Scontrino elettronico, nuovi chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate: la circolare n. 3/E del 21 febbraio 2020 fornisce ulteriori istruzioni, dal bonus per i registratori telematici fino alla moratoria dalle sanzioni. Tutte le novità.
Scontrino elettronico, nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate: la circolare n. 3/E del 21 febbraio 2020 fornisce ulteriori istruzioni sull’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Dal bonus per i registratori telematici, fino alla moratoria sulle sanzioni, l’Agenzia delle Entrate fa il punto sull’obbligo di scontrino elettronico introdotto dal 1° gennaio 2020 per tutti i titolari di partita IVA esercenti attività commerciali ed assimilati.
Come già evidenziato in più occasioni, lo scontrino elettronico potrà essere sostituito con l’emissione di fattura immediata o differita, con la possibilità quindi per i forfettari di “sfuggire” ai nuovi obblighi telematici.
Per quel che riguarda il bonus per il registratore telematico, la circolare n. 3/E dell’Agenzia delle Entrate apre alla fruizione del credito d’imposta anche in caso di acquisti in leasing.
Per quel che riguarda le sanzioni previste, l’Agenzia delle Entrate conferma il periodo semestrale di moratoria nel caso di trasmissione dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi costituiscono un unico adempimento: la mancanza dell’una o dell’altra sarà sanzionata.
Scontrino elettronico: nuovi chiarimenti Agenzia delle Entrate, dal bonus alle sanzioni
La circolare n. 3/E del 21 febbraio 2020 riepiloga in primo luogo le regole alla base dell’obbligo dello scontrino elettronico.
La norma di riferimento, l’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 127/2015, ha introdotto l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi per tutti i soggetti di cui all’articolo 22 del DPR n. 633/1972, come commercianti, albergatori e ristoratori.
Il decreto MEF del 10 maggio 2019 ha stabilito specifici esoneri dall’obbligo dello scontrino elettronico. La circolare dell’Agenzia delle Entrate sottolinea come l’esclusione sia da circoscrivere ai casi espressamente indicati nel decreto ministeriale.
In merito all’esenzione per le operazioni effettuate durante trasporti internazionali, l’Agenzia delle Entrate specifica che l’esclusione si applica esclusivamente a quelle effettuate a bordo dei mezzi individuati dal MEF, ovvero navi, aerei o treni. Lo scontrino elettronico è obbligatorio quindi per quelle effettuate su altri mezzi, come ad esempio i pullman.
Prima di analizzare alcuni dei punti principali, si mette di seguito a disposizione la circolare n. 3/E del 21 febbraio 2020 dell’Agenzia delle Entrate.
- Agenzia delle Entrate - circolare n. 3/E del 21 febbraio 2020
- Chiarimenti in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri
Sanzioni scontrino elettronico, memorizzazione e trasmissione corrispettivi un’unico adempimento
È duplice la sanzione prevista nel caso di mancato rispetto dell’obbligo dello scontrino elettronico. Nel caso di mancata memorizzazione e trasmissione dei dati, così come nel caso di memorizzazione ed invio di dati incompleti o non veritieri:
- si applica una sanzione pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato, con un minimo di 500;
- nel caso di quattro distinte violazioni in giorni diversi all’interno di un quinquennio, si applica la sospensione da tre giorni ad un mese della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima, sospensione che diventa da uno a sei mesi qualora l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione ecceda la somma di 50.000 euro.
Fermo restando il periodo semestrale di moratoria, l’Agenzia delle Entrate specifica che memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi costituiscano un unico adempimento ai fini della corretta documentazione dell’operazione.
Sono quindi sanzionabili tutti quei comportamenti che impediscono la corretta memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi. L’omesso invio dei corrispettivi, seppur correttamente memorizzati ed inseriti in liquidazione IVA è quindi sanzionato al pari della mancata memorizzazione.
L’Agenzia delle Entrate specifica che il soggetto che ha effettuato una corretta
memorizzazione ma non esegue la trasmissione sarà quindi sanzionabile al pari di colui che, dopo una memorizzazione infedele, ha inviato regolarmente il relativo dato.
Scontrino elettronico, buoni pasto e altri corrispettivi non riscossi: novità dal 1° luglio 2020
Uno dei punti affrontati dall’Agenzia delle Entrate riguarda le regole da considerare nel caso di pagamento mediante strumenti come i buoni pasto.
L’obbligo di memorizzazione dei dati dell’operazione e quindi di emissione del documento commerciale si applica in tutte le ipotesi di cessione di un bene o prestazione di un servizio, indipendentemente dal momento impositivo IVA e quindi anche nel caso di mancata riscossione del corrispettivo.
Un caso esemplare è rappresentato dai buoni pasto. In tal caso quindi si applicano tutti gli obblighi rientranti nell’ambito dello scontrino elettronico (memorizzazione del corrispettivo ed emissione del documento commerciale).
Novità sono tuttavia in arrivo dal 1° luglio 2020: sarà possibile specificare più nel dettaglio la natura della transazione.
Come illustrato nella circolare n. 3/E per le operazioni effettuate sino al 30 giugno 2020, l’Agenzia delle entrate, in sede di controllo, valuterà il fatto che eventuali disallineamenti tra dati trasmessi e liquidazioni periodiche eseguite possano essere dovuti alle fattispecie sopra elencate.
Bonus registratore telematico, credito d’imposta scontrino elettronico anche per acquisti in leasing
Il bonus per l’acquisto o adattamento dei registratori telematici necessari per adempiere all’obbligo dello scontrino elettronico spetta anche nel caso di leasing. Il credito d’imposta pari al 50% della spesa e pari ad un massimo di 250 euro, è riconosciuto sia per i modelli nuovi che per quelli usati.
Il bonus riconosciuto per le spese sostenute nel 2019 e nel 2020 sarà pari ad un massimo di 50 euro nel caso di adattamento del registratore di cassa in uso.
Come specificato dalla circolare n. 3/E, l’ammontare del credito d’imposta è comprensivo di Iva, nella misura in cui l’imposta non è oggetto di detrazione da parte di chi fruisce dell’agevolazione. Per beneficiare del bonus è obbligatorio che la spesa venga sostenuta con strumenti tracciabili, come per esempio bonifici e carte di credito o di debito.
Il credito d’imposta riconosciuto sarà utilizzabile a partire dalla prima liquidazione IVA successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento.
Si avvicina quindi la prima opportunità di utilizzo per i contribuenti con liquidazione IVA trimestrale: l’utilizzo del credito d’imposta maturato in caso di registrazione e pagamento della fattura d’acquisto a dicembre 2019 potrà essere utilizzato in compensazione già dal 16 marzo 2020.
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