Detrazione IVA, con la risposta all'interpello numero 226 del 28 luglio 2020 l'Agenzia delle Entrate riepiloga le regole e i termini della liquidazione di gruppo. Il diritto nasce con l'esigibilità dell'imposta e con il possesso della fattura valida e può essere esercitato fino al termine della dichiarazione relativa all'anno in cui è sorto.
Detrazione IVA, con la risposta all’interpello numero 226 del 28 luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate riepiloga le regole e i termini della liquidazione di gruppo.
La data da cui nasce il diritto è quella in cui si verifica una duplice condizione:
- sostanziale: dell’avvenuta esigibilità dell’imposta;
- formale: del possesso di una valida fattura redatta conformemente alle disposizioni dell’articolo 21 del decreto IVA.
La scadenza è invece fissata all’ultimo giorno utile per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto.
Nel caso della liquidazione IVA di gruppo, oltre alle due condizioni indicate, deve verificarsi il requisito del controllo.
Detrazione IVA: quando nasce il diritto e qual è la scadenza prevista
La detrazione IVA è l’oggetto della risposta all’interpello numero 226 del 28 luglio 2020.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 226 del 28 luglio 2020
- Risposta all’istanza di interpello riguardante la corretta detrazione IVA ex articolo 19 del D.P.R. 633/1972 nell’ambito della liquidazione IVA di gruppo.
Il documento di prassi fornisce chiarimenti sul momento in cui sorge il diritto e la scadenza da rispettare.
Nello specifico l’Agenzia delle Entrate si sofferma su alcune precisazioni sulla liquidazione dell’IVA di gruppo e sulle istruzioni per la dichiarazione IVA 2020.
Lo spunto è il quesito dell’istante, una società controllante di un gruppo.
All’Agenzia delle Entrate vengono richiesti chiarimenti su come compilare la dichiarazione relativa all’anno di imposta 2019, anno in cui una società è stata controllata, perdendo poi il requisito del controllo a partire dal mese di marzo 2020.
L’Amministrazione finanziaria sposa la soluzione proposta dall’istante, precisa qual è il periodo temporale in cui deve essere esercitato il diritto alla detrazione IVA e fornisce istruzioni su come compilare la dichiarazione IVA 2020.
In principio viene richiamata la norma di riferimento: l’articolo 2 comma 1 e 2 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, che ha modificato gli articoli 19 e 25 del d.P.R.633/72, ovvero il decreto IVA.
La disposizione prevede quanto segue:
- il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto;
- la registrazione deve avvenire anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione, e comunque entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa.
Il giorno dal quale nasce il diritto alla detrazione deve dunque rispettare le due seguenti condizioni:
- sostanziale: dell’avvenuta esigibilità dell’imposta;
- formale: del possesso di una valida fattura redatta conformemente alle disposizioni dell’articolo 21 del decreto IVA.
La scadenza per esercitare tale diritto, invece è, al più tardi, il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è sorto il diritto.
Nel caso della dichiarazione IVA 2020, secondo quanto disposto dall’articolo 62, commi 1 e 6 decreto Cura Italia, l’originario termine del 30 aprile è stato spostato al 30 giugno 2020.
Detrazione IVA: le regole da seguire per la liquidazione IVA di gruppo
Nel rispondere al quesito sul diritto alla detrazione IVA, l’Agenzia delle Entrate riepiloga anche quali sono le regole da seguire per la liquidazione IVA di gruppo.
Nel documento di prassi viene condivisa la soluzione dell’istante in merito a come considerare le fatture di acquisto emesse da una delle società, controllata fino al mese di marzo 2020.
I richiami normativi che prevedono la liquidazione IVA di gruppo sono l’articolo 73, comma 3 del d.P.R. 633/72 e il D.M. 13.12.79.
Tali norme introducono un sistema semplificato e facoltativo che permette ai gruppi di imprese di compensare al proprio interno le posizioni debitorie e creditorie delle società aderenti al gruppo.
Come spiega l’Agenzia delle Entrate:
“Le società aderenti, pertanto, perdono la disponibilità dei saldi (sia a credito che a debito) determinati in sede di liquidazione periodica e annuale dell’imposta. Tali importi, vengono trasferiti all’ente o società controllante la quale si occupa del versamento cumulativo all’Erario o di determinare il credito del gruppo, previa compensazione delle posizioni debitorie e creditorie.”
La società controllante potrà dunque utilizzare il credito delle fatture di acquisto contabilizzate dalle società partecipanti, che lo hanno trasferito alla liquidazione IVA di gruppo.
Nell’anno di imposta a cui si riferisce la dichiarazione IVA devono essere tuttavia soddisfatti i seguenti requisiti:
- il duplice requisito dell’esigibilità dell’imposta e del possesso della fattura valida;
- il requisito del controllo.
In riferimento alla società controllata tali requisiti sono soddisfatti fino al mese di marzo 2020, quindi per tutto l’anno di imposta 2019.
Per quanto riguarda la dichiarazione IVA 2020 della società controllante, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che:
“in linea con la soluzione prospettata dal Contribuente, la Scrivente ritiene che il credito relativo alle fatture in oggetto debba concorrere alla liquidazione IVA di gruppo di ALFA, indipendentemente dal fatto che le fatture medesime siano state in parte registrate nel corso del 2020, quando BETA non faceva più parte della predetta procedura.”
Detrazione IVA, liquidazione di gruppo: le istruzioni per la compilazione della dichiarazione IVA 2020
Nel documento di prassi l’Agenzia delle Entrate spiega come compilare correttamente la dichiarazione IVA 2020.
Le fatture interessate devono essere indicate nel quadro VF e il relativo credito deve essere inserito nel rigo VL 39.
L’eccedenza di credito detraibile del rigo VL39 deve essere inserita al rigo VX8, nella sezione “Riservato alle società partecipanti alla liquidazione IVA di gruppo (articolo 73)”.
Il credito dichiarato dalla società controllata al rigo VX8 deve confluire nel rigo VK20 “Totale dei crediti trasferiti” per essere riportato nella liquidazione IVA di gruppo presentata dalla società controllante, prospetto riepilogativo IVA 26 PR/2020.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Detrazione IVA: scadenza e regole per la liquidazione di gruppo