobili che sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni precedenti la cessione.
In questo secondo caso, se alla data di acquisto o di costruzione e quella di vendita dell’immobile sono trascorsi meno di 10 anni si deve considerare la maggior parte del periodo trascorso.
Superbonus: tassazione delle plusvalenze a prescindere dall’edificio e dall’aliquota dell’agevolazione
Nei giorni scorsi l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla questione, in relazione agli acquisti con contratto con riserva di proprietà e al calcolo nel caso di immobile ottenuto con usucapione.
Diversi chiarimenti erano già stati forniti dalla stessa Amministrazione finanziaria con la circolare ad hoc sulla misura.
Il documento di prassi aveva già specificato che la misura interessava gli immobili oggetto di interventi di superbonus:
- a prescindere dalla tipologia degli interventi, trainati o trainanti;
- a prescindere dell’aliquota dell’agevolazione riconosciuta;
- a prescindere dall’utilizzo dell’agevolazione attraverso la detrazione, la cessione del credito o lo sconto in fattura.
Sull’applicazione della tassazione non incide neppure la categoria dell’edificio su cui sono stati realizzati i lavori.
Nel rispetto delle condizioni stabilite dalla norma, la tassazione si applica sia per gli immobili residenziali che per immobili non residenziali.
Come anticipato, tra le eccezioni rientra la condizione che l’immobile sia stato adibito ad abitazione principale per la maggior parte dei 10 anni successivi alla conclusione dei lavori e la vendita (o del periodo effettivamente trascorso).
Con la citata circolare numero 13/2024 l’Agenzia delle Entrate ha fornito anche le istruzioni per il calcolo della tassazione da applicare alle compravendite immobiliari.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Superbonus: la tassazione delle plusvalenze si applica a tutti i soggetti